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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 06789/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3INA VIGNA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La censura suindicata é proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] S 9a Vigna PierluicIiii Stefano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3INA VIGNA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. La censura suindicata é proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] S 9a Vigna PierluicIiii Stefano
Sentenza Cassazione n. 06789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris