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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 1984

Cassazione n. 27503/2026

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har [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/2/1988 avverso la sentenza del 5/2/2026 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5/2/2026, il Tribunale di Torino assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui agli artt. 56 cod. pen., 1,

I. 19 aprile 1925, n. 475, perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.

Premesso un richiamo in fatto, ossia che tutti gli imputati - recatisi alla Motorizzazione civile per sostenere l'esame teorico per il rilascio della patente di guida - erano stati trovati in possesso di telefoni, microtelecamere, microauricolari e modem wifi, si evidenzia che anche questi atti preparatori assumerebbero evidente rilievo ai fini della configurabilità del tentativo, quando consistano nella predisposizione di un piano organizzato in ogni dettaglio; ebbene, proprio questa ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto tali atti preparatori sarebbero stati realizzati nel luogo di svolgimento dell'esame e nell'imminenza dello stesso.

Quanto poi al fine perseguito, la strumentazione in sequestro lo evidenzierebbe con chiarezza nella veicolazione all'esterno del contenuto delle domande, al fine di riceverne le risposte corrette; fine particolarmente rilevante, peraltro, con riguardo a soggetti stranieri e al carattere teorico della prova che questi avrebbero dovuto affrontare.

A nulla, inoltre, rileverebbe il fatto che questa non fosse ancora iniziata, al momento del rinvenimento degli apparecchi, così come sarebbe illogica l'affermazione del Tribunale secondo cui gli imputati, per qualsiasi motivo, avrebbero potuto non utilizzare quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Il Tribunale ha innanzitutto riportato il testo della norma, in forza del quale "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno".

5. Di seguito, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità che ammette tale condotta illecita nella forma tentata di cui all'art. 56 cod. pen., qui contestata agli imputati; già in passato, peraltro, si era precisato che il delitto previsto dall'art. 1 in esame costituisce reato di mera condotta, in relazione al quale non può in astratto escludersi la configurabilità del tentativo, sempre che siano stati commessi atti univoci (Sez. 5, n. 17917 del 7/12/2017, Perrelli).

In adesione a tale principio, peraltro, questa Corte ha più volte sostenuto che gli atti diretti in 2modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori (Sez. 3, n. 15656 del 2/2/2022, Rocca, Rv. 283045; tra le non massimate, Sez. 5, n. 29612 del 23/7/2025, Lausgi; Sez. 3, n. 20920 del 17/4/2025, Palladino; Sez. 3, n. 12518 del 13/2/2025, M.).

6. Ebbene, con rilievo decisivo nella vicenda il Tribunale ha ritenuto che, con riguardo ai caratteri propri della fattispecie, sopra richiamati, nel caso in esame non fossero stati posti in essere comportamenti "chiaramente diretti alla commissione del reato", ossia a predisporre un lavoro altrui da presentare come proprio, laddove tale presentazione costituisce il momento consumativo della fattispecie; la mera preparazione materiale di strumentazione capace di stabilire contatti con l'esterno, infatti, è stata ritenuta astrattamente idonea alla consumazione del reato, nell'ottica del citato art. 56 cod. pen., ma non diretta in modo non equivoco al medesimo risultato.

In particolare, la sentenza ha sottolineato che la strumentazione in sequestro rendeva certamente possibili le comunicazioni con l'esterno, senza tuttavia potersi escludere che, per qualsiasi motivo, la stessa non venisse poi utilizzata, cosicché i candidati avrebbero consegnato un elaborato (i "quiz" per la patente di guida) redatto esclusivamente da loro stessi.

7. Ebbene, questa motivazione non può essere censurata dal [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, perché priva di illogicità manifesta e fondata su una adeguata lettura delle (pacifiche) risultanze istruttorie, con rigoroso riferimento al carattere tipico della fattispecie ed ai suoi elementi costitutivi.

Nei medesimi termini di merito, peraltro, si muove anche il ricorso del Procuratore generale, che infatti afferma che "nel caso in esame vi era una buona probabilità di riuscita del piano se gli imputati non fossero stati sottoposti ad accurati controlli".

