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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 39093/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose; - che avverso detta sentenza propone ricorso entrambi gli imputati; - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 37 - 48 della sentenza impugnata) e, senza prospettare alcun decisivo travisamento, postula una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di sette motivi d'impugnazione: i primi cinque deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ipotizzato esercizio in fatto delle funzioni gestorie da parte della ricorrente e all'esatta ricostruzione del ruolo svolto dalla ricorrente, ritenuto dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, confondendo la fittizietà della società con la posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi dai quali poter dedurre una diretta partecipazione dell'imputata all'amministrazione della vita sociale, alla luce delle sole dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e senza tener conto del contratto di consulenza in atti e del conseguente ruolo svolto dalla Medici; il sesto deduce violazione di legge quanto all'asserita carenza degli elementi costitutivi dei diversi reati di bancarotta contestati, non potendo il consiglio di un professionista che non ha potere decisionale integrare una condotta di bancarotta e non avendo la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di consulente fiscale, alcuna responsabilità in ordine alla tenuta della documentazione contabile; il settimo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, avendo la Corte parificato situazioni differenti; - che il 21 ottobre 2025, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensava con la quale, argomentando ulteriormente, si insiste per l'accoglimento del ricorso;• t. - che i primi cinque motivi sono tutti indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha dato conto dei plurimi elementi, logici e fattuali, sintomatici del concreto esercizio di funzioni gestorie da parte della ricorrente: pagg. 50 - 52 della sentenza impugnata) e tendenti ad ottenere una differente lettura dei dati processuali alla luce di rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il sesto motivo è indeducibile in quanto eccentrico rispetto alle contestazioni, postulando la qualificazione del ruolo della ricorrente in termini di consulente fiscale, a fronte della contestazione quale amministratrice di fatto della società; - che il settimo motivo è ugualmente indeducibile poiché postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena (laddove la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr. pag. 55 e 56 della sentenza impugnata) la concreta determinazione della pena irrogata (peraltro quantificata in termini di poco superiori al minimo edittale) alla luce del ruolo, certamente non secondario, assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose; - che avverso detta sentenza propone ricorso entrambi gli imputati; - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 37 - 48 della sentenza impugnata) e, senza prospettare alcun decisivo travisamento, postula una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di sette motivi d'impugnazione: i primi cinque deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ipotizzato esercizio in fatto delle funzioni gestorie da parte della ricorrente e all'esatta ricostruzione del ruolo svolto dalla ricorrente, ritenuto dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, confondendo la fittizietà della società con la posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi dai quali poter dedurre una diretta partecipazione dell'imputata all'amministrazione della vita sociale, alla luce delle sole dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e senza tener conto del contratto di consulenza in atti e del conseguente ruolo svolto dalla Medici; il sesto deduce violazione di legge quanto all'asserita carenza degli elementi costitutivi dei diversi reati di bancarotta contestati, non potendo il consiglio di un professionista che non ha potere decisionale integrare una condotta di bancarotta e non avendo la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di consulente fiscale, alcuna responsabilità in ordine alla tenuta della documentazione contabile; il settimo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, avendo la Corte parificato situazioni differenti; - che il 21 ottobre 2025, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensava con la quale, argomentando ulteriormente, si insiste per l'accoglimento del ricorso;• t. - che i primi cinque motivi sono tutti indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha dato conto dei plurimi elementi, logici e fattuali, sintomatici del concreto esercizio di funzioni gestorie da parte della ricorrente: pagg. 50 - 52 della sentenza impugnata) e tendenti ad ottenere una differente lettura dei dati processuali alla luce di rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il sesto motivo è indeducibile in quanto eccentrico rispetto alle contestazioni, postulando la qualificazione del ruolo della ricorrente in termini di consulente fiscale, a fronte della contestazione quale amministratrice di fatto della società; - che il settimo motivo è ugualmente indeducibile poiché postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena (laddove la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr. pag. 55 e 56 della sentenza impugnata) la concreta determinazione della pena irrogata (peraltro quantificata in termini di poco superiori al minimo edittale) alla luce del ruolo, certamente non secondario, assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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