CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45718/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, riformava la pronunzia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo C (art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000) e rideterminando, per il rimanendo reati di cui al capo A (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e di cui al capo B (bancarotta semplice documentale) la pena inflitta (considerando anche la continuazione già ritenuta con i reati giudicati con sentenza irrevocabile il 16 marzo 2012): quella principale in anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione e quelle accessorie, proprie dei reati fallimentari, nella durata di anno quattro. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, denunciando, cu unico motivo vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. La difesa rileva l'erronea lettura delle informazioni quanto al significato attribuibile alle dichiarazioni confessorie intervenute dopo il verificarsi dei fatti. Al riguardo, rappresenta però un'ampiezza di tali dichiarazioni che in sé non smentisce la correttezza del ragionamento di merito che - senza esclusione di alcun aspetto oggettivo e soggettivo della ricostruzione dei fatti - fa riferimento all'intervento di una mera conferma delle risultanze in precedenza acquisite. Tanto conformemente alle considerazioni più ampiamente esposte in primo grado rispetto alle quali l'appello si era limitato a ribadire i medesimi assunti. Né contrariamente può minimamente rilevare il richiamo difensivo a un passaggio della precedente sentenza di applicazione della pena (per i reati giudicati in continuazione) in cui si giustificava la concessione delle attenuanti generiche oggetto del "patteggiamento", tramite mere definizioni rivolte alla collaborazione: esse comunque riguardavano i soli fatti in quella sede contestati e pertanto in sé non hanno potuto condizionare le motivate considerazioni di merito in senso contrario in relazione agli ulteriori fatti integranti i più gravi reati. Né ancora le censure considerano che le conclusioni cui esse si oppongono mostrano di apprezzare tutti i reati secondo le modalità descritte, rispetto alle quali l'intera motivazione esprime giudizi negativi riferiti anche a profili oggettivi. Per tutte le ragioni di cui sopra, le doglianze risultano tutte inammissibili, in quanto aspecifiche, soltanto rivalutative e comunque manifestamente infondate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare ìn favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]