Analogamente, è da riferire ad un non consentito piano fattuale la considerazione per cui "non si vede per quale motivo gli imputati si sarebbero attrezzati nel modo descritto per poi rinunciare al loro piano", così come la successiva, secondo la quale "il fatto che nella stessa sessione di esame ben quattro candidati della stessa nazionalità fossero tutti dotati della medesima strumentazione fa desumere l'esistenza di una organizzata ed accurata pianificazione di queste modalità elusive della trasparenza della prova."

8. A queste stesse considerazioni, peraltro, il Collegio giunge anche aderendo all'indirizzo di legittimità - più volte sostenuto e richiamato anche dalla sentenza 3impugnata — in forza del quale, ed in senso più ampio rispetto all'altra lettura, ai fini della configurabilità del tentativo assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuano, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente (tra le altre, Sez. 2, n. 9638 del 7/1/2025, S., Rv. 287849, relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto di tentata rapina a fronte dell'intimazione, rivolta, sotto la minaccia di un'arma, al conducente di un veicolo commerciale, di arrestare la marcia e di scendere, ancorché non fosse stata rivolta al predetto alcuna richiesta di carattere patrimoniale.

Tra le non massimate, Sez. 1, n. 23771 del 24/4/2026, Corbinelli; Sez. 2, n. 38755 del 28/10/2025, Delle Fratte).

8.1. La pronuncia in esame, infatti, con argomento privo di vizi ha sottolineato che, anche aderendo a questa opzione interpretativa, gli imputati dovevano essere assolti, non risultando - in forza di un accertamento di fatto precluso al [OSCURATO:PERSONA] di legittimità - che i comportamenti dagli stessi tenuti fossero chiaramente diretti alla commissione del reato per come specificamente definito dall'art. 1,

