CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 356/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente principale e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di coobbligato in solido della N.S.G.I. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. JACCHIA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: tributi – imposta unica scommesse - solidarietà N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24 - Ricorrente incidentale e c ontroricorrente principale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1685/04/18, depositata in data 25 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligata in solido della N.S.G.I. [OSCURATO:PERSONA] C. , rispettivamente scommettitore (obbligato solidale) e gestore di un centro trasmissione dati (CTD od obbligato principale ), ha impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2009 , 2010, 2011, con il quale si contestavano l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore ) estero privo di concessione (Stanleybet), con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori. Lacontribuenteha contestato, oltre al difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’insussistenza della pretesa tributariae l’inapplicabilità delle sanzioni. 2. La CTP di Bari ha accolto il ricorso relativamente alle sanzioni, rigettandolo nel resto. 3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello in relazione alle annualità 2009 e 2010, rigettandolo in relazione all’annualità 2011. Ha ritenuto il giudice di appello che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche in assenza del titolo abilitativo concessorio e per allibratori esteri per i periodidi imposta successivi al 2010 a termini dell’art. 66, lett. b) l. 13 N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino dicembre 2010, n. 220.Ha, poi, ritenuto che la gestione del gioco e il pagamento dell’imposta spettano a tutti coloro che forniscano un apporto determinante all’attività di raccolta del gioco, ritenendo non discriminatoria e non lesiva del principio di uguaglianza la disciplina interna. 4. Propongonoricorso per cassazione la contribuente, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. L’Ufficio ha proposto, a sua volta, ricorso in via principale avverso la medesima sentenza affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l a società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del proprio ricorso la contribuent e deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata motivato solo apparentemente il rigetto della censura relativa alla violazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) l. 3 agosto 1998, n. 308, relativamente all’insussistenza del profilo della territorialità, concentrandosi unicamente sul temadella costituzionalità della disciplina. Non vi sarebbe, inoltre, adeguata trattazione del tema del completamento dell’operazione e del luogo di giocata (ai fini del rispetto del principio di territorialità). 2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 22 luglio 2000, n. 212, anche in relazione all’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, essendosi l’avviso di accertamento limitato a recepire un PVC presumibilmente consegnato al ricevitoreed essendosi la sentenza impugnata limitata a dare atto della non compromissione del diritto di difesa. N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino 3. Con il terzo motivodel medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 12 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per non avere il giudice di appello ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per omessa notifica del PVC al coobbligato in solido, ritenendo parte ricorrente che il rispetto del diritto al contraddittorio implichi che anche al coobbligato debba notificarsi un apposito PVC. 4. Con il quarto motivodel medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e ss. TFUE, dei principi del Diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione all’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, «legge di Stabilità 2011» (l. 13 dicembre 2010, n. 220), del principio di legittimo affidamento e in subordine richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE. Osserva parte ricorrente che il bookmaker estero e i propri CTD sono stati discriminati per non essere stati ammessi alle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive. Osserva, inoltre, come i CTD non possono essere equiparati ai ricevitori di concessionari nazionali, tenuto conto che lo scommettitore assolve le imposte nel proprio Paese. 5. Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione del medesimo parametro normativo del superiore motivo, ritenendo che la sanzione unica pronostici e scommesse equivarrebbe a una sanzione, per la quale dovrebbe effettuarsi il test di proporzionalità. 6. Con il sesto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 d. lgs. n. 504/1998, N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino dell’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010e dell’art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione agli artt. 3, comma 1 e 53, comma 1, Cost., ritenendo la ricorrente che per effetto della pronuncia del giudice delle leggi (Corte cost., n. 27/2018), la solidarietà dell’allibratore refluirebbe in ambito meramente civilistico e sarebbe rimessa all’autonomia privata. Ne conseguirebbe che la traslazione dell’onere dell’[OSCURATO:PERSONA] scommesse dal ricevitore all’allibratore avverrebbe unicamente sul piano negoziale, per cui sarebbe regolata da una rivalsa meramente convenzionale e, pertanto, sarebbe indifferente per l’Erario. 7. Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’appello per le annualità 2009 e 2010, quale effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, laddove l’annullamento per tali annualità riguarderebbe unicamente la posizione del ricevitore e non dell’allibratore. 8. I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. e il ricorso dell’Ufficio, in quanto notificato per primo, va qualificato come ricorso principale, laddove il ricorso della contribuent e va qualificato quale ricorso incidentale. 9. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha deposita to proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992. L’istanza va disattesa in relazione all’istanza di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di valutare la proposta di conciliazione, non essendo la conciliazione applicabile a un procedimento ad impulso officioso quale quello di cassazione. Inoltre, la suddetta disposizione, introdotta dal d. lgs. n. 220/2023, non si applica al presente giudizio ma a quelli N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino successivi all’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo,ossia dal 4 gennaio 2024 e non anche ai giudizi pendenti come nel caso di specie (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 4974). Si procede, pertanto, all’esame del merito del ricorso. 