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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 02132/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Cosenza - che aveva respinto l'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ( disposta con ordinanza applicativa del 02 agosto 2022) con gli arresti domiciliari, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a lui imputandosi di far parte del 'gruppo criminale denominato 'Banana', riconducibile al 'sistema' criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo 'ndranghetista, operante nel territorio cosentino, egli occupandosi, secondo l'Accusa, di specifiche azioni esecutive del programma associativo, in particolare, da ultimo, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l'attività di narcotraffico. 1.1.

L'istanza difensiva era fondata su elementi di novità costituiti dall'apporto del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], indiscusso elemento di vertice del sodalizio di cui al capo 1), e dalle dichiarazioni del Maggiore C.C. [OSCURATO:PERSONA] e dell'ispettore della P.S. [OSCURATO:PERSONA], testi escussi nel dibattimento in corso, i quali, riferendo delle indagini svolte, non menzionavano il Casella tra i partecipi del gruppo degli 'Italiani', nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva collocato il ricorrente vicino agli 'Italiani', piuttosto che ai gruppi dei 'Banana' e degli 'Zingari', ai quali avrebbe fatto riferimento il ricorrente, secondo l'Accusa..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge sette motivi, con i quali denuncia vizi della motivazione afferenti al quadro indiziario, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen..

2.1. Vizi della motivazione per avere il Giudice distrettuale, nella valutazione della gravità indiziaria, ritenuto - in violazione degli artt. 125, 273, 299 cod. proc. pen. - non attendibile il narrato del collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], membro apicale del gruppo degli 'Zingari', e, comunque, inconferente il narrato di questi e dei testi escussi nel dibattimento in corso.

Espone la Difesa che le dichiarazioni del Barone sono perfettamente sovrapponibili con quelle rese, in particolare, da altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] - a capo del gruppo degli 'Italiani', e ritenuto dagli inquirenti reggente della confederazione 'ndranghetista oggetto di indagine - il quale, al pari del primo, ha escluso che il ricorrente fosse in rapporti criminali con i gruppi degli 'zingari' e dei 'banana' e che fosse coinvolto nelle dinamiche associative.

Porcaro ha riferito che il ricorrente si era trovato coinvolto come intermediario con il gruppo dei 'Banana' esclusivamente nella vicenda del terreno di [OSCURATO:PERSONA]; a riscontro delle dichiarazioni del Barone - che escludeva l'inserimento del Casella nel gruppo dei 'Banana', piuttosto avvicinandolo al gruppo degli 'Italiani' - il Maggiore dei carabinieri Sacco, che ha concentrato la sua attività di indagine proprio su tale ultimo gruppo, non ha indicato tra i sodali di consorteria il Casella.

D'altro canto, l'ispettore di polizia Bilotta, che ha ricostruito in dibattimento i rapporti con il gruppo dei 'Banana', non menziona il Casella quale soggetto intraneo a detta compagine.2.2.

Vizi della motivazione per avere ritenuto non attendibile il narrato di [OSCURATO:PERSONA], svuotandolo di significato sul rilievo che si trattasse di dichiarazioni rese in epoca talmente recente da non potere essere valorizzate in chiave dimostrativa, senza confrontarsi con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, senza considerare che esse si ponevano in stretto collegamento con le propalazioni del Barone.

L'illogicità della motivazione sta nell'avere fatto discendere dalla interruzione del percorso collaborativo la inattendibilità del dichiarante, in contrasto con principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e specificamente richiamata nel ricorso, secondo cui il tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare approfonditamente la credibilità del dichiarante, soprattutto alla luce dei riscontri offerti dalla Difesa.

2.3. Vizi della motivazione sono denunciati anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, dal canto loro, hanno escluso rapporti di natura illecita tra il ricorrente e la famiglia Abbruzzese, posta dalla Procura ai vertici del gruppo 'Banana', consorzio criminale all'interno del quale viene collocato il Casella.

Si tratta di dichiarazioni delle quali la Difesa è venuta a conoscenza successivamente al deposito dell'atto di appello, in quanto rese nell'udienza dibattimentale del 7 e 9 maggio 2024.

Il Tribunale ha omesso di vagliare le dichiarazioni di Abbruzzese, che ha escluso rapporti illeciti del ricorrente con lui e i suoi fratelli; ha chiarito il ruolo del Casella, a cui si imputa di avere fatto da intermediario per il mancato pagamento di una partita di droga da parte degli Abbruzzese; ha chiarito, altresì, che gli incontri presso l'officina di [OSCURATO:PERSONA] - titolare di un'attività di autodemolizione - erano da contestualizzare nel periodo 2012 - 2013, laddove il Casella non è più proprietario dell'attività dal 2005, e comunque ha precisato che l'indicazione doveva essere intesa come riferita alla denominazione storica del luogo in cui avvenivano gli incontri tra i sodali, non alla circostanza che fosse presente anche il Casella.

Ancora, si denuncia che ii Giudici di merito non hanno tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], altro elemento di spicco del 'clan degli Zingari', il quale collocava una riunione svoltasi negli anni 2012-2013 in luogo diverso dall'officina del Casella; allo stesso modo, sono state trascurate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di non avere mai fatto il nome del Casella, confermando la estraneità del ricorrente alle dinamiche del gruppo dei 'Banana'.

2.4. Travisamento della intercettazione citata nell'ordinanza impugnata, nel corso della quale i fratelli Abbruzzese concordavano un incontro presso la carrozzeria di Casella per riscuotere i proventi di estorsione, giacchè in essa non vi è alcun accenno alla partecipazione del ricorrente all'attività illecita in questione.

2.5. Vizi di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, in relazione all'episodio del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], contestandosi al Tribunale distrettuale di avere valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]- che ha delineato il ruolo del Casella quale intermediario nella vicenda omicidiaria - sebbene dette dichiarazioni non trovino riscontro in quanto narrato da altri collaboratori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che colloca l'incontro conciliativo avvenuto subito dopo ii fatto, non presso la carrozzeria di Casella, ma presso gli 'Zingari', e riferisce della attività di mediazione svolta, invece, da [OSCURATO:PERSONA].

Si richiamano, ancora, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei quali attribuisce un ruolo a Casella nella vicenda del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, le dichiarazioni di Innpieri sono del tutto prive di qualsivoglia riscontro.

2.6. Vizi della motivazione, sempre con riguardo al quadro indiziario, sono denunciati per avere il Tribunale illogicamente affermato che i nuovi elementi addotti dalla Difesa non appaiono idonei a incidere sul quadro indiziario, senza motivare in merito alle sopravvenute risultanze processuali, costituite dalle fonti dichiarative acquisite nel dibattimento.

2.7. Vizi della motivazione in punto di dimostrazione della partecipazione del Casella al consorzio 'Banana' o ad altro sottogruppo del 'Sistema' ipotizzato dalla Procura, venendo così meno anche l'affectio societatis e i caratteri strutturali della partecipazione associativa, non essendo dimostrato lo stabile inserimento del Casella nella societas sceleris.

Evoca altri giudizi di legittimità risoltisi con annullamento con rinvio in relazione alle posizioni dei coimputati.

D'altro canto, anche per la posizione del Casella, questa Corte si è già pronunciata due volte annullando con rinvio precedenti ordinanza adottate in materia de libertate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, per quanto si dirà. 2.L'ordinanza impugnata omette il dovuto confronto con i punti di novità segnalati dalla difesa.

In particolare, ci si riferisce alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], quale membro apicale del gruppo degli 'Zingari', il quale ha escluso che Casella sia stato mai "vicino" al suo gruppo, tantomeno ai 'Banana', nel cui novero è inserito dall'Accusa anche il Casella, analogamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti di primo piano del clan dei 'Banana'; al propalato di [OSCURATO:PERSONA], considerato dagli inquirenti esponente di vertice del gruppo degli 'Italiani' e reggente della stessa confederazione, il quale ha dichiarato che Casella non è stato mai coinvolto nelle dinamiche associative; allo stesso modo, vengono in rilievo le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, relazionando in merito ai risultati delle indagini, relative, rispettivamente, al gruppo degli 'Italiani', facente capo a Porcaro, e a quello dei 'Banana', facente capo agli Abbruzzese, non hanno menzionato il Casella tra gli appartenenti a tali contesti associativi.

