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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00181/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 - 628 e 114 cod. pen., sono indeducibili poiché ripropongono - peraltro genericamente - profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul fattivo ruolo di "palo" del Rahmani e, quindi, sul suo contributo a titolo di concorso nel reato di rapina e pag. 4 sulle motivate ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 114 cod. pen., atteso l'apporto non di scarso rilievo fornito dal prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 - 628 e 114 cod. pen., sono indeducibili poiché ripropongono - peraltro genericamente - profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul fattivo ruolo di "palo" del Rahmani e, quindi, sul suo contributo a titolo di concorso nel reato di rapina e pag. 4 sulle motivate ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 114 cod. pen., atteso l'apporto non di scarso rilievo fornito dal prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/1
Sentenza Cassazione n. 00181/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris