Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08463/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

peciale in calce al controricorso;– controricorrente –avversola sentenza n. 4845/2017, pronunciata il 15/2/2017 dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia e depositata il22/11/2017;Numero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte di cassazione osserva:1.

Con avviso di accertamento n.

T95030202472 l’Agenzia delleEntrate procedeva per l’anno di imposta 2007 al recupero dei costirelativi alla quota capitale dei canoni del leasing immobiliare conclusoper l’acquisto di un terreno edificabile e la successiva realizzazione diun fabbricato industriale, ritenendoli dedotti in eccesso ai sensidell’art.36, comma 7, d.l. 223/2006.2.

La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano che accoglievaparzialmente le doglianze della parte, rideterminando nel 30,33% lapercentuale di indeducibilità del costo per canoni di locazionefinanziaria che la società contribuente aveva, invece, contabilizzato nel20% della quota capitale di euro 1.706.981,00.3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello per la riforma dellasentenza di primo grado, rilevando l’errore di diritto nel qualesarebbero incorsi i giudici di primo grado, atteso che, anche laddove sifosse voluto depurare il prezzo di acquisto del terreno dal prezzo diacquisto dell’area destinata ad uso pubblico, si sarebbe dovuto ridurredi tale importo anche il costo del leasing, per cui la percentuale diindeducibilità sarebbe stata in ogni caso del 45,49%.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale confermava la sentenza diprimo grado, ritenendo che l’Ufficio non avesse tenuto conto della partedi terreno pari al 33,33% destinata ad uso pubblico da riferirsi aglioneri urbanistici, relativi non al terreno ma al fabbricato, conconseguente necessità di scorporare il costo di detta area dal prezzodel terreno e di determinare la percentuale di indeducibilità dei canonidi leasing nella misura del 30,33%, demandando all’Ufficio il ricalcoloNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026della maggiore imposta; l’iniziale percentuale del 20% indicata dallasocietà, dunque, doveva ritenersi frutto di mero errore nell’applicazionedel disposto dell’art. 36, comma 7 e comma 7 bis, del d.l. 223/2006.4.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi ad ununico motivo.

La società resiste con controricorso.5.

Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., nelle quali hachiesto l’estinzione del giudizio, ove la Corte ravvisi la materialitàdell’errore nella indicazione del numero dell’avviso di accertamento,oppure, in caso contrario, l’accoglimento del ricorso.6.

La difesa di parte controricorrente in data 27 dicembre 2025 hadepositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., nelle quali haillustrato le proprie difese e reiterato le conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, per avere laCommissione tributaria regionale affermato che la percentuale diindeducibilità dei canoni di leasing va calcolata tenendo conto, da unlato, del costo complessivo del leasing e, dall’altro, del costo delterreno, depurato dal costo dell’area destinata ad uso pubblico dariferirsi ad oneri di urbanizzazione.La ricorrente deduce che l’art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006costo del terreno non è mai ammortizzabile; rileva poi che l’areadestinata a verde pubblico, riferibile ad onere di urbanizzazione, nonpuò essere considerata bene strumentale, per cui non si giustifica cheil suo costo sia ammortizzabile e possa tradursi in una quota di canoneNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026di leasing deducibile; infine, evidenzia che, in ogni caso, il costodell’area da destinare ad uso pubblico secondo la convenzione nonpossibilità di costruire, destinata in modo durevole al servizio eall’utilità del fabbricato.2.

In via preliminare si dà atto della presentazione, in data10/10/2023, da parte della società contribuente della domanda didefinizione agevolata della lite pendente e della conseguente domandadi estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, dellalegge 197/2022.2.1.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge 197/2022,come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. 34/2023convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, il contribuenteche intende aderire alla definizione agevolata delle controversiependenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «pressol’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti odella prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto condecreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».2.2.

Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge 197/2022«l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificatoentro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione deglinotificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso ilquale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione dellacontroversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, lapronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuenteunitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dallaNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimotermine» (comma 200) e «per i processi dichiarati estinti ai sensi delcomma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanziall'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego delladefinizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzionepronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiestacongiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine perimpugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione èdi sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma201)».2.3.

Dall’esame della documentazione risulta che l’avviso diaccertamento per il quale è stata inoltrata la domanda di definizioneagevolata è quello n.

T95030202472 come indicato dall’Agenzia delleEntrate nella comunicazione di ricezione della domanda di definizione,sebbene in quest’ultima sia indicata la sequenza alfanumericaT9503002472, con una cifra (2) mancante, così come nella sentenzaimpugnata l’avviso viene indicato con il numero T9503C202472 e,quindi, in tal caso con una lettera invece che una cifra (C invece cheLa predetta comunicazione di ricezione della domanda didefinizione dell’Agenzia delle Entrate contiene il numero correttodell’avviso oggetto del presente giudizio; infatti, in essa vi è ilriferimento all’Ufficio emittente l’avviso, e cioè l’Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di Monza e della Brianza, il riferimento all’anno diimposta 2007, il riferimento alla pendenza dinanzi alla Corte diCassazione della controversia iniziata con ricorso notificato il 2/1/2013,mentre l’omissione di una cifra nella domanda di agevolazione e l’errataindicazione della lettera anziché della cifra nella sentenza impugnatadevono ritenersi frutto di errore materiale.Numero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/20263.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1,comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo la societàdepositato domanda di definizione agevolata allegando la ricevuta dellasua presentazione all’Agenzia delle Entrate e del versamentodell’importo dovuto indicato come saldo.Non risulta, infatti, che sia stato notificato diniego della definizioneagevolata entro il termine del 31 luglio 2024, né la difesa erariale,successivamente al deposito dell’istanza, ha sollevato eccezioni sullaregolarità della definizione della lite pendente o ha depositato istanzadi trattazione.La Corte ha chiarito «che la definizione agevolata in esame, adifferenza di quelle previste da leggi antecedenti, determinal’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domandadi definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovutoo della prima rata (Cass. 11/06/2024, n. 16240; Cass. 01/03/2024, n.5534), non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale dell’art.dell’art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022 in riferimento agliartt. 3, 24, 53 e 111 Cost., laddove dispone che il processo è dichiaratoestinto in caso di deposito di copia della domanda di definizioneagevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, inquanto frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorirel’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti (Cass. 5marzo 2025, n. 5911).4.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le haanticipate, per cui nulla va disposto al riguardo.5.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7 dicembre2018, n. 31732).

