CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 24868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Massa del 27 gennaio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge in relazione agli artt. 159 e 161, comma 4, cod. proc. pen., lamentando l'illegittima effettuazione della notifica del decreto di citazione in appello nei suoi confronti; violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., eccependo la mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità prevista dalla suddetta norma. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la dedotta nullità della notifica del decreto di citazione in appello sia stata proposta tardivamente, in quanto - a prescindere dalla relativa sua fondatezza - non si tratterebbe di un'ipotesi di nullità assoluta, ma solo di ordine generale a regime intermedio. L'imputato, pertanto, avrebbe dovuto eccepire la nullità della notifica del decreto di citazione in appello nel corso del giudizio di secondo grado, e non già tardivamente, per la prima volta con il ricorso per cassazione, così rendendo la doglianza non ammissibile. 2.2. Con riferimento, poi, all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Ry.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]