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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 35350/2022

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30355-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 36059/2021 della CORTE SUPREMA DI A CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza (e non sentenza, come per evidente lapsus calami è indicato nel predetto ricorso) n. 36059/2021, depositata il 23 novembre 2021, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]Auria nei confronti degli attuali ricorrenti (in quel giudizio controricorrenti) nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in quel giudizio rimaste intimate) e avverso la sentenza n. 668/2018 della Corte di appello di Potenza, depositata il 17 ottobre 2018 e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]Auria non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria; rilevato che: i ricorrenti, precisato di essere stati ammessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza al beneficio del gratuito patrocinio (come risulta dagli atti prodotti), hanno chiesto la correzione dell'errore materiale nella motivazione a p. 13 e nel dispositivo della richiamata ordinanza n. 36059/2021, nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti in quella sede al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti anziché in favore dello Stato; Ric. 2021 n. 30355 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- considerato che: il ricorso per correzione dì errore materiale è manifestamente fondato; ed invero l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; v. anche Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate); inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzìone, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata e Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817 già citata); gli attuali ricorrenti risultano essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato come emerge dalle comunicazioni dell'Ordine degli Avvocati di Potenza datate 11 febbraio 2019 e già depositate nel corso del giudizio di cassazione conclusosi con l'ordinanza n.

Ric. 2021 n. 30355 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -3- 36059/2021 nonché depositati unitamente al ricorso introduttivo del presente procedimento; sia a p. 13 che con il dispositivo (p. 14) di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico dei ricorrenti in quella sede e in favore dei controricorrenti, risultati vittoriosi in quel giudizio di legittimità, anziché, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ritenuto che: in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione di p. 13 e del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come precisato nel dispositivo che segue; non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061); P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 36059/2021, depositata in data 23 novembre 2021, sia corretta sostituendo, a p. 13 ultimo capoverso nonché nel dispositivo a p. 14, le parole «in favore dei controricorrenti», le seguenti parole: «in favore dello Stato»; fermo il resto; manda alla cancelleria di provvedere alle conseguenti necessarie annotazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30355-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 36059/2021 della CORTE SUPREMA DI A CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza (e non sentenza, come per evidente lapsus calami è indicato nel predetto ricorso) n. 36059/2021, depositata il 23 novembre 2021, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]Auria nei confronti degli attuali ricorrenti (in quel giudizio controricorrenti) nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in quel giudizio rimaste intimate) e avverso la sentenza n. 668/2018 della Corte di appello di Potenza, depositata il 17 ottobre 2018 e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]Auria non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria; rilevato che: i ricorrenti, precisato di essere stati ammessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza al beneficio del gratuito patrocinio (come risulta dagli atti prodotti), hanno chiesto la correzione dell'errore materiale nella motivazione a p. 13 e nel dispositivo della richiamata ordinanza n. 36059/2021, nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti in quella sede al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti anziché in favore dello Stato; Ric. 2021 n. 30355 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- considerato che: il ricorso per correzione dì errore materiale è manifestamente fondato; ed invero l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; v. anche Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate); inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzìone, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata e Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817 già citata); gli attuali ricorrenti risultano essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato come emerge dalle comunicazioni dell'Ordine degli Avvocati di Potenza datate 11 febbraio 2019 e già depositate nel corso del giudizio di cassazione conclusosi con l'ordinanza n. Ric. 2021 n. 30355 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- 36059/2021 nonché depositati unitamente al ricorso introduttivo del presente procedimento; sia a p. 13 che con il dispositivo (p. 14) di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico dei ricorrenti in quella sede e in favore dei controricorrenti, risultati vittoriosi in quel giudizio di legittimità, anziché, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ritenuto che: in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione di p. 13 e del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come precisato nel dispositivo che segue; non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061); P.Q.M. La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 36059/2021, depositata in data 23 novembre 2021, sia corretta sostituendo, a p. 13 ultimo capoverso nonché nel dispositivo a p. 14, le parole «in favore dei controricorrenti», le seguenti parole: «in favore dello Stato»; fermo il resto; manda alla cancelleria di provvedere alle conseguenti necessarie annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 de
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