CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41296/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9/RG 21419 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Il primo motivo ricorso, con cui si contesta l'an della responsabilità, deducendosi il travisamento della prova è inammissibile, in quanto interamente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la individuazione nella persona del ricorrente del soggetto che veniva più volte avvistato e poi rinvenuto nel fondo sito in Canolo (foglio n 5, p.11a 182) intento a coltivare la piantagione di marjivana ( cfr pag. 5). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico ed aspecifico. Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, menzionando i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente (cfr pag.6). E' il caso di ribadire poi che le circostanze di cui all'art. 62 - bis cod. pen. non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi. 2.3. Il terzo motivo, relativo alla mancata restituzione del telefonino, non è consentito in sede di legittimità, perché versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. La Corte di appello ha adeguatamente dato conto del nesso di pertinenzialità del telefono rispetto al reato in contestazione e, quindi, ne ha correttamente disposto la confisca ex art. 240 cod. pen.( pag. 7). 2.4. Manifestamente infondato oltre che generico, perché reiterativo di questioni già adeguatamente scrutinate è, in ultimo, il motivo inerente alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit. Anche in tal caso, i giudici di merito (doppia conforme) hanno congruamente esposto le ragioni poste a fondamento del diniego della diversa qualificazione, dando atto della durata dell'attività di coltivazione, a cagione dello stato di maturazione della piantagione, considerando le modalità tutt'altro che improvvisate della condotta, nonché valutando il numero, oggettivamente apprezzabile, delle' piante messe a dimora e le dimensioni della piantagione (cfr pag. 6). 3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]