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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27959/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10769/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - Comune di Boscoreale -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania n. 7444/22/21depositata il 20 ottobre 2021 .

Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]: Imu [OSCURATO:PERSONA] L’oggettodella controversia è l’avviso di accertamento n. 291 , emess o il 17 dicembre 2018,dalla [OSCURATO:PERSONA] – Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi intimata), con cui il comune di Boscoreale (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto all’ Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi ricorrente) il versamento del complessivo importo di €366.634,41, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 2016.

La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b),del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP.

La CTP ha rigettatoil ricorso proposto dall’odierno ricorrente .

La CTR ha confermatola decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - gli immobili dell’IACP destinati alla locazione non sono esenti dal pagamentodell’Imu, in quanto ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, il legislatore ha previsto per essi espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di € 200,00; - è evidente la volontà di differenziare gli alloggi ex Iacp da quelli sociali, a cui non possono essere paragonati; - va rigettata la censura inerente al difetto di motivazione dell’atto di accertamento, proprio in presenza di un quadro normativo di riferimento che preclude tale beneficio; da ciò consegue chel’ente era esonerato da uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

L’odiernoricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato memoria, mentreCRESET e il Comune sono rimasti intimati.Il sostituto procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in relazione all’art. 13 , comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla leggen. 124 del 2013 e dall’art. 1, comma 707, lett. b) della l. n. 147 del 2013.

Secondo l’interpretazione del ricorrente gli immobili regolarmenteassegnati dagli IACP possono essere esent ati dal pagamento del tributo per cui è causa, qualora abbiano le stesse caratteristiche degli alloggi sociali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; all’art. 2, comma 4, del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013; all’art. 2, comma 5 bis, del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013; all’art. 1, comma 707, nn. 1, 2, e 3 della l. n. 147 del 2013; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Riprendendo sostanzialmente le ragioni di diritto già sviluppate nel primo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame gli alloggi possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali e, in proposito, richiama il contenuto della dichiarazione Imu del 2015 dallo stesso presentata.

3. I motivi sono fondat i per le ragioni di seguito esposte e la stretta connessione tra gli stessi induce ad una loro trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire il principio di recente ri affermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021).

I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.

La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. 102del 2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015.

Sono, pertanto,esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelli,istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.A tal fine il Collegio intende precisare che la presentazione della dichiarazione, ai fini Imu con l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzionenon costituisce un elemento sufficiente, trattandosi di attestazioni riconducibili alla stessa parte interessata all’esenzione.

S ulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità sopra richiamato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01 , cit.), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre, viceversa la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m.del 22 aprile 2008.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 1, comma 161 e 162, della l. n. 296 del 2006; all’art. 7, comma 5, della l. n. 212 del 2000.

Deduce di avere sempre contestato, in primo grado e in appello, il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il quadro normativo esonerasse l’ente impositore da uno specifico obbligo motivazionale.

4.1. Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento dei primi due motivi.

5. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso , assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti se gli immobili oggetto del giudizio possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali, richiestedalla normativa sopra richiamata.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10769/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - Comune di Boscoreale -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania n. 7444/22/21depositata il 20 ottobre 2021 . Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]: Imu [OSCURATO:PERSONA] L’oggettodella controversia è l’avviso di accertamento n. 291 , emess o il 17 dicembre 2018,dalla [OSCURATO:PERSONA] – Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi intimata), con cui il comune di Boscoreale (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto all’ Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi ricorrente) il versamento del complessivo importo di €366.634,41, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 2016. La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b),del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP. La CTP ha rigettatoil ricorso proposto dall’odierno ricorrente . La CTR ha confermatola decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - gli immobili dell’IACP destinati alla locazione non sono esenti dal pagamentodell’Imu, in quanto ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, il legislatore ha previsto per essi espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di € 200,00; - è evidente la volontà di differenziare gli alloggi ex Iacp da quelli sociali, a cui non possono essere paragonati; - va rigettata la censura inerente al difetto di motivazione dell’atto di accertamento, proprio in presenza di un quadro normativo di riferimento che preclude tale beneficio; da ciò consegue chel’ente era esonerato da uno specifico obbligo motivazionale sul punto. L’odiernoricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato memoria, mentreCRESET e il Comune sono rimasti intimati.Il sostituto procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in relazione all’art. 13 , comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla leggen. 124 del 2013 e dall’art. 1, comma 707, lett. b) della l. n. 147 del 2013. Secondo l’interpretazione del ricorrente gli immobili regolarmenteassegnati dagli IACP possono essere esent ati dal pagamento del tributo per cui è causa, qualora abbiano le stesse caratteristiche degli alloggi sociali. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; all’art. 2, comma 4, del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013; all’art. 2, comma 5 bis, del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013; all’art. 1, comma 707, nn. 1, 2, e 3 della l. n. 147 del 2013; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008. Riprendendo sostanzialmente le ragioni di diritto già sviluppate nel primo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame gli alloggi possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali e, in proposito, richiama il contenuto della dichiarazione Imu del 2015 dallo stesso presentata. 3. I motivi sono fondat i per le ragioni di seguito esposte e la stretta connessione tra gli stessi induce ad una loro trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire il principio di recente ri affermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021). I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale. La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014. In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. 102del 2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015. Sono, pertanto,esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP, ma solo quelli,istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.A tal fine il Collegio intende precisare che la presentazione della dichiarazione, ai fini Imu con l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzionenon costituisce un elemento sufficiente, trattandosi di attestazioni riconducibili alla stessa parte interessata all’esenzione. S ulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità sopra richiamato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01 , cit.), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre, viceversa la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m.del 22 aprile 2008. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 1, comma 161 e 162, della l. n. 296 del 2006; all’art. 7, comma 5, della l. n. 212 del 2000. Deduce di avere sempre contestato, in primo grado e in appello, il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato. Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il quadro normativo esonerasse l’ente impositore da uno specifico obbligo motivazionale. 4.1. Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento dei primi due motivi. 5. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso , assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti se gli immobili oggetto del giudizio possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali, richiestedalla normativa sopra richiamata. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa c
Decreto Cassazione n. 27959/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris