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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2025

Cassazione n. 41260/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: zLATAN ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di rapina impropria cui al capo a) per decorso del termine di prescrizione maturato prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che, infatti, pur avendo il giudice di primo grado ritenuto l'ipotesi non aggravata (come si desume dal dispositivo di sentenza riportato nella sentenza impugnata dal quale non risulta alcun bilanciamento delle concesse attenuanti con aggravanti), per tale fattispecie il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla data di consumazione avvenuta il giorno 1.1.2012, è quello di anni dodici e mesi sei (anni 10 + 1/4) a cui deve, tuttavia, aggiungersi il periodo di sospensione ex lege pari a mesi 11 e giorni 14, con la conseguenza che esso si sarebbe perfezionato in data 15 giugno 2025 e, pertanto, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina impropria in quello di furto, è manifestamente infondato atteso che dalla ricostruzione fattuale operata in sentenza (e non contestata dal ricorrente) emerge come la violenza esercitata dall'imputato e dai correi nei confronti di colui che aveva cercato di impedire la loro fuga si era realizzata dopo la sottrazione, da parte dei medesimi, del denaro contenuto all'interno di una slot machine e dopo che la gerente del locale se ne era accorta ed aveva pertanto chiesto aiuto; correttamente, pertanto, la Corte di appello ha sussunto il fatto nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 628, comma secondo, cod. pen. in aderenza ai principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito della "immediatezza", contemplato da tale norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (da ultimo Sez. 2 n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: zLATAN ( [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di rapina impropria cui al capo a) per decorso del termine di prescrizione maturato prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che, infatti, pur avendo il giudice di primo grado ritenuto l'ipotesi non aggravata (come si desume dal dispositivo di sentenza riportato nella sentenza impugnata dal quale non risulta alcun bilanciamento delle concesse attenuanti con aggravanti), per tale fattispecie il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla data di consumazione avvenuta il giorno 1.1.2012, è quello di anni dodici e mesi sei (anni 10 + 1/4) a cui deve, tuttavia, aggiungersi il periodo di sospensione ex lege pari a mesi 11 e giorni 14, con la conseguenza che esso si sarebbe perfezionato in data 15 giugno 2025 e, pertanto, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina impropria in quello di furto, è manifestamente infondato atteso che dalla ricostruzione fattuale operata in sentenza (e non contestata dal ricorrente) emerge come la violenza esercitata dall'imputato e dai correi nei confronti di colui che aveva cercato di impedire la loro fuga si era realizzata dopo la sottrazione, da parte dei medesimi, del denaro contenuto all'interno di una slot machine e dopo che la gerente del locale se ne era accorta ed aveva pertanto chiesto aiuto; correttamente, pertanto, la Corte di appello ha sussunto il fatto nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 628, comma secondo, cod. pen. in aderenza ai principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito della "immediatezza", contemplato da tale norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (da ultimo Sez. 2 n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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