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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23300/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello nei termini di cui all'art. 640- ter, comma terzo, cod. pen., in luogo che nei termini della truffa semplice, ai sensi dell'art. 640, cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo di specificità desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01) con particolare riferimento al corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema della violazione del contraddittorio e modifica della imputazione a sorpresa per come specificamente richiamata a pag. 3; ritenuto che il secondo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la Corte d'appello si è pronunciata correttamente in ordine ad entrambi i motivi puntualmente rilevando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della frode informatica ai sensi dell'art. 640-ter, cod. pen., nonché le ragioni sulla base delle quali ritenere insussistenti i requisiti di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si vedano pagg. 4-6 sulla qualificazione giuridica del fatto, e pag. 8 con riguardo al diniego delle attenuanti sulla base della mancanza di elementi favorevoli che ne giustifichino l'applicazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello nei termini di cui all'art. 640- ter, comma terzo, cod. pen., in luogo che nei termini della truffa semplice, ai sensi dell'art. 640, cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo di specificità desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01) con particolare riferimento al corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema della violazione del contraddittorio e modifica della imputazione a sorpresa per come specificamente richiamata a pag. 3; ritenuto che il secondo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la Corte d'appello si è pronunciata correttamente in ordine ad entrambi i motivi puntualmente rilevando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della frode informatica ai sensi dell'art. 640-ter, cod. pen., nonché le ragioni sulla base delle quali ritenere insussistenti i requisiti di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si vedano pagg. 4-6 sulla qualificazione giuridica del fatto, e pag. 8 con riguardo al diniego delle attenuanti sulla base della mancanza di elementi favorevoli che ne giustifichino l'applicazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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