CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle part1 . '7udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 10/09/2021, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva pena dì anni quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 e 3 bis cod. pen. (capo A), 110, 610, commi 1 e 2 in relazione agli artt. 339, comma 1 e 61 n. 5 cod. pen. (capo B), 110, 582, 585 anch in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2 e 5 cod. pen. (capo C), 81 cpv., 110, 493 ter cod. pen. (capo D), 110, 605 cod. pen. (capo E). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena applicata. Il ricorso è inammissibile. Invero, si è in presenza di pena pienamente legale ritenuta congrua e di giudizio di equivalenza tra circostanze che, come la determinazione della sanzione, è stata ratificata dal giudice sulla base dell'intervenuto accordo delle parti. Va in ogni caso ricordato che, in tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta, se non può essere, ovviamente, espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri normativamente previsti nel comma secondo dell'art. 444 cod. proc. pen., e tenendo conto delle finalità della pena indicate dall'art. 27 della Costituzione, pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, sulla scorta dei parametri dell'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, Giuliano, Rv. 280417; Sez. 5, n. 8743 del 7/5/1999, Cau, Rv. 214887; Sez. 2, n. 3169 del 7/5/1997, Avorgna, Rv. 208758). Giudizio che, nella fattispecie, risulta essere stato compiuto e compendiato nella indicata valutazione di congruità della sanzione indicata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].kaérî te [OSCURATO:PERSONA] ME5SiNI D'AGOST