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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05567/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/10/2019 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 4 ottobre 2019 la corte di appello di Roma, decidendo a seguito di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del tribunale di Roma con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000.

2. Propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] deducendo, mediante il proprio difensore, cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente.

La corte non avrebbe esaminato le censure di gravame, in particolare proposte con il secondo atto di appello, formulando in punto di responsabilità una motivazione assiomatica ed apoditticar 4ebbene nell'atto si appello si siano illustrate le ragioni giustificatrici della disponibilità economica della ricorrente con riguardo a risparmi familiari e alla vendita di beni oltre che prestiti, doni, vincite al gioco.

Da qui l'illogicità intrinseca della motivazione, oltre che per la mancanza di obiezioni rispetto alle ipotesi difensive proposte, comprensive di quelle elaborate in rapporto alla testimonianza resa dal teste Sterlicchio della Guardia di Finanza / così da dare luogo, al riguardo, anche alla mancanza di motivazione.

In particolare, si rappresenta di avere dedotto la possibilità che la ricorrente avesse fatto ricorso, per l'acquisto contestato, a somme provenienti da terzi o da sue disponibilità e che non poteva escludersi lo smarrimento dei documenti di trasporto dell'acquisto/ ehe peraltro l'imputata non sarebbe stata tenuta a conservare.

Né sarebbe stato riferito se la ricorrente nell'altro procedimento penale di riferimento, relativo alla società venditrice, fosse stata iscritta come indagata o persona offesa.

Si sottolinea la carenza e illogicità della motivazione anche in punto di rilievo difensivo inerente la mancata disponibilità della giostra in capo alla ricorrente, posto che con atto di appello si era rappresentato che il momento del controllo, del 2011, era successivo al tempus connmissi delicti, che dovrebbe risalire al 2009 almeno, trattandosi di acquisto del 2008 e falsa denunzia del 2009.

Neppure si sarebbe risposto al gravame per cui il teste della guardia di finanza non aveva illustrato dove fosse stata cercata la giostra/ essendo l'attività dei giostrai, per natura, itinerante.

Anche in ordine al rilievo circa la mancanza di un contenzioso instaurato dalla ricorrente nei confronti della società venditrice sarebbe stato opposto gravame sulla assenza di notizie circa l'epoca di un controllo effettuato sul punto, e circa i tribunali presso cui sarebbe stata effettuata una tale verifica.

Si aggiunge, citando stralci di una testimonianza, che nel corso della istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la notizia della pendenza, innanzi al tribunale di Rovigo, di altro processo nei confronti dell'imputata per il medesimo fatto, e si lamenta come con la sentenza impugnata non sia stata affrontata la questione e non si siano acquisiti gli atti del predetto altro processo.

E si richiede, alfine, l'annullamento della sentenza, per mancanza di prova del reato.

Subordinatamente, con riferimento al tema della pendenza di altro processo, si chiede che la Suprema Corte disponga, mediante annullamento con rinvio od ordinanza dibattimentale, l'acquisizione dei predetti atti processuali.

4. Con il secondo motivo, si richiama il gravame inerente l'errata indicazione, nel capo di imputazione, della data di accertamento del reato piuttosto che di commissione, da ricondurre al 2009, data di presentazione della dichiarazione dei redditi correlata alla ritenuta falsa fattura n. 43, e si rileva l'assenza di ogni considerazione rispetto alla richiesta modifica del capo di imputazione

5. Con il terzo motivo, rappresenta la mancanza di motivazione circa il diniego opposto rispetto alle richieste di applicazione delle attenuanti generiche.

Sostenute dalla rappresentazione di precarie condizioni economiche, sociali, morali, culturali.

Si aggiunge che i precedenti penali dell'imputata sarebbero scarsi numericamente (3), di lieve entità, non specifici e lontani nel tempo.

6. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione e incongruità dell'applicazione della contestata recidiva, in assenza dei relativi presupposti, emergendo precedenti penali dell'imputata che sarebbero scarsi numericamente (3), di lieve entità, non specifici e lontani nel tempo e una figura soggettiva non comparabile ad un pericoloso criminale.

Con incidenza della esclusione della recidiva sul piano della prescrizione del reato.

