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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:214
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995C0304

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

C. O. LENZ

presentate il 23 maggio 1996 ( *1 )

1. Nell'ambito di un ricorso d'inadempimento ex art. 169 del Trattato CE contro la Repubblica ellenica, la Commissione ha chiesto dichiararsi che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o quanto meno non avendo comunicato alla Commissione di aver adottato nel termine stabilito le prescrizioni legali e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE ( 1 ).

2. L'art. 3 della direttiva 92/5 prescrive in linea di principio — e quindi con effetto anche per la Repubblica ellenica — che gli Stati membri emanino le necessarie prescrizioni legali e amministrative per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva entro il 1 o gennaio 1993 al più tardi.

3. È pacifico che le necessarie prescrizioni legali e amministrative non risultavano emanate al 1° gennaio 1993 né alla scadenza del termine di due mesi di cui al parere motivato 3 giugno 1994.

4. Il governo della Repubblica ellenica respinge invece esplicitamente l'accusa di violazione dell'art. 5 del Trattato adducendo di non avere trascurato i propri obblighi di collaborazione né con riferimento all'attuazione della direttiva né durante il procedimento amministrativo.

5. Poiché consta che le necessarie prescrizioni legali e amministrative non sono state emanate nei termini prescritti e che la Repubblica ellenica ha così violato gli obblighi che le derivano dalla direttiva 92/5, non è necessario esaminare se sussista anche una trasgressione dell'art. 5 del Trattato, tanto più che la Commissione non ha fatto valere alcuna specifica violazione dell'art. 5 del Trattato che si distingua dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva.

6. La domanda della Commissione è in conclusione fondata.

A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente va condannata a sopportare le spese.

7. Propongo la seguente decisione: «1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano dal Trattato per non aver emanato nel termine stabilito tutte le prescrizioni legali e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE. 2) La Repubblica ellenica sopporterà le spese di giudizio». ( *1 ) Lingua originale: il tedesco ( 1 ) GU L 57, pag. 1 .

61995C0304 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE C. O. LENZ presentate il 23 maggio 1996 ( *1 ) 1. Nell'ambito di un ricorso d'inadempimento ex art. 169 del Trattato CE contro la Repubblica ellenica, la Commissione ha chiesto dichiararsi che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o quanto meno non avendo comunicato alla Commissione di aver adottato nel termine stabilito le prescrizioni legali e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE ( 1 ). 2. L'art. 3 della direttiva 92/5 prescrive in linea di principio — e quindi con effetto anche per la Repubblica ellenica — che gli Stati membri emanino le necessarie prescrizioni legali e amministrative per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva entro il 1 o gennaio 1993 al più tardi. 3. È pacifico che le necessarie prescrizioni legali e amministrative non risultavano emanate al 1° gennaio 1993 né alla scadenza del termine di due mesi di cui al parere motivato 3 giugno 1994. 4. Il governo della Repubblica ellenica respinge invece esplicitamente l'accusa di violazione dell'art. 5 del Trattato adducendo di non avere trascurato i propri obblighi di collaborazione né con riferimento all'attuazione della direttiva né durante il procedimento amministrativo. 5. Poiché consta che le necessarie prescrizioni legali e amministrative non sono state emanate nei termini prescritti e che la Repubblica ellenica ha così violato gli obblighi che le derivano dalla direttiva 92/5, non è necessario esaminare se sussista anche una trasgressione dell'art. 5 del Trattato, tanto più che la Commissione non ha fatto valere alcuna specifica violazione dell'art. 5 del Trattato che si distingua dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva. 6. La domanda della Commissione è in conclusione fondata. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente va condannata a sopportare le spese. 7. Propongo la seguente decisione: «1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano dal Trattato per non aver emanato nel termine stabilito tutte le prescrizioni legali e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE. 2) La Repubblica ellenica sopporterà le spese di giudizio». ( *1 ) Lingua originale: il tedesco ( 1 ) GU L 57, pag. 1 .
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