CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al riconoscimentodella continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicatidalle seguenti sentenze di condanna irrevocabili:a) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo2024, irrevocabile il 27 maggio 2025, per delitto in materia distupefacenti (capo C), nonché per detenzione e messa in circolazione dibanconote false (capo H), commessi nell’anno 2007;b) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 26 febbraio2008, irrevocabile il 23 aprile 2010, per reati in materia di stupefacenti,anche di natura associativa, commessi nell’anno 1999;preso atto che con la medesima ordinanza la Corte di appello di ReggioCalabria, su richiesta formulata dal Procuratore generale con ordine diesecuzione del 19 giugno 2025, ha revocato l’indulto concesso ai sensi dell’art. 1legge 31 luglio 2006, n. 241, in relazione alla condanna irrogata con la sentenzasub b), in ragione della perpetrazione dei reati di cui alla sentenza sub a) nelquinquennio dalla data di entrata in vigore della menzionata legge;rilevato che il ricorrente articola due motivi con cui denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione quanto al diniego dell’applicazione del regime dellacontinuazione, nonché violazione del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 241del2006, avendo il giudice dell’esecuzione parametrato il superamento della sogliadi pena detentiva legislativamente stabilita per la revoca del beneficio allacondanna, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, irrogata per il reatocontinuato di cui ai capi C) e H) della sentenza del 19 marzo 2024;premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisitodell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01);che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il primo giudice ha logicamente escluso la ricorrenza dellacontinuazione in ragione della rilevante distanza temporale tra i reati in materiadi stupefacenti giudicati con le due sentenze, rimarcando altresì la perpetrazionein concorso con soggetti diversi e l’eterogeneità dell’ulteriore fattispecie in temadi falsità di banconote (capo H), rispetto alla quale il giudice della cognizioneaveva già disconosciuto l’unitarietà del disegno criminoso con il delitto di drogacommesso del 2007 (capo C);ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto incentratosu una generica critica al tessuto motivazionale dell’ordinanza, che non siconfronta con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo etanto meno adempie all’onere di allegare o prospettare elementi fattuali concretia sostegno della dedotta unicità del disegno criminoso, il cui riscontro postula «laindividuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, dicarattere non generico ma generale» (cfr. Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep.2016, Bottari, Rv. 267596 – 01);considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato,esclusivamente per il reato rubricato al capo C) della sentenza del 19 marzo2024, sicché non risulta violata la previsione del terzo comma dell’art. 1 dellalegge n. 241 del 2006, a tenore della quale ai fini della revoca dell’indultooccorre che il delitto non colposo che la determini sia stato in concreto punitocon pena detentiva non inferiore ai due anni;ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile equitativamente in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]