CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1609/2021depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e SulmonaS.P.A. – ricorre avverso le due sentenze della Corte d’Appello diL’Aquila - non definitiva n. 1639/2020, pubblicata in data 26novembre 2020, e definitiva n. 1609/2021, pubblicata in data 26ottobre 2021 – con le quali la Corte territoriale, in accoglimento delgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Lanciano n. 505/2015, pubblicata in data 4dicembre 2015, ha accertato – previo rigetto dell’eccezione diprescrizione sollevata dall’odierna ricorrente – che, in relazione alconto corrente con apertura di credito n. 1169901 acceso nell’anno1993 ed estinto in data 31 ottobre 2013, erano stati illegittimamenteaddebitati - per effetto dell’applicazione di clausole non oggetto dipattuizione scritta - sia interessi passivi ultralegali sia capitalizzazionesia commissione di massimo scoperto sia altri addebiti, ed ha quindicondannato l’odierna ricorrente alla ripetizione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 22.000,00 oltre interessi dalladata di messa in mora al soddisfo.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto con atto dicitazione notificato il 4 novembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna innanzi al Tribunale di Lanciano, deducendo la illegittimaapplicazione di voci passive per capitalizzazione, interessi superiori altasso legale, commissione di massimo scoperto ed altro, chiedendo laSez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicazione 30/04/2026declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano i relativi istitutie la condanna della convenuta alla ripetizione delle sommeillegittimamente addebitate.Si era regolarmente costituita la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA] la quale, oltre a contestare nel merito la fondatezza delladomanda, aveva in via preliminare eccepito la prescrizione perdecorrenza del termine decennale dalla chiusura del rapportobancario, avvenuta in data 31 ottobre 2003.Il Tribunale di Lanciano aveva respinto integralmente la domanda,accogliendo, appunto, tale ultima eccezione.3. Con la sentenza non definitiva n. 1639/2020, la Corte d’appellodi L’Aquila, ha accolto in primo luogo il motivo di gravame con il qualela decisione di prime cure veniva censurata nella parte in cui avevaaccolto l’eccezione di prescrizione.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto costituire valido attointerruttivo una raccomandata in data 8 luglio 2013 inviatadall’odierno controricorrente, osservando che la stessa recava tutti irequisiti richiesti ai fini dell’interruzione della prescrizione - dalmomento che conteneva sia la richiesta di restituzione delle sommesia l’indicazione del fondamento della pretesa – ed affermando – indifformità da quanto opinato dal giudice di prime cure – l’irrilevanzanon solo dell’assenza dell’indicazione di un termine ad adempiere maanche della prospettazione dell’intenzione di avvalersi della tutelagiurisdizionale.La Corte d’appello ha ulteriormente evidenziato che la Bancaconvenuta aveva solo genericamente dedotto la decorrenza dellaprescrizione dell’azione di ripetizione dai singoli versamenti aventifunzione solutoria, senza operare alcun riferimento concretoall’andamento del conto in esame e senza dedurre l’esistenza diSez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicazione 30/04/2026versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limitidell’affidamento.La Corte territoriale ha quindi rimesso la causa sul ruolo ai finidella valutazione degli ulteriori motivi di gravame e – all’esitodell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio – con lasentenza definitiva n. 1609/2021 ha accolto la domanda dideclaratoria di nullità delle clausole e ripetizione di indebito.4. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. resiste con controricorsoADRIANO [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1291, e 2943 c.c.; 116 c.p.c.;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.Si censura la decisione della Corte d’appello per aver ritenuto lamissiva inviata dall’odierno controricorrente idoneo atto diinterruzione della prescrizione.La ricorrente argomenta, in contrario, che la Corte territoriale nonavrebbe valutato adeguatamente il tenore delle missive inviatedall’odierno controricorrente, in quanto le stesse sarebbero prive deicaratteri essenziali ai fini di una valida costituzione in mora.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:Sez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c.; 116 c.p.c.;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.Si censura la sentenza non definitiva, nella parte in cui la stessaha ritenuto che la prescrizione dell’azione di ripetizione avesse iniziatoa decorrere unicamente dalla chiusura del conto avendo l’odiernaricorrente solo genericamente dedotto la decorrenza dellaprescrizione dell’azione di ripetizione dai singoli versamenti aventifunzione solutoria senza tuttavia individuarli ed evidenziarel’esistenza di versamenti destinati a coprire un passivo eccedente ilimiti dell’affidamento.La ricorrente viene invece a dedurre che era suo onereunicamente quello di invocare la prescrizione, senza dove individuarele singole rimesse solutorie o ripristinatorie.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Premesso, infatti, che la Corte territoriale ha dato pienaapplicazione ai principi enunciati da questa Corte in tema divalutazione dell’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti delcreditore (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025; Sez. L -Ordinanza n. 279 del 04/01/2024; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15140del 31/05/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del14/06/2018), occorre qui ribadire che il concreto giudizio espresso dalgiudice di merito sulla valenza interruttiva di un atto dedotto ingiudizio costituisce – ove espresso in conformità ai principi appenarichiamati – accertamento in fatto, la cui sindacabilità in sede dilegittimità risulta limitata ai casi di anomalia motivazionale che si siatramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante e diSez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026omesso esame circa un fatto decisivo – anche nella forma del“travisamento” della prova (Cass. Sez. U - Sentenza n. 5792 del05/03/2024) – ex art. 360, n. 5), c.p.c.Nessuna di tali ultime ipotesi viene anche solo in teoriaprospettata dal motivo in esame, il quale – oltre a risultareradicalmente carente sul piano del rispetto dell’art. 366, n. 6), c.p.c.,omettendo un’adeguata riproduzione del tenore delle missive incontestazione - si sostanzia nell’inammissibile sollecitazione affinchéquesta Corte proceda a rinnovare una valutazione in fatto che invecerisultava riservata al giudice di merito e che quest’ultimo ha espressoin conformità alle indicazioni reiteratamente espresse da questaCorte.3. Il secondo motivo è, invece, fondato.Si legge, invero, nella sentenza non definitiva n. 1639/2020, inrelazione all’eccezione di prescrizione sollevata dall’odierna ricorrente,che “l’istituto bancario si è limitato ad un generico e teorico richiamoalla sentenza 24418/2010 e alla decorrenza della prescrizionedell’azione di ripetizione dai singoli versamenti aventi funzionesolutoria, senza alcun riferimento concreto all’andamento del conto inesame e, in particolare, all’esistenza di versamenti destinati a coprireun passivo eccedente i limiti dell’affidamento”.La ratio espressa dalla Corte territoriale costituisce, invero,inadeguato governo delle previsioni e dei principi in tema diprescrizione dell’azione di ripetizione promossa in relazione a rapportidi conto corrente bancario.Il fondamentale principio generale espresso da questa Corte inmateria, infatti, evidenzia la necessità di operare una distinzione trarimesse c.d. “ripristinatorie” e rimesse c.d. “solutorie”, in quanto: 1)ove il rapporto sia assistito da un'apertura di credito, eventualiSez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicaz ion e 30/04/2026rimesse che valgano unicamente a reintegrare la provvista –tenendosi nell’ambito del suo ammontare – non potranno ritenersiintegrare “pagamenti”, e di pagamento stricto iure potrà parlarsi solonel momento in cui, chiuso il rapporto, il cliente provveda a restituirealla banca il denaro in concreto utilizzato, con conseguentedecorrenza della prescrizione della domanda di ripetizione unicamenteda tale ultimo momento; 2) qualora, invece, il conto corrente nonrisulti affidato oppure, essendo assistito da apertura di credito, vi siauno sconfinamento dal limite dell’affidamento, i versamenti delcorrentista su tale conto – da considerarsi passivo o “scoperto” –presenteranno invece carattere pleno iure di “pagamenti” – con laprecisazione che, nel caso di apertura di credito, così sarà nei limiti incui essi abbiano coperto un passivo eccedente i limiti del fido – con laconseguenza che la prescrizione verrà a decorrere dai singolipagamenti anche in costanza di rapporto (Cass. Sez. U, Sentenza n.24418 del 02/12/2010; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18144 del10/07/2018; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 27704 del 30/10/2018)Tale essendo il regime generale della prescrizione dell’azione diripetizione di indebito promossa dal correntista, questa Corte – concostante orientamento – ha poi chiarito che, in tema di prescrizioneestintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che,convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione alcorrentista che abbia esperito l'azione di ripetizione di sommeindebitamente pagate nel corso del rapporto di conto correnteassistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazionedell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerneprofittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specificherimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U - Sentenza n.15895 del 13/06/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26897 delSez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicaz ion e 30/04/202616/10/2024; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7013 del 11/03/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.27704 del 30/10/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18144 del10/07/2018Alla luce di tale principio, quindi, appare evidente che oneredell’odierna ricorrente era unicamente quello di invocare in viagenerale la prescrizione dell’azione di ripetizione esercitata dalcorrentista, senza alcuna necessità di operare dettagliate distinzionitra annotazioni a carattere solutorio ed annotazioni a carattereripristinatorio, come invece opinato dalla Corte territoriale.Sarebbe stato invece compito proprio di quest’ultima procedereanche d’ufficio (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20455 del 17/07/2023;Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18144 del 10/07/2018) a verificare sia lasussistenza di un affidamento risultante dai documentilegittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute neglicernita tra annotazioni a carattere solutorio ed annotazioni acarattere ripristinatorio, applicando conseguentemente la diversadecorrenza del termine di prescrizione dell’azione ex art. 2033 c.c.,tenendo altresì conto degli atti interruttivi della prescrizionemedesima eventualmente ritenuti provati.4. In virtù di tali considerazioni, il ricorso va accolto in relazione alsecondo motivo, inammissibile il primo e, per l’effetto entrambe ledecisioni impugnate – la non definitiva n. 1639/2020 e la definitiva n.1609/2021, essendo quest’ultima dipendente dalla prima – devonoessere cassate con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato,Sez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 7729/2022Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 11958/2026Data pubblicazione 30/04/2026provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile ilprimo, cassa le sentenze della Corte d’appello di L’Aquila - nondefinitiva n. 1639/2020 e definitiva n. 1609/2021 - e rinvia, ancheper le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 7729/2022 – CC 28/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9