Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18580/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice, sebbene riducendo la pena sulla base di un differente computo più favorevole all'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] est nsore Il P sidente Ric roso Gior io Fidelbo DEPOSITA-CP, [OSCURATO:PERSONA] 1 1 2021 g.

CANC Ma _a: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice, sebbene riducendo la pena sulla base di un differente computo più favorevole all'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] est nsore Il P sidente Ric roso Gior io Fidelbo DEPOSITA-CP, [OSCURATO:PERSONA] 1 1 2021 g. CANC Ma _a: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris