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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29082/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 27061del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] acca srlin liquidazione , già [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (P.

IVA 026651408 24), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] luigi Bonelli, 40, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF.

GMMN DR73EIOH501D) [PEC: andreagemma @ ordineavvocatiroma.org - fax n. 06.8 4242872], e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [PEC: antoniovolanti @ ordineavvocatiroma.org, fax n. 06 .84242872], rinuncianti ai mandati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, con sede in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA], 13, giusta procura speciale in calce al ricorso.

Ricorrente contro Ministero della Difesa, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; Fax per il ricevimento degli atti: 06 96514000; PEC ags.rm @ mail.cert.avvocaturastato.it) presso la quale domicilia per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 937 depositata l’8 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il 14 maggio 2009 il Ministero della difesa revocava il collaudo positivo dell’appalto nell’ambito del quale [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)costituito tra la stessa ed altre due imprese ([OSCURATO:PERSONA] e Svik sro), si era impegnata a fornire al Comando generale dell’Arma dei carabinieri un certo numero di divise militari.

Con successivo atto dell’11 dicembre 2009 il Comando predetto comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA] la risoluzione unilaterale dell’appalto per frode (per aver fatto eseguire le lavorazioni da imprese cinesi, in violazione delle pattuizioni contrattuali e del divieto di subappalto), incamerava le due cauzioni ricevute e tratteneva la parte di fornitura già consegnata (6931 divise), senza pagarla. 2.-Adito da [OSCURATO:SOCIETA], il T ribunale di Roma rigettava le domande di quest’ultima dirette a far accertare l’illegittimità della risoluzione dell’appalto, della mancata restituzione delle cauzioni e del mancato pagamento del prezzo della merce consegnata.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello, con la sentenza indicata in intestazione, confermava la decisione. 3.-Per quello che qui ancora rileva, la Corte osservava che il c.t.u. nominato in primo grado aveva provveduto ad analizzare tutti i documenti di causa (ossia non solo gli atti di indagine della Guardia di finanza, ma anche le spontanee dichiarazioni dell’amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] e le sommarie informazioni di un dipendente) ed aveva quindi persuasivamente concluso, disattendendo le osservazioni del c.t.p. della [OSCURATO:SOCIETA], che non vi fosse prova alcuna che le divise fossero state prodotte negli stabilimenti indicati in contratto.

Quanto al secondo motivo, col quale l’appellante si doleva del rigetto della domanda di pagamento delle divise, l’appello era inammissibile, in quanto del tutto generico. 4.-Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], divenuta Gruppo acca srl in liquidazione, affidando il gravame a tre motivi.

Resiste il Ministero, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Nessuno dei litiganti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ.

Il c.t.u. avrebbe omesso di analizzare tutti i fatti risultanti dalla documentazione prodotta, tra i quali la produzione di tessuto presso [OSCURATO:PERSONA] (tessitrice), la consegna di esso a Svik sro, la produzione delle divise presso quest’ultima ed il trasporto delle stesse al magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]. in Fiumicino per la successiva consegna.

Tali fatti, peraltro, sarebbero stati segnalati dal proprio c.t.p., con la conseguenza che sia il Tribunale che la Corte d’appello, a fronte delle osservazioni del c.t.p., avrebbero dovuto motivare l’adesione alla consulenza d’ufficio. 6.-La censura è inammissibile per più ragioni.

Anche a tacere della non corretta sussunzione del motivo nel disposto dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ., rileva il Collegio la Corte romana ha espressamente affermato che il c.t.u. aveva esaminato e confutato le osservazioni del c.t.p. della [OSCURATO:SOCIETA].

Quest’ultima, invece, è partita dal presupposto che il consulente d’ufficio non avesse proceduto a tale esame, ma senza trascrivere nemmeno in parte le osservazioni del consulente di parte e la relazione del c.t.u., in modo da consentire a questa Corte di esaminare l’omissione prospettata.

Tale mancanza determina l’inammissibilità del mezzo ai sensi dell’art. 366, primo comma, n° 6 cod. proc. civ.

Deve pertanto ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n° 11913).

In ogni modo, la Corte d’appello ha ricostruito in fatto in maniera conforme al giudice di primo grado, con la conseguenza che – ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ) –il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28 febbraio 2023, n° 5947).

Ora, sol che si legga il ricorso si può agevolmente la carenza di tale requisito, donde l’ulteriore ragione di inammissibilità del mezzo. 7.- Col secondo mezzo Gruppo acca deduce, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 dello stesso codice.

Il T ribunale, rigettando la domanda attorea di condanna al pagamento delle divise non restituite, aveva erroneamente ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse provato di averne domandato la riconsegna exart. 32, secondo comma, del d.m. n . 200/2000.

La Corte territoriale aveva invece illegittimamente ritenuto generico il secondo motivo di appello, poiché le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA] erano desumibili dalle difese nel loro complesso ed erano provate dalla documentazione prodotta: sicché [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto diritto alla liquidazione di quella parte di fornitura consegnata, con rideterminazione proporzionale della cauzione incamerata e restituzione del sovrappiù. 8.-Mezzo inammissibile al pari del primo.

La corte ha ritenuto il secondo motivo di appello inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ossia per la sua genericità.

A fronte di tale motivazione la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere almeno in parte il secondo motivo di appello, onde consentire a questa Corte di verificare il percorso logico e giuridico seguito dal primo giudice e la pertinenza della critica svolta nel secondo motivo di gravame.

Al contrario, Gruppo acca si è limitata ad asserire che “le circostanze dedotte dall'appellante” erano “desumibili dall'esame delle difese nel loro complesso e provate dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'allegato 8 alla CTU”.

Non è chi non veda che tale stringato passaggio non consente a questa Corte di verificare se il secondo motivo di appello sia stato formulato con la dovuta precisione a fronte della motivazione del primo giudice.

Difetta, dunque, ancora una volta l’autosufficienza del ricorso (art. 366, primo comma, n.6 cod. proc. civ.). 9.- Col terzo motivo la ricorrente deduce, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 dello stesso codice, sempre sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.

La Corte avrebbe ritenuto inammissibile l’appello dalla pagina 17 in poi, in quanto totalmente generico. 10.- Anche questo motivo soffre della stessa carenza del secondo, sol che si consideri che la ricorrente – anziché trascrivere la motivazione del Tribunale e le pagine 17 e seguenti della sua impugnazione – affida la sorte del mezzo alla seguente affermazione: “la lettura in combinato dei capi della sentenza impugnata e delle difese riproposte avrebbero consentito in ogni caso di individuare la critica ai capi della sentenza impugnata”, concludendo, poi, in modo apodittico, con la constatazione che “la lettura in combinato dei capi della sentenza impugnata e delle difese riproposte avrebbero consentito in ogni caso di individuare la critica ai capi della sentenza impugnata”.

Quanto, infine, all’ultima parte del motivo, nella quale la ricorrente – quasi incidenter – deduce un’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di ingiustificato arricchimento dell’Arma, esso è, del pari, inammissibile, non essendo stato dimostrato e, prima ancora, nemmeno allegato che tale domanda sia stata riproposta davanti al giudice di secondo grado. 11.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Ministero resistente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 27061del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] acca srlin liquidazione , già [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (P. IVA 026651408 24), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] luigi Bonelli, 40, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF. GMMN DR73EIOH501D) [PEC: andreagemma @ ordineavvocatiroma.org - fax n. 06.8 4242872], e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [PEC: antoniovolanti @ ordineavvocatiroma.org, fax n. 06 .84242872], rinuncianti ai mandati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, con sede in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA], 13, giusta procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro Ministero della Difesa, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; Fax per il ricevimento degli atti: 06 96514000; PEC ags.rm @ mail.cert.avvocaturastato.it) presso la quale domicilia per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 937 depositata l’8 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il 14 maggio 2009 il Ministero della difesa revocava il collaudo positivo dell’appalto nell’ambito del quale [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)costituito tra la stessa ed altre due imprese ([OSCURATO:PERSONA] e Svik sro), si era impegnata a fornire al Comando generale dell’Arma dei carabinieri un certo numero di divise militari. Con successivo atto dell’11 dicembre 2009 il Comando predetto comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA] la risoluzione unilaterale dell’appalto per frode (per aver fatto eseguire le lavorazioni da imprese cinesi, in violazione delle pattuizioni contrattuali e del divieto di subappalto), incamerava le due cauzioni ricevute e tratteneva la parte di fornitura già consegnata (6931 divise), senza pagarla. 2.-Adito da [OSCURATO:SOCIETA], il T ribunale di Roma rigettava le domande di quest’ultima dirette a far accertare l’illegittimità della risoluzione dell’appalto, della mancata restituzione delle cauzioni e del mancato pagamento del prezzo della merce consegnata. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello, con la sentenza indicata in intestazione, confermava la decisione. 3.-Per quello che qui ancora rileva, la Corte osservava che il c.t.u. nominato in primo grado aveva provveduto ad analizzare tutti i documenti di causa (ossia non solo gli atti di indagine della Guardia di finanza, ma anche le spontanee dichiarazioni dell’amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] e le sommarie informazioni di un dipendente) ed aveva quindi persuasivamente concluso, disattendendo le osservazioni del c.t.p. della [OSCURATO:SOCIETA], che non vi fosse prova alcuna che le divise fossero state prodotte negli stabilimenti indicati in contratto. Quanto al secondo motivo, col quale l’appellante si doleva del rigetto della domanda di pagamento delle divise, l’appello era inammissibile, in quanto del tutto generico. 4.-Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], divenuta Gruppo acca srl in liquidazione, affidando il gravame a tre motivi. Resiste il Ministero, che conclude per la reiezione dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Nessuno dei litiganti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ. Il c.t.u. avrebbe omesso di analizzare tutti i fatti risultanti dalla documentazione prodotta, tra i quali la produzione di tessuto presso [OSCURATO:PERSONA] (tessitrice), la consegna di esso a Svik sro, la produzione delle divise presso quest’ultima ed il trasporto delle stesse al magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]. in Fiumicino per la successiva consegna. Tali fatti, peraltro, sarebbero stati segnalati dal proprio c.t.p., con la conseguenza che sia il Tribunale che la Corte d’appello, a fronte delle osservazioni del c.t.p., avrebbero dovuto motivare l’adesione alla consulenza d’ufficio. 6.-La censura è inammissibile per più ragioni. Anche a tacere della non corretta sussunzione del motivo nel disposto dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ., rileva il Collegio la Corte romana ha espressamente affermato che il c.t.u. aveva esaminato e confutato le osservazioni del c.t.p. della [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultima, invece, è partita dal presupposto che il consulente d’ufficio non avesse proceduto a tale esame, ma senza trascrivere nemmeno in parte le osservazioni del consulente di parte e la relazione del c.t.u., in modo da consentire a questa Corte di esaminare l’omissione prospettata. Tale mancanza determina l’inammissibilità del mezzo ai sensi dell’art. 366, primo comma, n° 6 cod. proc. civ. Deve pertanto ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n° 11913). In ogni modo, la Corte d’appello ha ricostruito in fatto in maniera conforme al giudice di primo grado, con la conseguenza che – ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ) –il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28 febbraio 2023, n° 5947). Ora, sol che si legga il ricorso si può agevolmente la carenza di tale requisito, donde l’ulteriore ragione di inammissibilità del mezzo. 7.- Col secondo mezzo Gruppo acca deduce, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 dello stesso codice. Il T ribunale, rigettando la domanda attorea di condanna al pagamento delle divise non restituite, aveva erroneamente ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse provato di averne domandato la riconsegna exart. 32, secondo comma, del d.m. n . 200/2000. La Corte territoriale aveva invece illegittimamente ritenuto generico il secondo motivo di appello, poiché le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA] erano desumibili dalle difese nel loro complesso ed erano provate dalla documentazione prodotta: sicché [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto diritto alla liquidazione di quella parte di fornitura consegnata, con rideterminazione proporzionale della cauzione incamerata e restituzione del sovrappiù. 8.-Mezzo inammissibile al pari del primo. La corte ha ritenuto il secondo motivo di appello inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ossia per la sua genericità. A fronte di tale motivazione la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere almeno in parte il secondo motivo di appello, onde consentire a questa Corte di verificare il percorso logico e giuridico seguito dal primo giudice e la pertinenza della critica svolta nel secondo motivo di gravame. Al contrario, Gruppo acca si è limitata ad asserire che “le circostanze dedotte dall'appellante” erano “desumibili dall'esame delle difese nel loro complesso e provate dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'allegato 8 alla CTU”. Non è chi non veda che tale stringato passaggio non consente a questa Corte di verificare se il secondo motivo di appello sia stato formulato con la dovuta precisione a fronte della motivazione del primo giudice. Difetta, dunque, ancora una volta l’autosufficienza del ricorso (art. 366, primo comma, n.6 cod. proc. civ.). 9.- Col terzo motivo la ricorrente deduce, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 dello stesso codice, sempre sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. La Corte avrebbe ritenuto inammissibile l’appello dalla pagina 17 in poi, in quanto totalmente generico. 10.- Anche questo motivo soffre della stessa carenza del secondo, sol che si consideri che la ricorrente – anziché trascrivere la motivazione del Tribunale e le pagine 17 e seguenti della sua impugnazione – affida la sorte del mezzo alla seguente affermazione: “la lettura in combinato dei capi della sentenza impugnata e delle difese riproposte avrebbero consentito in ogni caso di individuare la critica ai capi della sentenza impugnata”, concludendo, poi, in modo apodittico, con la constatazione che “la lettura in combinato dei capi della sentenza impugnata e delle difese riproposte avrebbero consentito in ogni caso di individuare la critica ai capi della sentenza impugnata”. Quanto, infine, all’ultima parte del motivo, nella quale la ricorrente – quasi incidenter – deduce un’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di ingiustificato arricchimento dell’Arma, esso è, del pari, inammissibile, non essendo stato dimostrato e, prima ancora, nemmeno allegato che tale domanda sia stata riproposta davanti al giudice di secondo grado. 11.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Ministero resistente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente d
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