CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) r 'ì e/ IQ gdito il difensor0 e [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'articolo 642 cod. pen. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in data 10 Marzo 2022 il G.u.p. del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti per effetto di condotta riparatoria, ai sensi dell'articolo 162-ter cod .proc. pen. Deduce la società ricorrente violazione di legge in relazione all'articolo 469 cod.proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Sostiene anche che la condotta riparatoria non risponde ai principi fissati dall'articolo 162-ter cod.pen. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, va rilevato che ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, la sentenza di non luogo a procedere è appellabile, non ricorribíle, e l'impugnazione può essere proposta soltanto dal P.m. o dall'imputato. In secondo luogo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. peri. novellato alla persona offesa è consentito l'appello solo nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen., all'evidenza non ricorrenti nella fattispecie: ne discende la superfluità della conversione in appello, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dell'impugnazione proposta, in quanto destinata ad analoga sorte. Deve aggiungersi che data l'analogia, come già affermato da questa Corte, torna applicabile il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sentenza del giudice di pace pronunciata ex art. 35 d. Igs. n. 274 del 2000, in forza del quale non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238 - 01; - 01; Sez. 5 n. 10390/2019 Rv. 276028). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle