CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1970
Cassazione n. 10012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1970 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, potendosi al più configurare quello di incauto acquisto a causa della mancata consapevolezza della provenienza illecita della merce, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ha evidenziato (pagg. 2-3) la sussistenza dell'elemento soggettivo (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 259010-01); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01); rilevato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 3, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere esten