CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23776/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 20/9/2022, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 7 e 61 n. 5, cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sporto rituale querela in data 13 luglio 2016, chiedendo la punizione del colpevole; Considerato che ogni altro motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza delle aggravanti, all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno. Considerato che la doglianza riguardante la dedotta prescrizione del reato, soltanto accennata attraverso il richiamo all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondata: invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni 12 e mesi 6: trattandosi di reato consumato il 13 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione verrà a scadere il 13/1/2029. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P