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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 00144/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PORDENONEnel procedimento a carico di:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone - investito della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoposti ad indagine per i reati di cui agli artt. 610, 612, e 614 cod. pen. - ha ordinato al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare entro dieci giorni l'imputazione per tali titoli di reato, nonché, a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche per quello di cui all'art. 392 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2017 in Fossalta di Portogruaro.

2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica di Pordenone, che deduce l'abnormità dell'atto nella parte in cui ordina l'imputazione coatta per il reato ex art. 392 cod. pen., che non aveva formato oggetto della istanza di archiviazione.

Rappresenta il ricorrente che, per quel medesimo fatto, seppur qualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., era già stata esercitata l'azione penale, come da decreto di citazione a giudizio del 15 ottobre 2020, che ha allegato al ricorso.

3. Il ricorso è fondato.

4. Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordina, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (cfr. per tutte Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

5. Nella specie è pacifico che il reato di cui all'art. 392 cod. pen. non aveva formato oggetto di richiesta di archiviazione; anzi, per quel medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale già in precedenza.

6. Ne consegue che il provvedimento impugnato è abnorme e va annullato senza rinvio nella parte contenente l'ordine di formulare l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla imputazione coatta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.

Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.

Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]:;1 i t'S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PORDENONEnel procedimento a carico di: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone - investito della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoposti ad indagine per i reati di cui agli artt. 610, 612, e 614 cod. pen. - ha ordinato al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare entro dieci giorni l'imputazione per tali titoli di reato, nonché, a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche per quello di cui all'art. 392 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2017 in Fossalta di Portogruaro. 2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica di Pordenone, che deduce l'abnormità dell'atto nella parte in cui ordina l'imputazione coatta per il reato ex art. 392 cod. pen., che non aveva formato oggetto della istanza di archiviazione. Rappresenta il ricorrente che, per quel medesimo fatto, seppur qualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., era già stata esercitata l'azione penale, come da decreto di citazione a giudizio del 15 ottobre 2020, che ha allegato al ricorso. 3. Il ricorso è fondato. 4. Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordina, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (cfr. per tutte Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). 5. Nella specie è pacifico che il reato di cui all'art. 392 cod. pen. non aveva formato oggetto di richiesta di archiviazione; anzi, per quel medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale già in precedenza. 6. Ne consegue che il provvedimento impugnato è abnorme e va annullato senza rinvio nella parte contenente l'ordine di formulare l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla imputazione coatta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]:;1 i t'S
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