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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 46265/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Brescia, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto, quanto alla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., escludendone il carattere putativo in assenza di dati concreti, suffraganti il ragionevole convincimento da parte dell'agente di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez.

6. N.4457 del 16/10/2018, Rv. 274983); ritenuto che la dedotta inutilizzabilità del verbale di p.g. è stata esclusa sulla base di considerazioni giuridicamente ineccepibili, ed in ogni caso risulta c:arente la c.d. prova di resistenza, essendosi proceduto anche all'assunzione delle testimonianze degli agenti operanti nel rispetto del contraddittorio; ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 17 ottobre 2023 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA].• Here estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Brescia, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto, quanto alla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., escludendone il carattere putativo in assenza di dati concreti, suffraganti il ragionevole convincimento da parte dell'agente di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez. 6. N.4457 del 16/10/2018, Rv. 274983); ritenuto che la dedotta inutilizzabilità del verbale di p.g. è stata esclusa sulla base di considerazioni giuridicamente ineccepibili, ed in ogni caso risulta c:arente la c.d. prova di resistenza, essendosi proceduto anche all'assunzione delle testimonianze degli agenti operanti nel rispetto del contraddittorio; ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 17 ottobre 2023 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA].• Here estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris