CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 29717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero di Messina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Messina; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, legale rappresentante della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica di Messina propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Messina, in data 15 ottobre 2021, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con la quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 899.215,35 quale profitto del reato di truffa aggravata e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001 contestato alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Il Tribunale, accogliendo il motivo di riesame, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari per carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti; secondo i giudici distrettuali la motivazione impugnata è apparente nella parte in cui, effettuando una valutazione cumulativa degli elementi indiziari riguardanti i diversi soggetti sottoposti ad indagine ed estendendo, in modo illogico, alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la portata accusatoria dell'attività di intercettazione svolta nei confronti degli altri indagati, non contiene alcuna valutazione dei singoli casi oggetto di scrutinio e della natura dolosa della contestata falsa attribuzione dei codici diagnostici, valutazione resa necessaria dalla particolare complessità tecnica della materia e dell'incertezza scientifica in relazione alla classificazione di alcune classi omogenee di diagnosi. Il Tribunale del riesame ha ritenuto assolutamente carente la motivazione anche in ordine al periculum in mora; secondo i giudici di secondo grado l'ordinanza impugnata non ha esplicitato le ragioni per il quale la somma di denaro andava sequestrata prima della definizione del giudizio, limitandosi ad affermare la necessità del sequestro in vista della futura confisca obbligatoria, secondo una giurisprudenza di legittimità superata dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte. 3. La parte pubblica ricorrente lamenta, in unico motivo di impugnazione la violazione di legge ed in particolare degli artt. 309, comma 9 e 324 cod. proc. pen.; il Tribunale del Riesame ha disposto l'annullamento dell'ordinanza cautelare al di fuori dei casi previsti, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti del disposto sequestro preventivo. L'ordinanza annullata, infatti, non si limita, come erroneamente affermato dai giudici del riesame, a fondare la sussistenza del fumus bonus iuris sui risultati della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero in ordine alle numerose incongruenze rilevate nelle cartelle cliniche, ma collega tali esiti con gli elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, intercettazioni idonee a dimostrare l'esistenza di un consolidato meccanismo truffaldino fondato sugli illeciti rapporti collusivi esistenti tra la direttrice dell'ufficio ASP di Messina (FAZIO Mariagiuliana) ed i vertici di numerose strutture sanitarie accreditate presso il [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente illogica è l'affermazione della natura apparente della motivaziong stante la mancata partecipazione di esponenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] alle conversazioni intercettate; le conversazioni registrate dagli inquirenti documentano, infatti, l'esistenza di rapporti palesemente anomali tra la FAZIO ed i vertici delle strutture sanitarie beneficiarie di indebiti rimborsi e la conseguente volontarietà del mancato controllo da parte dell'ASP di Messina. La motivazione impugnata è erronea ed illogica anche nella parte in cui afferma la nullità dell'ordinanza di sequestro per mancata motivazione in ordine al periculum in mora; il Giudice per le indagini preliminari ha fatto corretto uso dell'orientamento della Corte di Cassazione prevalente al momento dell'emissione del provvedimento, orientamento che escludeva la necessità di motivare espressamente in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria. Infinei il Tribunale del Riesame ha errato laddove non ha integrato la motivazione in punto di periculum in mora alla luce dell'intervento di overruling delle Sezioni Unite. 4. In data 09/05/2022 il difensore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per assenza di violazione di legge; il provvedimento impugnato motiva in modo logico e completo i motivi che hanno indotto i giudici del riesame ad annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari , stante la natura meramente apparente della motivazione in ordine al fumus ed al periculum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale del Riesame. E ciò a fronte di un completo iter argonnentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame ad annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per difetto di autonoma violazione.Ne consegue che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione/ ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e I come talii inammissibili in questa sede. 4. Il Tribunale del Riesame, peraltro, pur ritenendo il provvedimento di sequestro impugnato affetto da nullità per mancanza assoluta di autonoma motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, non si è limitato a tale affermazione generale ma ha indicato, in modo dettagliato e coerente, le ragioni della ritenuta nullità (vedi pagine 3, 4, 5 e 6 del provvedimento genetico). L'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo al mancato rispetto da parte del giudice della cautela del dovere di verifica della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie penale oggetto di contestazione; carenza motivazionale che si pone come univoco indicatore di una valutazione acritica e meramente adesiva alla richiesta cautelare. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dai giudici del riesame, pur formalmente denunciando una violazione di legge, in realtà invoca una rilettura degli elementi, posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché fondata su motivi di merito non censurabili in questa sede. 5. Il Tribunale del Riesame ha, inoltre, correttamente evidenziato l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento cautelare genetico in ordine alla sussistenza del periculum in mora con percorso argonnentativo privo di manifeste illogicità e coerente con il principio di diritto affermato sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui -anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria- grava sul giudice l'onere di motivare sinteticamente in ordine alle ragioni che rendono necessaria «l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio» (vedi Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). In applicazione di tale orientamento ermeneutico deve esser osservato che, mentre il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari risulta effettivamente sprovvisto di alcun riferimento alla finalità perseguita mediante il vincolo sulla cosa ed alla sussistenza del periculum in mora e perciò può definirsi del tutto immotivato sul punto, l'ordinanza del tribunale del riesame appare, per contro, munita di specifico apparato argomentativo a sostegno della tesi dell'assoluta carenza motivazionale del provvedimento di sequestro oggetto di riesame e della conseguente radicale nullità dello stesso. 6. Il rilievo della parte pubblica secondo cui il Tribunale del Riesame sarebbe venuto meno al proprio potere-dovere di integrazione della motivazione contenuta nell'ordinanza di sequestro preventivo in tema di periculum in mora è anch'esso manifestamente infondato. In primo luogo, va sottolineata la contraddittorietà di tale doglianza stante l'evidente incompatibilità logica tra la denunciata violazione di legge e la lamentela avente ad oggetto il mancato esercizio del potere di integrazione da parte del Tribunale del Riesame; l'affermazione del Pubblico Ministero secondo cui dovrebbe ritenersi «ragionevolmente consentito, in sede di riesame, integrare la motivazione in punto di esigenze cautelari» è assolutamente contraddittoria, in punto di logica, con la precedente asserzione secondo cui i giudici del riesame sono incorsi «in una violazione di legge nella misura in cui ha disposto l'annullamento dell'ordinanza cautelare al di fuori dei casi previsti». In seconda battuta va ricordato che, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il potere-dovere di integrazione del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente ovvero priva di autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari, laddove il primo giudice si sia limitato, come nel caso di specie, ad una sterile rassegna dei fatti storici, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi da cui desumere la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora (vedi Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, Pohl, Rv. 271925 - 01, Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv