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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21167/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in materia di liberazione anticipata.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo nullità assoluta per violazione dell'art. 179 cod. proc. pen.

Rileva il ricorrente che l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, originariamente fissata per le ore 10.30, veniva celebrata in anticipo rispetto all'orario stabilito, non consentendo al difensore di fiducia, che giungeva in aula alle 10.15, di partecipare, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Torino insieme al provvedimento impugnato, emerge che l'udienza fissata per la celebrazione del procedimento di sorveglianza è stata anticipata rispetto all'ora stabilita (10.30) e che il reclamo proposto nell'interesse di Cicirello è stato trattato in assenza del difensore di fiducia, "sopraggiunto dopo la trattazione del fascicolo" (il verbale è stato chiuso alle ore 10.01, nonostante l'udienza fosse fissata alle 10.30), e in presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Orbene, l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343: nella fattispecie, in cui l'udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30; in senso conforme, anche se con precipuo riferimento alla disciplina processuale emergenziale da Covid-19, Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Memet, Rv. 281971).

Il caso in esame, in cui l'imputato era presente (peraltro in barella e, quindi, in precarie condizioni di salute) ma mancava il difensore, può senza dubbio equipararsi all'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato.

Deve pertanto ritenersi integrata una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., essendo obbligatoria la presenza del difensore, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 : in motivazione, la Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Né può dirsi, come da requisitoria del PG, che l'interesse del condannato alla trattazione del procedimento a quella data equivalesse a rinuncia alla difesa di fiducia, posto che l'avvocato investito della nomina fiduciaria avrebbe potuto assistere Cicirello pochi minuti dopo, per come emergente dallo stesso verbale di udienza.

2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in materia di liberazione anticipata. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo nullità assoluta per violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, originariamente fissata per le ore 10.30, veniva celebrata in anticipo rispetto all'orario stabilito, non consentendo al difensore di fiducia, che giungeva in aula alle 10.15, di partecipare, con conseguente violazione del diritto di difesa. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Torino insieme al provvedimento impugnato, emerge che l'udienza fissata per la celebrazione del procedimento di sorveglianza è stata anticipata rispetto all'ora stabilita (10.30) e che il reclamo proposto nell'interesse di Cicirello è stato trattato in assenza del difensore di fiducia, "sopraggiunto dopo la trattazione del fascicolo" (il verbale è stato chiuso alle ore 10.01, nonostante l'udienza fosse fissata alle 10.30), e in presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Orbene, l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343: nella fattispecie, in cui l'udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30; in senso conforme, anche se con precipuo riferimento alla disciplina processuale emergenziale da Covid-19, Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Memet, Rv. 281971). Il caso in esame, in cui l'imputato era presente (peraltro in barella e, quindi, in precarie condizioni di salute) ma mancava il difensore, può senza dubbio equipararsi all'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato. Deve pertanto ritenersi integrata una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., essendo obbligatoria la presenza del difensore, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 : in motivazione, la Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Né può dirsi, come da requisitoria del PG, che l'interesse del condannato alla trattazione del procedimento a quella data equivalesse a rinuncia alla difesa di fiducia, posto che l'avvocato investito della nomina fiduciaria avrebbe potuto assistere Cicirello pochi minuti dopo, per come emergente dallo stesso verbale di udienza. 2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in
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