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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35942/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 21/01/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Memelli per il reato ascritto al capo a) della rubrica perché estinto per prescrizione; confermava le statuizioni civili sul punto e riqualificato il reato di cui al capo b) ai sensi degli artt. 624, 61 n. 11 cod. pen. dichiarava non doversi procedere per tardività della querela.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

E' stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché assente o manifestamente illogica quanto alla ritenuta tempestività della querela in relazione al capo a) della rubrica in ordine al danneggiamento di dati informatici.

La Corte di appello ha recepito pedissequamente la valutazione del giudice di primo grado, senza considerare che il termine della consulenza tecnica, che era stata disposta dalla persona offesa, non poteva essere considerato effettivamente il momento di effettiva conoscenza della condotta che aveva comportato il danneggiamento informatico.

Di tale danneggiamento la persona offesa aveva avuto conoscenza precedentemente e specificamente nel momento in cui era stato preso il computer del Mapelli; difatti il consulente aveva valutato esclusivamente tale supporto informatico.

La mancanza di risposta alle argomentazioni difensive integrava all'eviden2:a anche il vizio motivazionale.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente nel porre il motivo non si confronta con la motivazione, logica e del tutto priva di aporie resa sul punto dal giudice di appello, in senso, tra l'altro del tutto conforme al giudice di primo grado.

La Corte ha, difatti, chiaramente esplicato come, nonostante l'apprensione del computer portatile del Mapelli in epoca precedente, era stato necessario predisporre una indagine tecnica per comprendere che nelle attività poste in essere dal ricorrente - che erano di fatto consistite nel sottoscrivere contratti in nome e per conto della società in assenza di titolo per la detenzione di tali contratti - erano stati anche danneggiati dati relativi al server aziendale.

La considerazione persuasiva e logica della Corte di appello chiariva come questo elemento potesse essere effettivamente acquisito e conosciuto solo ad esito di accertamento specialistico da parte di persona qualificata.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una propria lettura alternativa degli elementi di merito acquisiti sul punto, non consentita in questa sede, in mancanza di reali allegazioni in senso contrario.2.1.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01).

È dunque onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01).

Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa, avuta conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l'onere della prova dell'intemipestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01).

Non vi è dubbio che nel caso in esame, in ordine alla asserita ricorrenza di violazione di legge, davanti alla Corte di appello e in questa sede, il ricorrente abbia semplicemente allegato una nnera circostanza di fatto, ovvero l'apprensione del personal computer del Mapelli, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova dal quale potesse effettivamente desumersi che il danneggiamento dei dati informatici contenuti sul server aziendale potesse essere facilmente evincibile sulla base del mero possesso di tale persona! computer.

2.2. Occorre poi ricordare che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile "immediatamente ed inequivocabilmente" il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federci, Rv. 267948-01).

2.3. Né ricorre l'asserita apparenza della motivazione per le ragioni sopra evidenziate, atteso che la persuasiva motivazione della Corte di appello, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, ha chiarito le ragioni poste a fondamento della ritenuta tempestività della querela e con tali ragioni il ricorrente non si confronta.

Si deve, inoltre, osservare che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

Ne consegue che la doglianza relativa alla tardività della querela, quanto all'asserita ricorrenza di vizio della motivazione, risulta all'evidenza manifestamente infondata, considerato che la stessa è stata compiutamente disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che anche implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 21/01/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Memelli per il reato ascritto al capo a) della rubrica perché estinto per prescrizione; confermava le statuizioni civili sul punto e riqualificato il reato di cui al capo b) ai sensi degli artt. 624, 61 n. 11 cod. pen. dichiarava non doversi procedere per tardività della querela. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. E' stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché assente o manifestamente illogica quanto alla ritenuta tempestività della querela in relazione al capo a) della rubrica in ordine al danneggiamento di dati informatici. La Corte di appello ha recepito pedissequamente la valutazione del giudice di primo grado, senza considerare che il termine della consulenza tecnica, che era stata disposta dalla persona offesa, non poteva essere considerato effettivamente il momento di effettiva conoscenza della condotta che aveva comportato il danneggiamento informatico. Di tale danneggiamento la persona offesa aveva avuto conoscenza precedentemente e specificamente nel momento in cui era stato preso il computer del Mapelli; difatti il consulente aveva valutato esclusivamente tale supporto informatico. La mancanza di risposta alle argomentazioni difensive integrava all'eviden2:a anche il vizio motivazionale. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente nel porre il motivo non si confronta con la motivazione, logica e del tutto priva di aporie resa sul punto dal giudice di appello, in senso, tra l'altro del tutto conforme al giudice di primo grado. La Corte ha, difatti, chiaramente esplicato come, nonostante l'apprensione del computer portatile del Mapelli in epoca precedente, era stato necessario predisporre una indagine tecnica per comprendere che nelle attività poste in essere dal ricorrente - che erano di fatto consistite nel sottoscrivere contratti in nome e per conto della società in assenza di titolo per la detenzione di tali contratti - erano stati anche danneggiati dati relativi al server aziendale. La considerazione persuasiva e logica della Corte di appello chiariva come questo elemento potesse essere effettivamente acquisito e conosciuto solo ad esito di accertamento specialistico da parte di persona qualificata. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una propria lettura alternativa degli elementi di merito acquisiti sul punto, non consentita in questa sede, in mancanza di reali allegazioni in senso contrario.2.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). È dunque onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01). Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa, avuta conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l'onere della prova dell'intemipestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01). Non vi è dubbio che nel caso in esame, in ordine alla asserita ricorrenza di violazione di legge, davanti alla Corte di appello e in questa sede, il ricorrente abbia semplicemente allegato una nnera circostanza di fatto, ovvero l'apprensione del personal computer del Mapelli, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova dal quale potesse effettivamente desumersi che il danneggiamento dei dati informatici contenuti sul server aziendale potesse essere facilmente evincibile sulla base del mero possesso di tale persona! computer. 2.2. Occorre poi ricordare che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile "immediatamente ed inequivocabilmente" il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federci, Rv. 267948-01). 2.3. Né ricorre l'asserita apparenza della motivazione per le ragioni sopra evidenziate, atteso che la persuasiva motivazione della Corte di appello, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, ha chiarito le ragioni poste a fondamento della ritenuta tempestività della querela e con tali ragioni il ricorrente non si confronta. Si deve, inoltre, osservare che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Ne consegue che la doglianza relativa alla tardività della querela, quanto all'asserita ricorrenza di vizio della motivazione, risulta all'evidenza manifestamente infondata, considerato che la stessa è stata compiutamente disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che anche implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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