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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 47211/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12.10.2021, il Tribunale di Teramo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni gravi da sinistro stradale di cui all'art. 590 bis cod. pen. 2.

Ricorre il Procuratore Generale di L'Aquila lamentando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della revoca o della sospensione della patente di guida ex art. 222 comma 2 CDS in relazione al reato di cui all'art. 590 bis.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che venga disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria.

4. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

Va osservato che, nelle more, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019, pubblicata il 17.04.2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2 quarto periodo, del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali (artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.) non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l'assunzione di droghe.

Invero si legge nella sentenza della Consulta che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.t In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada".

4.1. Nel caso di specie, il giudice in sede di pronuncia della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; la sanzione amministrativa, che non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che è limitato alla pena, consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Nondimeno, poiché la durata della sospensione o la revoca deve essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente, non può procedersi alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L, cod. proc. pen.

A tanto deve provvedere perciò l'Ufficio giudiziario a quo, nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla mancata applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida e trasmessa al Tribunale di Teramo per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all'omessa sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul pun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12.10.2021, il Tribunale di Teramo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni gravi da sinistro stradale di cui all'art. 590 bis cod. pen. 2. Ricorre il Procuratore Generale di L'Aquila lamentando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della revoca o della sospensione della patente di guida ex art. 222 comma 2 CDS in relazione al reato di cui all'art. 590 bis. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che venga disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria. 4. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono. Va osservato che, nelle more, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019, pubblicata il 17.04.2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2 quarto periodo, del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali (artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.) non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l'assunzione di droghe. Invero si legge nella sentenza della Consulta che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.t In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada". 4.1. Nel caso di specie, il giudice in sede di pronuncia della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; la sanzione amministrativa, che non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che è limitato alla pena, consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nondimeno, poiché la durata della sospensione o la revoca deve essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente, non può procedersi alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L, cod. proc. pen. A tanto deve provvedere perciò l'Ufficio giudiziario a quo, nell'esercizio del proprio potere discrezionale. 5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla mancata applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida e trasmessa al Tribunale di Teramo per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'omessa sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul pun
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