10. Il ricorso principale dell’Ufficio va trattato congiuntamente al primoe al quarto motivo del ricorso incidentale di parte contribuente . La Corte costituzionale, con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 –siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. C ome da questa Corte più volte evidenziato (Cass., Sez. V, 27 aprile 2023, n. 11184; Cass., Sez. V, 4 aprile 2023, n. 9292; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 813; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 34422; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 33674; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21722; Cass., Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21443; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21032), per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, le sole ricevitorie, per le annualità d'imposta precedenti al 2011, non possono essere assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ove operino per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normativo precedente alla l. n. 220/2010, rilevandosi che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino 11. L’effetto di tale interpretazione è che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le sole ricevitorie, con o senza concessione dell’allibratore in base alla combinazione dell'art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/10.Per la posizione dell’allibratore [OSCURATO:PERSONA] occorre, invece, rifarsi ai principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale nel richiamato arresto, nonché dalla Corte di Giustizia (CGUE, 19 dicembre 2018, C-375/17; CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18). 12. La questione è conformemente trattata d alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735;Cass., Sez. V , 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. V, 1° aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757), secondo cui è interesse dello Stato a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio - ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento. Il quadro normativo va, pertanto, così ricostruito: - a termini de ll'art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 ( riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)e dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, tanto che l'art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino -a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; -ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». 13. [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio eha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di allibratori privi di concessione ; inoltre, il giudice delle leggi ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (il titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia all’allibratore) sia irragionevole, partecipando entrambi allo N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzionifornite dal bookmaker. 14. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardoal gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva dell’allibratore, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite –(...)». 15. Il ricevitore partecipa, pertanto, del l'attività gestoria , ove procede alla raccolta e collazione delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice delle leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 16. Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010 , la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la sola eccezione della posizione del ricevitore (come si è visto supra). Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente gli allibratori , con o s enza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b, l. n. 220/2010. 17. Né, a i fini della territorialità dell'imposizione , rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.). 18. Infine, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’articolo 56TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse (CGUE , C - 788/18, cit., punto 30 ; CGUE, C - 375/17, punti 53 e 64). 19. Fatte tali premesse, deve essere accolto il ricorso principale dell’Ufficio, essendo emersa, anche per i periodi di imposta precedenti il 2011, la compatibilità della disciplina interna con l’impianto costituzionale e con il Diritto dell’Unione, per cui la sentenza va cassata in relazione all’annullamento degli atti impositivi per la società contribuente [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai periodi di imposta 2009, 2010, laddove va confermata – rigettandosi il quarto motivo di ricorso incidentale –per il periodo di imposta 2011. 20. Quanto, poi, alla deduzione di omessapronuncia in ordine alla questione del difetto di territorialità,pur essendo carente la pronuncia del giudice di appello –ma potendo il giudice di legittimità quale giudice del fatto processuale esaminare il merito della censura omessa –tale motivo va rigettato, in quanto ai fini della territorialità , ciò che rileva è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività svolte in Italia, così rigettandosi il primo motivo del ricorso incidentale. 21. Il quinto motivo del ricorso incidentale è infondato, non potendosi qualificare l’imposta unica pronostici e scommesse come una sanzione, come indicato dalla Corte di Giustizia (CGUE, 24 ottobre 2013 [OSCURATO:PERSONA],C-440/22). N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino 22. Parimenti infondato è il sesto motivo del ricorso incidentale , posto che – come si trae dalla più volte menzionata sentenza del giudice delle leggi - entrambi i soggetti (scommettitore e ricevitore) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse, soggetta ad imposizione, attività dalla quale nascono autonomi rapporti obbligatori, avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente (Cass., Sez. V, 20 novembre 2020,n. 26489 del 2020). D’altro canto, la stessa Corte costituzionale ha osservato nella citata sentenza n. 27/2018(punto 4.3), che «rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto dell’onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo della solidarietà passiva, pone a carico di entrambi». 23. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte, l’avviso di accertamento può contenere una motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute in un precedente PVC, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio ( Cass., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 28809; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9032). Il giudice di appello, nella parte in cui ha accertato che l’atto impositivo contenesse gli elementi idonei a rendere N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino noti i presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 24. Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato, posto che Il suddetto principio discende dall’ulteriore principio, secondo cui in tema di accertamento fiscale il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017; n. 24636; Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823). La sentenza impugnata, nell’avere ritenuto che il PVC dovesse essere consegnato solo ai destinatari della verifica («contribuente verificato») e non a terzi, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 24. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale dellacontribuente; non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito rigettandosi l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e del Diritto dell’Unione. Sussiste il presupposto del raddoppio del contributo per laricorrente incidentale. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale , rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatae, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; le spese dell’intero N.356/19 R.G. Est. F. D’Aquino giudizio sono integralmente compensate; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a ca