I. n. 475 del 1925, nei termini già ricordati, dovendosi pertanto escludere che il possesso degli strumenti fosse "significativo in modo non equivoco" della commissione della fattispecie di reato qui in esame. [OSCURATO:PERSONA] della cognizione, dunque, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha affermato che gli atti riscontrati (l'introduzione dell'apparecchiatura nell'aula di esame) non integravano il fatto tipico indicato nell'art. 1 in contestazione, neppure in minima parte, né atti a questo preparatori come sopra definiti, così da non potersi riscontrare la contestata fattispecie tentata.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
har [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/2/1988 avverso la sentenza del 5/2/2026 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5/2/2026, il Tribunale di Torino assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui agli artt. 56 cod. pen., 1, I. 19 aprile 1925, n. 475, perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. Premesso un richiamo in fatto, ossia che tutti gli imputati - recatisi alla Motorizzazione civile per sostenere l'esame teorico per il rilascio della patente di guida - erano stati trovati in possesso di telefoni, microtelecamere, microauricolari e modem wifi, si evidenzia che anche questi atti preparatori assumerebbero evidente rilievo ai fini della configurabilità del tentativo, quando consistano nella predisposizione di un piano organizzato in ogni dettaglio; ebbene, proprio questa ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto tali atti preparatori sarebbero stati realizzati nel luogo di svolgimento dell'esame e nell'imminenza dello stesso. Quanto poi al fine perseguito, la strumentazione in sequestro lo evidenzierebbe con chiarezza nella veicolazione all'esterno del contenuto delle domande, al fine di riceverne le risposte corrette; fine particolarmente rilevante, peraltro, con riguardo a soggetti stranieri e al carattere teorico della prova che questi avrebbero dovuto affrontare. A nulla, inoltre, rileverebbe il fatto che questa non fosse ancora iniziata, al momento del rinvenimento degli apparecchi, così come sarebbe illogica l'affermazione del Tribunale secondo cui gli imputati, per qualsiasi motivo, avrebbero potuto non utilizzare quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Il Tribunale ha innanzitutto riportato il testo della norma, in forza del quale "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno". 5. Di seguito, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità che ammette tale condotta illecita nella forma tentata di cui all'art. 56 cod. pen., qui contestata agli imputati; già in passato, peraltro, si era precisato che il delitto previsto dall'art. 1 in esame costituisce reato di mera condotta, in relazione al quale non può in astratto escludersi la configurabilità del tentativo, sempre che siano stati commessi atti univoci (Sez. 5, n. 17917 del 7/12/2017, Perrelli). In adesione a tale principio, peraltro, questa Corte ha più volte sostenuto che gli atti diretti in 2modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori (Sez. 3, n. 15656 del 2/2/2022, Rocca, Rv. 283045; tra le non massimate, Sez. 5, n. 29612 del 23/7/2025, Lausgi; Sez. 3, n. 20920 del 17/4/2025, Palladino; Sez. 3, n. 12518 del 13/2/2025, M.). 6. Ebbene, con rilievo decisivo nella vicenda il Tribunale ha ritenuto che, con riguardo ai caratteri propri della fattispecie, sopra richiamati, nel caso in esame non fossero stati posti in essere comportamenti "chiaramente diretti alla commissione del reato", ossia a predisporre un lavoro altrui da presentare come proprio, laddove tale presentazione costituisce il momento consumativo della fattispecie; la mera preparazione materiale di strumentazione capace di stabilire contatti con l'esterno, infatti, è stata ritenuta astrattamente idonea alla consumazione del reato, nell'ottica del citato art. 56 cod. pen., ma non diretta in modo non equivoco al medesimo risultato. In particolare, la sentenza ha sottolineato che la strumentazione in sequestro rendeva certamente possibili le comunicazioni con l'esterno, senza tuttavia potersi escludere che, per qualsiasi motivo, la stessa non venisse poi utilizzata, cosicché i candidati avrebbero consegnato un elaborato (i "quiz" per la patente di guida) redatto esclusivamente da loro stessi. 7. Ebbene, questa motivazione non può essere censurata dal [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, perché priva di illogicità manifesta e fondata su una adeguata lettura delle (pacifiche) risultanze istruttorie, con rigoroso riferimento al carattere tipico della fattispecie ed ai suoi elementi costitutivi. Nei medesimi termini di merito, peraltro, si muove anche il ricorso del Procuratore generale, che infatti afferma che "nel caso in esame vi era una buona probabilità di riuscita del piano se gli imputati non fossero stati sottoposti ad accurati controlli". Analogamente, è da riferire ad un non consentito piano fattuale la considerazione per cui "non si vede per quale motivo gli imputati si sarebbero attrezzati nel modo descritto per poi rinunciare al loro piano", così come la successiva, secondo la quale "il fatto che nella stessa sessione di esame ben quattro candidati della stessa nazionalità fossero tutti dotati della medesima strumentazione fa desumere l'esistenza di una organizzata ed accurata pianificazione di queste modalità elusive della trasparenza della prova." 8. A queste stesse considerazioni, peraltro, il Collegio giunge anche aderendo all'indirizzo di legittimità - più volte sostenuto e richiamato anche dalla sentenza 3impugnata — in forza del quale, ed in senso più ampio rispetto all'altra lettura, ai fini della configurabilità del tentativo assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuano, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente (tra le altre, Sez. 2, n. 9638 del 7/1/2025, S., Rv. 287849, relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto di tentata rapina a fronte dell'intimazione, rivolta, sotto la minaccia di un'arma, al conducente di un veicolo commerciale, di arrestare la marcia e di scendere, ancorché non fosse stata rivolta al predetto alcuna richiesta di carattere patrimoniale. Tra le non massimate, Sez. 1, n. 23771 del 24/4/2026, Corbinelli; Sez. 2, n. 38755 del 28/10/2025, Delle Fratte). 8.1. La pronuncia in esame, infatti, con argomento privo di vizi ha sottolineato che, anche aderendo a questa opzione interpretativa, gli imputati dovevano essere assolti, non risultando - in forza di un accertamento di fatto precluso al [OSCURATO:PERSONA] di legittimità - che i comportamenti dagli stessi tenuti fossero chiaramente diretti alla commissione del reato per come specificamente definito dall'art. 1, I. n. 475 del 1925, nei termini già ricordati, dovendosi pertanto escludere che il possesso degli strumenti fosse "significativo in modo non equivoco" della commissione della fattispecie di reato qui in esame. [OSCURATO:PERSONA] della cognizione, dunque, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha affermato che gli atti riscontrati (l'introduzione dell'apparecchiatura nell'aula di esame) non integravano il fatto tipico indicato nell'art. 1 in contestazione, neppure in minima parte, né atti a questo preparatori come sopra definiti, così da non potersi riscontrare la contestata fattispecie tentata. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.M. P.Q.M
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