P.Q.MNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale in calce al controricorso;– controricorrente –avversola sentenza n. 4845/2017, pronunciata il 15/2/2017 dallaCommissione tributaria regionale della Lombardia e depositata il22/11/2017;Numero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte di cassazione osserva:1. Con avviso di accertamento n. T95030202472 l’Agenzia delleEntrate procedeva per l’anno di imposta 2007 al recupero dei costirelativi alla quota capitale dei canoni del leasing immobiliare conclusoper l’acquisto di un terreno edificabile e la successiva realizzazione diun fabbricato industriale, ritenendoli dedotti in eccesso ai sensidell’art.36, comma 7, d.l. 223/2006.2. La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano che accoglievaparzialmente le doglianze della parte, rideterminando nel 30,33% lapercentuale di indeducibilità del costo per canoni di locazionefinanziaria che la società contribuente aveva, invece, contabilizzato nel20% della quota capitale di euro 1.706.981,00.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello per la riforma dellasentenza di primo grado, rilevando l’errore di diritto nel qualesarebbero incorsi i giudici di primo grado, atteso che, anche laddove sifosse voluto depurare il prezzo di acquisto del terreno dal prezzo diacquisto dell’area destinata ad uso pubblico, si sarebbe dovuto ridurredi tale importo anche il costo del leasing, per cui la percentuale diindeducibilità sarebbe stata in ogni caso del 45,49%.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale confermava la sentenza diprimo grado, ritenendo che l’Ufficio non avesse tenuto conto della partedi terreno pari al 33,33% destinata ad uso pubblico da riferirsi aglioneri urbanistici, relativi non al terreno ma al fabbricato, conconseguente necessità di scorporare il costo di detta area dal prezzodel terreno e di determinare la percentuale di indeducibilità dei canonidi leasing nella misura del 30,33%, demandando all’Ufficio il ricalcoloNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026della maggiore imposta; l’iniziale percentuale del 20% indicata dallasocietà, dunque, doveva ritenersi frutto di mero errore nell’applicazionedel disposto dell’art. 36, comma 7 e comma 7 bis, del d.l. 223/2006.4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi ad ununico motivo. La società resiste con controricorso.5. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., nelle quali hachiesto l’estinzione del giudizio, ove la Corte ravvisi la materialitàdell’errore nella indicazione del numero dell’avviso di accertamento,oppure, in caso contrario, l’accoglimento del ricorso.6. La difesa di parte controricorrente in data 27 dicembre 2025 hadepositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., nelle quali haillustrato le proprie difese e reiterato le conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, per avere laCommissione tributaria regionale affermato che la percentuale diindeducibilità dei canoni di leasing va calcolata tenendo conto, da unlato, del costo complessivo del leasing e, dall’altro, del costo delterreno, depurato dal costo dell’area destinata ad uso pubblico dariferirsi ad oneri di urbanizzazione.La ricorrente deduce che l’art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006costo del terreno non è mai ammortizzabile; rileva poi che l’areadestinata a verde pubblico, riferibile ad onere di urbanizzazione, nonpuò essere considerata bene strumentale, per cui non si giustifica cheil suo costo sia ammortizzabile e possa tradursi in una quota di canoneNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026di leasing deducibile; infine, evidenzia che, in ogni caso, il costodell’area da destinare ad uso pubblico secondo la convenzione nonpossibilità di costruire, destinata in modo durevole al servizio eall’utilità del fabbricato.2. In via preliminare si dà atto della presentazione, in data10/10/2023, da parte della società contribuente della domanda didefinizione agevolata della lite pendente e della conseguente domandadi estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, dellalegge 197/2022.2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge 197/2022,come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. 34/2023convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, il contribuenteche intende aderire alla definizione agevolata delle controversiependenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «pressol’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti odella prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto condecreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».2.2. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge 197/2022«l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificatoentro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione deglinotificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso ilquale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione dellacontroversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, lapronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuenteunitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dallaNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimotermine» (comma 200) e «per i processi dichiarati estinti ai sensi delcomma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanziall'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego delladefinizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzionepronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiestacongiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine perimpugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione èdi sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma201)».2.3. Dall’esame della documentazione risulta che l’avviso diaccertamento per il quale è stata inoltrata la domanda di definizioneagevolata è quello n. T95030202472 come indicato dall’Agenzia delleEntrate nella comunicazione di ricezione della domanda di definizione,sebbene in quest’ultima sia indicata la sequenza alfanumericaT9503002472, con una cifra (2) mancante, così come nella sentenzaimpugnata l’avviso viene indicato con il numero T9503C202472 e,quindi, in tal caso con una lettera invece che una cifra (C invece cheLa predetta comunicazione di ricezione della domanda didefinizione dell’Agenzia delle Entrate contiene il numero correttodell’avviso oggetto del presente giudizio; infatti, in essa vi è ilriferimento all’Ufficio emittente l’avviso, e cioè l’Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di Monza e della Brianza, il riferimento all’anno diimposta 2007, il riferimento alla pendenza dinanzi alla Corte diCassazione della controversia iniziata con ricorso notificato il 2/1/2013,mentre l’omissione di una cifra nella domanda di agevolazione e l’errataindicazione della lettera anziché della cifra nella sentenza impugnatadevono ritenersi frutto di errore materiale.Numero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/20263. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1,comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo la societàdepositato domanda di definizione agevolata allegando la ricevuta dellasua presentazione all’Agenzia delle Entrate e del versamentodell’importo dovuto indicato come saldo.Non risulta, infatti, che sia stato notificato diniego della definizioneagevolata entro il termine del 31 luglio 2024, né la difesa erariale,successivamente al deposito dell’istanza, ha sollevato eccezioni sullaregolarità della definizione della lite pendente o ha depositato istanzadi trattazione.La Corte ha chiarito «che la definizione agevolata in esame, adifferenza di quelle previste da leggi antecedenti, determinal’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domandadi definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovutoo della prima rata (Cass. 11/06/2024, n. 16240; Cass. 01/03/2024, n.5534), non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale dell’art.dell’art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022 in riferimento agliartt. 3, 24, 53 e 111 Cost., laddove dispone che il processo è dichiaratoestinto in caso di deposito di copia della domanda di definizioneagevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, inquanto frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorirel’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti (Cass. 5marzo 2025, n. 5911).4. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le haanticipate, per cui nulla va disposto al riguardo.5. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7 dicembre2018, n. 31732). P.Q.MNumero registro generale 15644/2018Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 8463/2026Data pubblicazione 04/04/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.Il Presidente