CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04427/2023
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ione, nonch é inconcludente non venendo neppure offerta alle pagg.22-30 la dimostrazione di giustificazioni in relazi one a ciascun movimentobancario contestato dall ’ Agenzia, oltre che la dimostrazione diaver fatto ci ò fin dal primo grado affinch é la deduzione potesse es- sereoggetto di valutazione nei due gradi di merito. 10.1.Per il resto, la decisione d ’ appello è conforme alla giurisprudenza disezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 40221 del 15/12/2021, Rv. 663216- 01) secondo la quale in tema di accertamento delle imposte suiredditi, la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (secondo cui i pr elevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conse- guiti,nella propria attivit à , dal contribuente che non ne dimostri l'in- clusionenella base imponibile oppure l'estraneit à alla produzio ne del reddito)si applica anche alle imprese che abbiano adottato il regime dellacontabilità semplificata. 11.Il settimo motivo, largamente riproduttivo delle censure che pre- cedono, prospetta in via subordinata, senza individuare il pertinente paradigmadell’art.360 comma 1 cod. proc. civ., l ’ illegittimit à costitu- zionale « dell ’ art.32 comma 1 n.2 d.P.R. n.600/73 nella parte in cui dettauna presunzione relativa secondo cui i prelevamenti e gli importi riscossinell’ambito dei rapporti e delle operazioni - i cui dati, notizie e documentisiano stati acquisiti a norma del numero 7, ovvero rilevati a norma dell ’ art.33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’art.18, comma 3 lett. b) del d.lgs. n.594/95 - sono posti come ricavia base delle rettifiche , se il contribuente non ne indica i benefi- ciarie semprech é non risultino dalle scritture contabili, con riferimento agliimprenditori individuali in regime di contabilit à semplificata, la cui movimentazionefinanziaria risulta coerente con i dati redditu ali gi à in- dicatinelle dichiarazioni fiscali, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. » (cfr.pp.30 e 31 ricorso) . 12.Il motivo, al di l à della tecnica di formulazione, è manifestamente infondato. Il dato normativo non opera quindi distinzione alcuna tra contribuentiin regime di contabilit à ordinaria e contribuenti in regime di contabilit à semplificata e, dunque, che questa Corte ha pi ù volte affermato che le presunzioni di cui all'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973,trovano applicazione generale, e pert anto vigono anche nei con- fronti delle imprese che abbiano adottato il regime della contabilit à semplificata(Cass. Sez. 5 n. 2900 del 2019) senza mai dubitare della costituzionalitàdella previsione. 12.1.Di recente, la Sezione ha anche affermato (Cass. S ez. 5 - , Sen- tenza n. 28580 del 18/10/2021), che è manifestamente infondata la questione di legittimit à costituzionale relativa alla presunzione di im- putazionea ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n.600 del 1973 all'imprenditore individuale, in quanto essa trova giu- stificazionenella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratte rizzata, a prescinderedalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla ne- cessitàdi continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispettoal quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i ver- samentie i prelievi ingiust ificati dai conti correnti bancari siano stati destinatiall'esercizio di detta attivit à di impresa e siano detratti i costi, consideratiin termini di reddito imponibile. 12.2.Del resto, è la stessa sentenza n. 228/2014 della Corte costitu- zionale che di stingue la posizione del lavoratore autonomo e dell ’ im- prenditoreai fini dell ’ applicazione a questi ultimi del meccanismo pre- suntivodi cui all ’ art. 32 DR n. 600/73, evidenziando come detto mec- canismo sia congruente con il fisiologico andamento dell ’ attivi t à im- prenditoriale,il quale è caratterizzato dalla necessit à di continui inve- stimentiin beni e servizi in vista di futuri ricavi. Da ultimo il principio è stato ritenuto legittimo anche dalla sentenza dellaCorte costituzionale n.10/2023 con specifico ri ferimento al tema dellacontabilità semplificata. 13.L’ottavo motivo, a sua volta articolato in via subordinata, prospetta unaviolazione di legge ex art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., ed è incentrato sull ’ art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferime nto all’art.53Cost., in quanto alla contribuente non sono stati riconosciuti icosti indicati in dichiarazione. 14.Il mezzo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à e di in- fondatezza.In primo luogo il motivo nella sua articolazione è sostan- zialmenteriproduttivo di una questione di merito, senza una reale spe- cifica aggressione al capo della sentenza di appello che ne ha deciso concensura della motivazione adottata dal giudice. 14.1. In secondo luogo, esso è anche manifestamente infondato. L a giurisprudenza della Sezione (cfr. ad es. Cass. 28 novembre 2022 n.34996;Cass. 22 ottobre 2020 n. 23093) è infatti costante nell ’ affer- mareche, se è vero che in linea di principio un accertamento induttivo imponela considerazione di una quota forfettar ia di costi deducibili, in presenzadi un accertamento analitico - induttivo con ricorso ad indagini bancarieè il contribuente a dover soddisfare l ’ onere di indicare e pro- vare,anche con elementi presuntivi, l ’ esistenza di costi portati in de- duzione. 15.In conclusione, il ricorso dev ’ essere rigettato e le spese di lite sono regolatesecondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle