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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19904/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 22/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 09/01/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione degli artt. 51, 595 e 175 cod. pen.

Prima dello svolgimento della presente udienza, le parti private hanno trasmesso atto di remissione di querela da parte di Sellini (cDn l'indicazione delle spese a carico del querelato) e atto di accettazione della remissione da parte di Carri no.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 22/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 09/01/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione degli artt. 51, 595 e 175 cod. pen. Prima dello svolgimento della presente udienza, le parti private hanno trasmesso atto di remissione di querela da parte di Sellini (cDn l'indicazione delle spese a carico del querelato) e atto di accettazione della remissione da parte di Carri no. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec
Decreto Cassazione n. 19904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris