Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0396_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA]
– Nella causa T‑396/05, domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, da una parte, della decisione della Commissione di recupero degli anticipi versati nell’ambito del contratto che la vincola alla ricorrente e, dall’altra, della decisione della Commissione di opporre alla ricorrente una compensazione dei crediti;
– nella causa T‑397/05, azione di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Commissione al pagamento del saldo della sovvenzione prevista dallo stesso contratto.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Nella causa T‑396/05, il ricorso è irricevibile, nella parte in cui esso è diretto avverso la nota di debito n. 3240705638 e la decisione di recupero contenuta nella lettera della Commissione delle Comunità europee del 30 agosto 2005.
2) Nella causa T‑396/05, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera del 5 ottobre 2005, che opponeva all’Architecture, microclimat, énergies douces – Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) una compensazione dei loro crediti reciproci.
3) Nella causa T‑397/05, il ricorso è respinto.
4) Nella causa T‑397/05, l’ArchiMEDES è condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 148 256,86, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale fissato dal diritto francese e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa eccedere il 5,5% annuo.
5) Nella causa T‑396/05, l’ArchiMEDES è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑396/05 R.
6) Nella causa T‑397/05, l’ArchiMEDES è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑397/05 R.