7. Con il quinto motivo, deduce l'apoditticità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La corte avrebbe elaborato la propria motivazione in rapporto solo al primo comma dell'art. 133 cod. pen. obliterando la valutazione dei dati di cui al secondo comma, favorevoli all'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

La corte ha motivato la sua decisione illustrando le ragioni della ritenuta natura fittizia della fattura n. 43, utilizzata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 Individuate, complessivamente ed unitariamente, nella accertata insussistenza di documenti di trasporto e di quelli comunque comprovanti l'operazione di acquisto di cui alla fattura contestata, oltre che nella inesistenza del rilevante corrispettivo dell'acquisto di cui alla fattura (oltre 300.000 euro), essendo emersa solo la somma di euro 50.000, corrispondente al contributo statale ricevuto dalla ricorrente per l'acquisto della giostra di cui alla fattura.

Si tratta di una motivazione sintetica eppure congrua e coerente rispetto alla contestazione.

Riguardo ad essa, le obiezioni difensive che non sarebbero state oggetto di puntuale risposta si traducono, da una parte, nel richiamo a censure che appaiono non pertinenti rispetto alla motivazione ed al suo oggetto, con particolare riferimento alla questione della ritenuta disponibilità, secondo la difesa, di redditi ovvero di somme idonee ad assicurare l'acquisto contestato: invero, in sentenza non si contesta la impossibilità per l'imputata di acquistare la giostra per mancanza della somma necessaria, bensì l'assenza di ogni traccia dell'avvenuto versamento di tale somma in favore della venditricee 11 fronte dell'unico dato costituito dalla somma di euro 50.000, prima citata.

Cosicchè la risposta, quantomeno implicita sul punto, siccome coerente con la motivazione elaborata, è nel senso della irrilevanza- del medesimo.

In proposito, è sufficiente aggiungere che con riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Analoghe considerazioni devono formularsi, anche alla luce del principio poco prima riportato, in relazione alla ritenuta mancata risposta ad ulteriori motivi di gravame, riguardanti l'eventuale smarrimento dei documenti di trasporto dell'acquisto, da non conservare necessariamente, la eventuale iscrizione della imputata come indagata o persona offesa in altro procedimento, la questione della mancata disponibilità della giostra in capo alla ricorrente a fronte di un acquisto del 2008 e di un controllo del 2011, in uno con quella dei luoghi di ricerca della giostra e della eventuale pendenza di contenziosi instaurati contro la società venditrice.

Laddove l'eventualità dello smarrimento di documenti si traduce, a fronte della congrua risposta riportata, nella mera prospettazione di una evenienza alternativa, peraltro solo asserita e non dimostrata, parziale rispetto alla motivazione complessiva sopra riportata, che laddove valorizza non solo la mancanza di documenti di trasporto ma anche di altri elementi inerenti l'operazione in sé e l'assenza di tracce del corrispettivo pagato, risponde ancora una volta, su un piano di incompatibilità logica rispetto alla costruzione, lineare e coerente elaborata, alla predetta osservazione difensiva.

E lungo la stessa linea appaiono respinte le ulteriori osservazioni di gravame richiamate, alcune delle quali peraltro manifestamente infondate già di per sé, in ragione della palese irrilevanza critica: quali la questione, non meglio illustrata nella sua portata censoria, del ruolo di indagata o persona offesa assunto dalla ricorrente in altro procedimento.

A tale ultimo riguardo, è opportuno osservare che costituisce principio consolidato quello per cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01)..

Quanto alle ulteriori notazioni di gravame che sarebbero rimaste prive di risposta, inerenti la irrilevanza della mancata disponibilità della giostra in capo alla ricorrente, alla luce di un controllo intervenuto tre anni dopo l'acquisto, la mancata indicazione dei luoghi di ricerca della giostra e dell'eventuale contenzioso giudiziario instaurato, analogamente a quanto già prima evidenziato è sufficiente osservare come la motivazione abbia già congruamente spiegato il giudizio di responsabilità sulla base di fattori essenziali diversi ( mancata documentazione del trasporto e, più ampiamente, mancata documentazione dell'operazione di acquisto, oltre alla mancanza della somma versata), idonei a escludere, sul piano logico e in via implicita, le deduzioni prima riportate.

Quanto alla critica inerente la mancata acquisizione di atti di altro procedimento, a prescindere dal dato per cui la relativa acquisizione non appare proposta dinnanzi ai giudici di merito neppure dalla difesa, alla luce delle sue stesse deduzioni di cui al ricorso, si osserva come non sia illustrato né sia rinvenibile alcun vizio della motivazione.

A fronte peraltro di generici riferimenti alla portata di tale distinto processo e alla sua - eventuale - correlazione a quello qui in esame.

Nulla deve poi aggiungersi alla richiesta che questa Suprema Corte ordini la relativa acquisizione degli atti, esulante da qualsivoglia potere o facoltà processuale della stessa.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici hanno correttamente esaminato il reato, come indicato nel capo di imputazione e incentrato sulla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.

Per cui già la censura proposta in appello appare manifestamente infondata, Così applicandosi, al riguardo, il principio per cui, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto. l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3 - n. 46588 del 03/10/2019 Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 (dep. 11/03/2015 ) Rv. 263157 - 01)

3. Il terzo motivo è infondato a fronte di una motivazione adeguata, a supporto del diniego delle attenuanti generiche.

Invero, la corte ha espressamente confermato la prima sentenza anche con riguardo alla entità della pena, nozione che evidentemente non può escludere il riferimento anche alle attenuanti generiche rispetto al cui diniego appare valorizzata la sussistenza di precedenti penali contro il patrimonio come anche la personalità della imputata, oltre che la gravità del reato.

Tanto è coerente con l'indirizzo di legittimità secondo il quale, nel quadro di una valutazione complessiva, per cui ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza (ovvero, quindi, del provvedimento in concreto impugnato) ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v.

Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf.

Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).

Coerentemente con tale impostazione, la Suprema Corte ha altresì precisato, in tema di mancata applicazione di una circostanza attenuante richiesta, che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340 - 01 Caniello).

Va aggiunto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 Rv. 262031 C.).

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Invero emerge una motivazione che valorizza i precedenti penali, contro il patrimonio, e la gravità delle modalità e conseguenze del fatto, e congruamente desume una peculiare personalità criminale della imputata, così da ritenere che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

Essa come tale risulta in linea con il principio per cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità délla ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza ((Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010 ) Rv. 247838 - 01).

Rispetto a tali articolate e corrette ragioni esplicative, la censura proposta muove sul piano di una fattuale quanto personale rivalutazione di dati, inammissibile in questa sede.

5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, avendo la corte adeguatamente motivato, alla luce delle considerazioni sopra formulate nell'analisi dei precedenti due motivi, il giudizio di dosimetria della pena.

In proposito è sufficiente ribadire l'insegnamento delle sezioni Unite ( n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo).

Laddove peraltro, nel caso in esame, la corte ha esaminato sia motivi inerenti profili oggettivi che soggettivi.

6. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/10/2019 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2019 la corte di appello di Roma, decidendo a seguito di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del tribunale di Roma con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000. 2. Propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] deducendo, mediante il proprio difensore, cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente. La corte non avrebbe esaminato le censure di gravame, in particolare proposte con il secondo atto di appello, formulando in punto di responsabilità una motivazione assiomatica ed apoditticar 4ebbene nell'atto si appello si siano illustrate le ragioni giustificatrici della disponibilità economica della ricorrente con riguardo a risparmi familiari e alla vendita di beni oltre che prestiti, doni, vincite al gioco. Da qui l'illogicità intrinseca della motivazione, oltre che per la mancanza di obiezioni rispetto alle ipotesi difensive proposte, comprensive di quelle elaborate in rapporto alla testimonianza resa dal teste Sterlicchio della Guardia di Finanza / così da dare luogo, al riguardo, anche alla mancanza di motivazione. In particolare, si rappresenta di avere dedotto la possibilità che la ricorrente avesse fatto ricorso, per l'acquisto contestato, a somme provenienti da terzi o da sue disponibilità e che non poteva escludersi lo smarrimento dei documenti di trasporto dell'acquisto/ ehe peraltro l'imputata non sarebbe stata tenuta a conservare. Né sarebbe stato riferito se la ricorrente nell'altro procedimento penale di riferimento, relativo alla società venditrice, fosse stata iscritta come indagata o persona offesa. Si sottolinea la carenza e illogicità della motivazione anche in punto di rilievo difensivo inerente la mancata disponibilità della giostra in capo alla ricorrente, posto che con atto di appello si era rappresentato che il momento del controllo, del 2011, era successivo al tempus connmissi delicti, che dovrebbe risalire al 2009 almeno, trattandosi di acquisto del 2008 e falsa denunzia del 2009. Neppure si sarebbe risposto al gravame per cui il teste della guardia di finanza non aveva illustrato dove fosse stata cercata la giostra/ essendo l'attività dei giostrai, per natura, itinerante. Anche in ordine al rilievo circa la mancanza di un contenzioso instaurato dalla ricorrente nei confronti della società venditrice sarebbe stato opposto gravame sulla assenza di notizie circa l'epoca di un controllo effettuato sul punto, e circa i tribunali presso cui sarebbe stata effettuata una tale verifica. Si aggiunge, citando stralci di una testimonianza, che nel corso della istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la notizia della pendenza, innanzi al tribunale di Rovigo, di altro processo nei confronti dell'imputata per il medesimo fatto, e si lamenta come con la sentenza impugnata non sia stata affrontata la questione e non si siano acquisiti gli atti del predetto altro processo. E si richiede, alfine, l'annullamento della sentenza, per mancanza di prova del reato. Subordinatamente, con riferimento al tema della pendenza di altro processo, si chiede che la Suprema Corte disponga, mediante annullamento con rinvio od ordinanza dibattimentale, l'acquisizione dei predetti atti processuali. 4. Con il secondo motivo, si richiama il gravame inerente l'errata indicazione, nel capo di imputazione, della data di accertamento del reato piuttosto che di commissione, da ricondurre al 2009, data di presentazione della dichiarazione dei redditi correlata alla ritenuta falsa fattura n. 43, e si rileva l'assenza di ogni considerazione rispetto alla richiesta modifica del capo di imputazione 5. Con il terzo motivo, rappresenta la mancanza di motivazione circa il diniego opposto rispetto alle richieste di applicazione delle attenuanti generiche. Sostenute dalla rappresentazione di precarie condizioni economiche, sociali, morali, culturali. Si aggiunge che i precedenti penali dell'imputata sarebbero scarsi numericamente (3), di lieve entità, non specifici e lontani nel tempo. 6. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione e incongruità dell'applicazione della contestata recidiva, in assenza dei relativi presupposti, emergendo precedenti penali dell'imputata che sarebbero scarsi numericamente (3), di lieve entità, non specifici e lontani nel tempo e una figura soggettiva non comparabile ad un pericoloso criminale. Con incidenza della esclusione della recidiva sul piano della prescrizione del reato. 7. Con il quinto motivo, deduce l'apoditticità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La corte avrebbe elaborato la propria motivazione in rapporto solo al primo comma dell'art. 133 cod. pen. obliterando la valutazione dei dati di cui al secondo comma, favorevoli all'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. La corte ha motivato la sua decisione illustrando le ragioni della ritenuta natura fittizia della fattura n. 43, utilizzata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 Individuate, complessivamente ed unitariamente, nella accertata insussistenza di documenti di trasporto e di quelli comunque comprovanti l'operazione di acquisto di cui alla fattura contestata, oltre che nella inesistenza del rilevante corrispettivo dell'acquisto di cui alla fattura (oltre 300.000 euro), essendo emersa solo la somma di euro 50.000, corrispondente al contributo statale ricevuto dalla ricorrente per l'acquisto della giostra di cui alla fattura. Si tratta di una motivazione sintetica eppure congrua e coerente rispetto alla contestazione. Riguardo ad essa, le obiezioni difensive che non sarebbero state oggetto di puntuale risposta si traducono, da una parte, nel richiamo a censure che appaiono non pertinenti rispetto alla motivazione ed al suo oggetto, con particolare riferimento alla questione della ritenuta disponibilità, secondo la difesa, di redditi ovvero di somme idonee ad assicurare l'acquisto contestato: invero, in sentenza non si contesta la impossibilità per l'imputata di acquistare la giostra per mancanza della somma necessaria, bensì l'assenza di ogni traccia dell'avvenuto versamento di tale somma in favore della venditricee 11 fronte dell'unico dato costituito dalla somma di euro 50.000, prima citata. Cosicchè la risposta, quantomeno implicita sul punto, siccome coerente con la motivazione elaborata, è nel senso della irrilevanza- del medesimo. In proposito, è sufficiente aggiungere che con riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Analoghe considerazioni devono formularsi, anche alla luce del principio poco prima riportato, in relazione alla ritenuta mancata risposta ad ulteriori motivi di gravame, riguardanti l'eventuale smarrimento dei documenti di trasporto dell'acquisto, da non conservare necessariamente, la eventuale iscrizione della imputata come indagata o persona offesa in altro procedimento, la questione della mancata disponibilità della giostra in capo alla ricorrente a fronte di un acquisto del 2008 e di un controllo del 2011, in uno con quella dei luoghi di ricerca della giostra e della eventuale pendenza di contenziosi instaurati contro la società venditrice. Laddove l'eventualità dello smarrimento di documenti si traduce, a fronte della congrua risposta riportata, nella mera prospettazione di una evenienza alternativa, peraltro solo asserita e non dimostrata, parziale rispetto alla motivazione complessiva sopra riportata, che laddove valorizza non solo la mancanza di documenti di trasporto ma anche di altri elementi inerenti l'operazione in sé e l'assenza di tracce del corrispettivo pagato, risponde ancora una volta, su un piano di incompatibilità logica rispetto alla costruzione, lineare e coerente elaborata, alla predetta osservazione difensiva. E lungo la stessa linea appaiono respinte le ulteriori osservazioni di gravame richiamate, alcune delle quali peraltro manifestamente infondate già di per sé, in ragione della palese irrilevanza critica: quali la questione, non meglio illustrata nella sua portata censoria, del ruolo di indagata o persona offesa assunto dalla ricorrente in altro procedimento. A tale ultimo riguardo, è opportuno osservare che costituisce principio consolidato quello per cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01).. Quanto alle ulteriori notazioni di gravame che sarebbero rimaste prive di risposta, inerenti la irrilevanza della mancata disponibilità della giostra in capo alla ricorrente, alla luce di un controllo intervenuto tre anni dopo l'acquisto, la mancata indicazione dei luoghi di ricerca della giostra e dell'eventuale contenzioso giudiziario instaurato, analogamente a quanto già prima evidenziato è sufficiente osservare come la motivazione abbia già congruamente spiegato il giudizio di responsabilità sulla base di fattori essenziali diversi ( mancata documentazione del trasporto e, più ampiamente, mancata documentazione dell'operazione di acquisto, oltre alla mancanza della somma versata), idonei a escludere, sul piano logico e in via implicita, le deduzioni prima riportate. Quanto alla critica inerente la mancata acquisizione di atti di altro procedimento, a prescindere dal dato per cui la relativa acquisizione non appare proposta dinnanzi ai giudici di merito neppure dalla difesa, alla luce delle sue stesse deduzioni di cui al ricorso, si osserva come non sia illustrato né sia rinvenibile alcun vizio della motivazione. A fronte peraltro di generici riferimenti alla portata di tale distinto processo e alla sua - eventuale - correlazione a quello qui in esame. Nulla deve poi aggiungersi alla richiesta che questa Suprema Corte ordini la relativa acquisizione degli atti, esulante da qualsivoglia potere o facoltà processuale della stessa. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici hanno correttamente esaminato il reato, come indicato nel capo di imputazione e incentrato sulla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008. Per cui già la censura proposta in appello appare manifestamente infondata, Così applicandosi, al riguardo, il principio per cui, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto. l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3 - n. 46588 del 03/10/2019 Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 (dep. 11/03/2015 ) Rv. 263157 - 01) 3. Il terzo motivo è infondato a fronte di una motivazione adeguata, a supporto del diniego delle attenuanti generiche. Invero, la corte ha espressamente confermato la prima sentenza anche con riguardo alla entità della pena, nozione che evidentemente non può escludere il riferimento anche alle attenuanti generiche rispetto al cui diniego appare valorizzata la sussistenza di precedenti penali contro il patrimonio come anche la personalità della imputata, oltre che la gravità del reato. Tanto è coerente con l'indirizzo di legittimità secondo il quale, nel quadro di una valutazione complessiva, per cui ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza (ovvero, quindi, del provvedimento in concreto impugnato) ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Coerentemente con tale impostazione, la Suprema Corte ha altresì precisato, in tema di mancata applicazione di una circostanza attenuante richiesta, che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340 - 01 Caniello). Va aggiunto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto, nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 Rv. 262031 C.). 4. Il quarto motivo è inammissibile. Invero emerge una motivazione che valorizza i precedenti penali, contro il patrimonio, e la gravità delle modalità e conseguenze del fatto, e congruamente desume una peculiare personalità criminale della imputata, così da ritenere che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Essa come tale risulta in linea con il principio per cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità délla ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza ((Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010 ) Rv. 247838 - 01). Rispetto a tali articolate e corrette ragioni esplicative, la censura proposta muove sul piano di una fattuale quanto personale rivalutazione di dati, inammissibile in questa sede. 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, avendo la corte adeguatamente motivato, alla luce delle considerazioni sopra formulate nell'analisi dei precedenti due motivi, il giudizio di dosimetria della pena. In proposito è sufficiente ribadire l'insegnamento delle sezioni Unite ( n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo). Laddove peraltro, nel caso in esame, la corte ha esaminato sia motivi inerenti profili oggettivi che soggettivi. 6. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe
Sentenza Cassazione n. 05567/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris