CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2026
Cassazione n. 24428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 1559/2020depositata il 03/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione dellasentenza della Corte tributaria regionale della Puglia n. 1559 del 3 agosto2020, la quale, in controversia concernente l’impugnazione di cartellaNumero registro generale 6453/2021Numero sezionale 5498/2026Numero di raccolta generale 24428/2026Data pubblicazione 04/08/2026esattoriale avente ad oggetto spese di giustizia, impugnata da MariaD’Andria per carenza di motivazione, respingeva l’appello di Equitalia.1.2 La Corte regionale – pur dando atto della proposizione dell’eccezionedi carenza di giurisdizione del giudice tributario sollevata da Ader –riteneva di dover preliminarmente valutare la predicata carenzamotivazionale della cartella di pagamento, ritenendo fondata l’eccezionededotta dalla contribuente.1.3 Aggiungeva - per quel che qui rileva – che l’eccezione di giurisdizioneconcerneva il merito della controversia, da esaminarsi solo dopo averaccertato l’osservanza del contenuto motivazionale della cartella dipagamento.1.4 La contribuente è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. n. 446/1992;per avere il decidente invertito l’ordine di esame delle questioni,subordinando la disamina dell’eccezione di giurisdizione tributaria relativaa pretese creditorie riferite a materia appartenente alla giurisdizione delgiudice ordinario alla valutazione della fondatezza della dedotta carenzamotivazionale della cartella esattoriale. Si deduce che il recupero dellespese di giustizia non ricade nella giurisdizione del giudice tributario, bensìin quella del giudice ordinario.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in via subordinata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 legge 7 luglio2000, n. 212, in quanto, contrariamento alla statuizione della sentenzad’appello, la cartella esattoriale, di cui si trascrive il contenuto nel ricorso(v. pagina 15 del ricorso), risulta adeguatamente motivata, contenendo leindicazioni di circostanza univoche che consentono l’individuazionedell’atto, identificando i condebitori solidali, l’importo dovuto, e la naturadelle spese (anticipazione per volture catastali).Numero registro generale 6453/2021Numero sezionale 5498/2026Numero di raccolta generale 24428/2026Data pubblicazione 04/08/20263. Tanto premesso, il primo motivo è fondato, il che assorbe l’esame delsecondo.4. Le sezioni unite n. 22776/2012 hanno chiarito che l’esame della questionedi giurisdizione è pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o dimerito (v. Cass. n. 15668/2019) e che spetta al giudice adito a decideresulla stessa, sulla base del petitum sostanziale della domanda e dellenorme che disciplinano la fattispecie (cfr. Cass. Sez. Un. n.34851/2023),costituendo tale preliminare accertamento un riflesso del principiocostituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).Sulla questione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29 del 2016, hannoaffermato, avallando la giurisprudenza consolidata della Corte, che èprioritario il vaglio della questione di giurisdizione, ossia che ogni giudice,anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificareinnanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione.4.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, l’impugnazione delle cartelle di pagamento relative a speseprocessuali, non attenendo a crediti tributari spetta alla giurisdizione delgiudice ordinario (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017; Sez. U, n. 3008dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 28dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l’Amministrazionechiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’erario nonrientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudiceordinario; Sez. U, n. 20427 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. 18/12/2024, n.33138).4.2 Il recupero della spesa di giustizia sopportata per il giudizio (anchenella forma della prenotazione a debito), è azione tesa semplicemente allarealizzazione del diritto, proprio della parte vincitrice, alla pienasoddisfazione di quanto riconosciutogli, il che comprende anche il dirittoalla ripetizione dei “costi” del giudizio. In tale ottica ed in questa fase, alpari dell’attività della parte privata (o dell’ente pubblico non ammesso allaNumero registro generale 6453/2021Numero sezionale 5498/2026Numero di raccolta generale 24428/2026Data pubblicazione 04/08/2026prenotazione a debito), l’attività dell’amministrazione pubblica si traducein una mera procedura di recupero di una spesa, secondo le regole dellasoccombenza, e non di un “tributo” stabilito e determinato ex lege. Questochiarisce perché in questa ipotesi il rapporto tra le parti in causa èsemplicemente paritetico e regolato dalle norme civilistiche (S.U.03/04/2025, n. 8810; Cass. 18/12/2024, n. 33138; Sez. U., 11/10/2016,n. 20427).4.3 La giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a secondadella natura del credito azionato, con la conseguenza che quandol’impugnativa -come nella specie- non attiene ad un credito tributario, vadichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. L’argomentazione,secondo cui il giudizio può essere limitato alla motivazione della cartella dipagamento, senza estendersi al rapporto, non consente di alterare ilcriterio di ripartizione della giurisdizione, che resta, comunque, collegatoalla natura del credito in riscossione. Né può ritenersi che laddove lanatura del credito sia incerta, eventualmente in considerazione delcontenuto dell’atto, il giudice tributario sia il giudice naturale delle cartelledi pagamento.4.4 L’incertezza - che qui è da escludersi - non preclude, difatti,l’individuazione del giudice, in relazione alla natura del credito che emergesia dalla sentenza impugnata che richiama l’oggetto dell’atto oppostoriferendosi a spese di giustizia che dalla cartella esattoriale trascritta nelricorso, che indica quale causa delle somme richieste il recupero dellespese di giustizia e delle spese anticipate per volture catastali.4.5 Il giudice ha errato, avendo mancato di dichiarare che la controversianon rientra nella giurisdizione tributaria di cui all’art. 2 d.lgs. 31 dicembre1992 n.546, perché non è collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr.Corte cost. n.238/2009; n.141/ 2009; n.39/2010; Cass. n.16858/2011),con conseguente fondatezza della censura.Numero registro generale 6453/2021Numero sezionale 5498/2026Numero di raccolta generale 24428/2026Data pubblicazione 04/08/2026In ogni caso, il pregiudizio determinato dall’eventuale errore è superatomediante il meccanismo della translatio iudicii, di cui all’art. 59 della l. n.69 del 2009 (Cass. n. 11480/2022).5. In accoglimento del primo motivo, dunque, va dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice tributario, dovendosi affermare la giurisdizionedel giudice ordinario competente per territorio.6. Solo per completezza va precisato che alla declaratoria di difetto digiurisdizione può provvedere la sezione semplice ex art. 374 comma 1°c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle S.S. U.U.appena citate.7. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensidell’art. 382, terzo comma, c.p.c.8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parte intimata. P.Q.Mla Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a decideresulla impugnazione della cartella di pagamento opposta in favore delgiudice ordinario; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condannaMaria D’Andria alla refusione delle spese sostenute da Ader che liquida ineuro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia