CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo avverso il provvedimento con cui era stato negato il beneficio della liberazione anticipata, ha attributo rilievo decisivo all'irrogazione al detenuto di una sanzione disciplinare per una violazione, di rilevante gravità, commessa nel semestre in valutazione. Il difensore sollecita un diverso apprezzamento dell'episodio, peraltro accertato in sede disciplinare senza alcuna contestazione da parte dell'interessato, in tal modo pretendendo l'esercizio di poteri diretti di valutazione del compendio probatorio estranei al giudizio di legittimità. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20