CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 39644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo relativo al bilanciamento delle riconosciute attenuanti con l'aggravante della recidiva è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, incentrati unicamente sulla diversa questione della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. essendo la determinazione della pena basata sulla valutazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, quindi ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che non possono essere affidate al ricorso per cassazione, né può essere rilevato un vizio di motivazione della sentenza di appello rispetto a questioni che non sono state oggetto di impugnazione, per il principio devolutivo ed i relativi limiti di cognizione del giudice di appello. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d o il 18 settembre 2023 Il C re estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A m c(r—o- Ori 'Noni D E P 1