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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24172/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati in quanto: - l'istante aveva chiesto l'accertamento di non esecutività del decreto penale ed, in subordine la restituzione nel termine per impugnarlo; - il giudice del merito ha evidenziato che il decreto penale era notificato mani del ricorrente, e che in atti risultava l'accertamento della sua conoscenza della lingua italiana; - il ricorso deduce che il giudice ha errato nel ritenere che la ricorrente conoscesse la lingua italiana ed in allegato al ricorso produce documenti da cui risultano i suoi limitati risultati scolastici e la classificazione del livello di conoscenza raggiunto (A2); - l'argomento è manifestamente infondato, perché nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 143 cod. proc. pen. l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, rv. 253841) ma consegue all'esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528), talchè ciò che avrebbe dovuto dimostrare la ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento del giudice dell'esecuzione è che negli atti del giudizio di cognizione che ha portato all'emissione del decreto penale vi fosse prova della mancata conoscenza della lingua italiana; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ir favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati in quanto: - l'istante aveva chiesto l'accertamento di non esecutività del decreto penale ed, in subordine la restituzione nel termine per impugnarlo; - il giudice del merito ha evidenziato che il decreto penale era notificato mani del ricorrente, e che in atti risultava l'accertamento della sua conoscenza della lingua italiana; - il ricorso deduce che il giudice ha errato nel ritenere che la ricorrente conoscesse la lingua italiana ed in allegato al ricorso produce documenti da cui risultano i suoi limitati risultati scolastici e la classificazione del livello di conoscenza raggiunto (A2); - l'argomento è manifestamente infondato, perché nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 143 cod. proc. pen. l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, rv. 253841) ma consegue all'esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528), talchè ciò che avrebbe dovuto dimostrare la ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento del giudice dell'esecuzione è che negli atti del giudizio di cognizione che ha portato all'emissione del decreto penale vi fosse prova della mancata conoscenza della lingua italiana; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ir favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 a
Decreto Cassazione n. 24172/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris