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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 17852/2022

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1 ORDINANZA sul ricorso n. 10659/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Enna e Questura di Enna - intimati - avverso l'ordinanza n. 10/2021 del Giudice di Pace di Enna depositata il 24/2/2021; a cui è stato riunito il ricorso n. 10849/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Enna e Questura di Enna - intimati - avverso l'ordinanza n. 10/2021 del Giudice di Pace di Enna depositata il 24/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Enna emetteva, in data 13 gennaio 2021, un decreto di espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Enna, a seguito dell'impugnazione presentata dall'Oviahon, rilevava che il cittadino straniero svolgeva attività lavorativa in Italia, dove si trovava dal 2015, sicché risultava estremamente improbabile che lo stesso non conoscesse la lingua italiana.

Constatava, inoltre, che il ricorrente era sprovvisto di permesso di soggiorno, osservando che non rientrava nei propri compiti quello di accertare le condizioni per il suo rilascio.

3. Per la cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'impugnazione, depositata in data 24 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi di identico tenore, rubricati ai numeri 10659/2021 R.G. e 10849/2021 R.G., prospettando due motivi di doglianza.

Gli intimati Ministero dell'Interno, Prefetto della Provincia di Enna e Questore di Enna non hanno svolto difese.Considerato che:

4. Occorre preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione al presente procedimento di quello distinto al n. 10849/2021, presentato da [OSCURATO:PERSONA] al fine di impugnare il medesimo provvedimento e sviluppando argomenti di coincidente tenore.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, d.

Igs. 286/1998: il Giudice di Pace, nonostante fosse stato eccepito il difetto di traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre del destinatario, ha erroneamente escluso - in tesi di parte ricorrente - la sussistenza di una violazione del diritto di difesa, fondando il proprio giudizio di conoscenza della lingua italiana su una presunzione meramente personale, senza svolgere alcuna istruttoria al riguardo.

Non era neppure possibile ritenere che il dovere di traduzione del decreto di espulsione fosse stato soddisfatto tramite la consegna di una versione in lingua inglese, poiché la lingua parlata dall'Oviahon era il pidgin ed era impossibile pensare che l'ufficio immigrazione della Prefettura non avesse la possibilità di reperire immediatamente un traduttore in quell'idioma, tenuto conto della sua diffusione sul territorio nigeriano.

6. La censura risulta in parte infondata, in parte inammissibile.

L'art. 13, comma 7, d.

Igs. 286/1998 prevede che "il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".La traduzione dell'atto così prescritta è funzionale a consentire allo straniero la compiuta tutela processuale della propria situazione giuridica soggettiva.

Rispetto a questo precetto normativo occorre distinguere le questioni relative alla mancata conoscenza della lingua con cui è stato redatto il decreto di espulsione da quelle concernenti, una volta accertata la mancata conoscenza dell'idioma utilizzato nella redazione dell'atto, l'impossibilità di provvedere alla traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario del decreto.

In altri termini una cosa è dire che il decreto è stato compilato in una lingua non conosciuta e comprensibile dal destinatario, un'altra è sostenere che il decreto, scritto in un idioma non comprensibile dal destinatario, è nullo per la mancata traduzione in un linguaggio conosciuto dallo straniero, stante la possibilità di provvedere in tal senso.

Rispetto alla prima problematica la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto dell'art. 13, comma 7, T.U.I. nel senso di ritenere che gravi sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue (cfr. Cass. 1215/2015).

È compito poi del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca l'idioma nel quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo.

Nel caso di specie il Giudice di Pace, dopo aver sottolineato che il cittadino straniero svolgeva "attività lavorativa in Italia, dove si trova già dal 2015", ha ritenuto che tale circostanza rendesse "estremamente improbabile che lo stesso non conosca la lingua italiana".

Si tratta di un apprezzamento di fatto in ordine alla conoscenza della lingua italiana, censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel cui ambito non può essere ricondotto il mero dissenso, manifestato con il mezzo in esame, rispetto alle convinzioni espresse dal giudice di merito.

Occorre dunque ribadire il principio secondo cui la nullità del decreto di espulsione - ravvisabile, in linea di principio, per l'omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in quella veicolare - non sussiste quando lo straniero conosca la lingua italiana o quella in cui il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24015/2020, Cass. 2018/31224, Cass. 2018/25414, Cass.2018/17851 e Cass. 2018/11887).

7. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e dell'art. 13 co. 2, 19 co. 1 e co. 1.1 del D.Lgs. n. 286/98 e 8 CEDU.

Omessa valutazione delle prove.

Omessa motivazione circa elementi decisivi della controversia prospettati dalla difesa.

Violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 per mancata applicazione delle modifiche normative apportate al D.Igs. 286/1998 dal D.L. 130/2020", si duole del silenzio serbato dal giudice di merito rispetto alle questioni giuridiche concernenti la violazione degli artt. 19 T.U.I. e 3 Convenzione dei diritti dell'uomo, sollevate con il terzo motivo del ricorso, su cui il Giudice di Pace ha completamente omesso di pronunciarsi, trascurando di esaminare le prove fornite in ordine alla sussistenza di un divieto di espulsione.In questo modo il giudice di merito non ha tenuto conto neppure dei nuovi parametri di inespellibilità dettati dal dl. 130/2020, trascurando di valutare l'elevato livello di integrazione raggiunto in Italia dall'Oviahon, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale ed i legami affettivi venutisi a creare con una cittadina italiana.

8. Il motivo è inammissibile. 8.1 n ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine a una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v.

Cass., Sez.

U., 17931/2013; nello stesso senso Cass. 10862/2018, Cass.24553/2013).

Nel caso di specie il mezzo in esame, pur lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione con cui era stata prospettata l'esistenza di un divieto di espulsione, non ha fatto alcun riferimento né all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., né all'art. 112 cod. proc. civ., così come non ha addotto l'esistenza di una nullità della decisione conseguente ad una simile omissione, risultando così inammissibile. 8.2 La doglianza, peraltro, lamenta la mancata applicazione del disposto dell'art. 19, comma 1.1, introdotto dall'art. 1 d.l. 130/2020 senza rappresentare quali circostanze di fatto fossero state addotte nel giudizio di merito a suffragio dell'esistenza di un divieto di espulsione.

Neppure da un esame del provvedimento impugnato risulta che le questioni concernenti l'elevato livello di integrazione e l'esistenza di una relazione affettiva in Italia fossero state sottoposte al vaglio del giudice dell'opposizione.

Il che comporta l'inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d.

Igs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al presente procedimento (n.

R.G. 10659/2021) del ricorso distinto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ORDINANZA sul ricorso n. 10659/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Enna e Questura di Enna - intimati - avverso l'ordinanza n. 10/2021 del Giudice di Pace di Enna depositata il 24/2/2021; a cui è stato riunito il ricorso n. 10849/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Enna e Questura di Enna - intimati - avverso l'ordinanza n. 10/2021 del Giudice di Pace di Enna depositata il 24/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Enna emetteva, in data 13 gennaio 2021, un decreto di espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Enna, a seguito dell'impugnazione presentata dall'Oviahon, rilevava che il cittadino straniero svolgeva attività lavorativa in Italia, dove si trovava dal 2015, sicché risultava estremamente improbabile che lo stesso non conoscesse la lingua italiana. Constatava, inoltre, che il ricorrente era sprovvisto di permesso di soggiorno, osservando che non rientrava nei propri compiti quello di accertare le condizioni per il suo rilascio. 3. Per la cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'impugnazione, depositata in data 24 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi di identico tenore, rubricati ai numeri 10659/2021 R.G. e 10849/2021 R.G., prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati Ministero dell'Interno, Prefetto della Provincia di Enna e Questore di Enna non hanno svolto difese.Considerato che: 4. Occorre preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione al presente procedimento di quello distinto al n. 10849/2021, presentato da [OSCURATO:PERSONA] al fine di impugnare il medesimo provvedimento e sviluppando argomenti di coincidente tenore. 5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, d. Igs. 286/1998: il Giudice di Pace, nonostante fosse stato eccepito il difetto di traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre del destinatario, ha erroneamente escluso - in tesi di parte ricorrente - la sussistenza di una violazione del diritto di difesa, fondando il proprio giudizio di conoscenza della lingua italiana su una presunzione meramente personale, senza svolgere alcuna istruttoria al riguardo. Non era neppure possibile ritenere che il dovere di traduzione del decreto di espulsione fosse stato soddisfatto tramite la consegna di una versione in lingua inglese, poiché la lingua parlata dall'Oviahon era il pidgin ed era impossibile pensare che l'ufficio immigrazione della Prefettura non avesse la possibilità di reperire immediatamente un traduttore in quell'idioma, tenuto conto della sua diffusione sul territorio nigeriano. 6. La censura risulta in parte infondata, in parte inammissibile. L'art. 13, comma 7, d. Igs. 286/1998 prevede che "il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".La traduzione dell'atto così prescritta è funzionale a consentire allo straniero la compiuta tutela processuale della propria situazione giuridica soggettiva. Rispetto a questo precetto normativo occorre distinguere le questioni relative alla mancata conoscenza della lingua con cui è stato redatto il decreto di espulsione da quelle concernenti, una volta accertata la mancata conoscenza dell'idioma utilizzato nella redazione dell'atto, l'impossibilità di provvedere alla traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario del decreto. In altri termini una cosa è dire che il decreto è stato compilato in una lingua non conosciuta e comprensibile dal destinatario, un'altra è sostenere che il decreto, scritto in un idioma non comprensibile dal destinatario, è nullo per la mancata traduzione in un linguaggio conosciuto dallo straniero, stante la possibilità di provvedere in tal senso. Rispetto alla prima problematica la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto dell'art. 13, comma 7, T.U.I. nel senso di ritenere che gravi sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue (cfr. Cass. 1215/2015). È compito poi del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca l'idioma nel quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo. Nel caso di specie il Giudice di Pace, dopo aver sottolineato che il cittadino straniero svolgeva "attività lavorativa in Italia, dove si trova già dal 2015", ha ritenuto che tale circostanza rendesse "estremamente improbabile che lo stesso non conosca la lingua italiana". Si tratta di un apprezzamento di fatto in ordine alla conoscenza della lingua italiana, censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel cui ambito non può essere ricondotto il mero dissenso, manifestato con il mezzo in esame, rispetto alle convinzioni espresse dal giudice di merito. Occorre dunque ribadire il principio secondo cui la nullità del decreto di espulsione - ravvisabile, in linea di principio, per l'omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in quella veicolare - non sussiste quando lo straniero conosca la lingua italiana o quella in cui il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24015/2020, Cass. 2018/31224, Cass. 2018/25414, Cass.2018/17851 e Cass. 2018/11887). 7. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e dell'art. 13 co. 2, 19 co. 1 e co. 1.1 del D.Lgs. n. 286/98 e 8 CEDU. Omessa valutazione delle prove. Omessa motivazione circa elementi decisivi della controversia prospettati dalla difesa. Violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 per mancata applicazione delle modifiche normative apportate al D.Igs. 286/1998 dal D.L. 130/2020", si duole del silenzio serbato dal giudice di merito rispetto alle questioni giuridiche concernenti la violazione degli artt. 19 T.U.I. e 3 Convenzione dei diritti dell'uomo, sollevate con il terzo motivo del ricorso, su cui il Giudice di Pace ha completamente omesso di pronunciarsi, trascurando di esaminare le prove fornite in ordine alla sussistenza di un divieto di espulsione.In questo modo il giudice di merito non ha tenuto conto neppure dei nuovi parametri di inespellibilità dettati dal dl. 130/2020, trascurando di valutare l'elevato livello di integrazione raggiunto in Italia dall'Oviahon, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale ed i legami affettivi venutisi a creare con una cittadina italiana. 8. Il motivo è inammissibile. 8.1 n ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine a una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. Cass., Sez. U., 17931/2013; nello stesso senso Cass. 10862/2018, Cass.24553/2013). Nel caso di specie il mezzo in esame, pur lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione con cui era stata prospettata l'esistenza di un divieto di espulsione, non ha fatto alcun riferimento né all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., né all'art. 112 cod. proc. civ., così come non ha addotto l'esistenza di una nullità della decisione conseguente ad una simile omissione, risultando così inammissibile. 8.2 La doglianza, peraltro, lamenta la mancata applicazione del disposto dell'art. 19, comma 1.1, introdotto dall'art. 1 d.l. 130/2020 senza rappresentare quali circostanze di fatto fossero state addotte nel giudizio di merito a suffragio dell'esistenza di un divieto di espulsione. Neppure da un esame del provvedimento impugnato risulta che le questioni concernenti l'elevato livello di integrazione e l'esistenza di una relazione affettiva in Italia fossero state sottoposte al vaglio del giudice dell'opposizione. Il che comporta l'inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. 9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. Igs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato P.Q.M. La Corte dispone la riunione al presente procedimento (n. R.G. 10659/2021) del ricorso distinto al