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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 03479/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 3 e 10 quater d.lgs. 74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento del fatto in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando il carattere simulato della vendita immobiliare intercorsa tra la società Eco costruzione s.r.I., di cui è legale rappresentante, e la società [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, laddove ha affermato a pagina 3 della impugnata sentenza che l'atto di cessione immobiliare costituiva un'operazione oggettivamente simulata, con conseguente emissione di fatture per operazioni inesistenti, in ragione delle clausole contrattuali contrattualmente previste (patto di riservato dominio, previsione di caparra di importo modesto, pari a euro 15.000 circa, a fronte di un prezzo complessivo ben superiore a sei milioni di euro, modalità di pagamento rateizzate) nonché del mancato adempimento dell'obbligazione ( non è stato corrisposto il prezzo di vendita e non sono state esperite azioni giudiziarie); come tale, quindi, non censurabile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 3 e 10 quater d.lgs. 74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento del fatto in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando il carattere simulato della vendita immobiliare intercorsa tra la società Eco costruzione s.r.I., di cui è legale rappresentante, e la società [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, laddove ha affermato a pagina 3 della impugnata sentenza che l'atto di cessione immobiliare costituiva un'operazione oggettivamente simulata, con conseguente emissione di fatture per operazioni inesistenti, in ragione delle clausole contrattuali contrattualmente previste (patto di riservato dominio, previsione di caparra di importo modesto, pari a euro 15.000 circa, a fronte di un prezzo complessivo ben superiore a sei milioni di euro, modalità di pagamento rateizzate) nonché del mancato adempimento dell'obbligazione ( non è stato corrisposto il prezzo di vendita e non sono state esperite azioni giudiziarie); come tale, quindi, non censurabile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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