CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22015/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 82/2019 depositata i l 22/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Finanza trasmetteva il 14 maggio 2015 all'Ufficio delle Dogane di Udine un verbale di constatazione e sequestro amministrativo relativo ad un furgone, marca Renault, modello Master, con targa e immatricolazione ucraine, di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il verbale veniva redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689 del 1981 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conducente del mezzo, per violazione degli artt. 216 e 292 del DPR n. 43 del 1973 (c.d. TULD). In data 31 luglio del 2015 veniva notificato atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme anzidette, con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 295-bis del TULD e l'emissione contestuale di un ordine di confisca. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni e il provvedimento di confisca, ma il ricorso veniva rigettato. Ad essere accolto era, invece, il successivo appello di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR [OSCURATO:PERSONA] riteneva, infatti, che costui fosse incorso in un errore di fatto e in un errore di diritto non punibili ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997; per l'effetto sia l'atto di contestazione, sia il provvedimento di confisca, venivano annullati. Il ricorso erariale è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, avuto riguardo all'art. 360, n. 3, c.p.c. Nella prospettazione erariale, pur sussistendo gli estremi di un illecito sub specie di c.d. “contrabbando”, per effetto del combinato disposto degli artt. 216 e 292 TULD, la CTR ha annullato le sanzioni irrogate erroneamente reputando la sussistenza delle “cause di non punibilità” di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997, non essendo ravvisabili nella specie né un errore sul fatto, né un errore di diritto. Il motivo è fondato. La CTR ha ritenuto che la circostanza acclarata per la quale il conducente del furgone aveva attraversato per undici volte la dogana fra l'Ucraina e il territorio Ue per brevi periodi e con rientro in Ucraina, senza che nulla gli venisse contestato dall'autorità doganale, fosse valsa ad ingenerare in [OSCURATO:PERSONA] la convinzione di noncommettere illecito alcuno. In realtà, il presupposto per la tutela del cd. "affidamentoincolpevole" del contribuente sussiste, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto delcontribuente), nel solo caso in cui il contribuente abbia errato sulla portata e l'ambito dell'obbligazione tributaria per aver ricevuto indicazioni erronee o contraddittorie dall'Amministrazione finanziaria, non qualora come, nella specie, l’autorità doganale semplicemente non abbia accertato l’illecito. D’altronde, il principio di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatività della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta, implicano che l'Amministrazione, quand’anche assuma determinati comportamenti o esprima specifiche opinioni, non possa creare vincoli per sé e i Giudici tributari, in quanto ciò equivarrebbe a riconoscere all'Amministrazione stessa un potere normativo - esonerativo in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. In via ulteriore, la CTR ha osservato che ai fini dell'applicabilità delle sanzioni tributarie occorre che la violazione sia posta in essere dal contribuente in modo consapevole, ossia a titolo di dolo o di colpa. Nel caso di specie, ad avviso del giudice regionale, costituiva incolpevole ignoranza l'ingenerata convinzione nel contribuente di non violare alcuna norma e la pacifica non conoscenza della lingua italiana. In effetti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n.472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e che va distinta dalla prova della buona fede, la quale ultima rileva come esimente solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essereincolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. n. 2139 del 2020). Ancor più icasticamente questa Corte ha evidenziato che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass.n. 24081 del 2019). In altri termini, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato proprio a carico di colui che lo ha commesso (Cass. n. 22329 del 2018). Nella specie l’elemento assorbente indicato dalla CTR come idoneo a sancire l’inapplicabilità della sanzione sarebbe stato costituito dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e dalla convinzione di non violare alcuna norma. Tuttavia, la scarsa dimestichezza con lalingua italiana da parte dello straniero non può valere a fondare una esimente, posto che l'ignoranzainevitabile della legge è solo quella che colpisce la generalità dei cittadini per il modo stesso in cui la norma è posta e declinata, e quindi non si identifica con l'errata percezione individuale del dettato normativo, comunque motivata. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla CTR del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR del [OSCURATO:PERSONA] in div