3. A fronte di ali elementi di novità segnalati dalla Difesa, l'ordinanza impugnata, per un verso, non si è misurata con le dichiarazioni di Barone, Abbruzzese e Bruzzese a proposito della intraneità (da loro negata) del Casella nel gruppo dei 'Banana'; dall'altro, si è limitata a un atteggiamento attendista in merito allo scrutinio di attendibilità delle propalazioni di Porcaro, segnalando sia che, trattandosi di propalazioni molto recenti, esse sarebbero inidonee a essere valorizzate in chiave dimostrativa, sia la mancanza delle necessarie verifiche da parte degli inquirenti in merito alle dichiarazioni collaborative, anche sottolineando la interruzione del percorso collaborativo con revoca del programma di collaborazione.

Il tribunale si è, dunque, sottratto allo scrutinio della attendibilità del Porcaro, a cui era tenuto a prescindere dallo stato del percorso collaborativo, risultando del tutto apodittica, in quanto non esplicata, la affermazione che la già riconosciuta sua attendibilità sarebbe venuta meno per effetto della interruzione della collaborazione. 4.Illogica risulta anche l'affermata incongruenza dimostrativa delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che, pur escludendo la vicinanza del Casella al gruppo degli 'Zingari', di cui il propalante era espressione di vertice, lo ha descritto come vicino al gruppo degli 'Italiani', esternazione che, secondo il tribunale distrettuale, collocherebbe comunque il Casella nel più generale contesto associativo di cui si discute.

E, tuttavia, al di là del fatto che al Casella è contestato proprio di essere un'espressione dello specifico gruppo dei 'Banana', e, quindi, degli 'Zingari', non spiega l'ordinanza impugnata come si concili la riferita vicinanza del Casella agli 'Italiani' con quanto dichiarato dal Porcaro ( che ha escluso che Casella fosse coinvolto in dinamiche associative) e, in udienza, dal maggiore Sacco, che, come si è detto, non lo ha menzionato tra gli aderenti a tale ultimo gruppo. 5.Parimenti omesso, del tutto immotivatamente, anche il confronto con le dichiarazioni dei testi di p.g., maggiore Sacco e ispettore Bilotta, con riguardo al profilo, segnalato dalla difesa, che essi non hanno menzionato, durante l'esame dibattimentale, il Casella né quale partecipe del gruppo degli 'Italiani' né quale intraneo a quello degli 'Zingari' o dei 'Banana'.

6. Ancora, non può non segnalarsi come si presenti apodittica l'affermazione del pieno coinvolgimento del Casella nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore tra gli Abbruzzese e i parenti della vittima, ruolo di intermediario che egli avrebbe svolto anche in merito al mancato pagamento della partita di droga da parte degli Abbruzzese.

6.1. A proposito del tentato omicidio, a fronte della chiamata in reità da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], valorizzata dal Tribunale, risulta del tutto obliterato il confronto con altre propalazioni, ovvero con quanto dichiarato da Abbruzzese, che ha escluso rapporti illeciti del Casella con lui e i suoi fratelli; da [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto il nome di un altro mediatore ( [OSCURATO:PERSONA]) e ha riferito che l'incontro era avvenuto presso gli 'zingari', non presso l'autocarrozzeria di Casella; così come l'ordinanza ha sorvolato sulla circostanza che Barone, che si è assunto la paternità del tentativo omicidiario, interpellato sull"episodio, non abbia menzionato il Casella.

E' chiaro, dunque, che, su tale specifico episodio, che pure viene indicato come elemento di primaria significatività della intraneità del Casella, il Tribunale del riesame si è sottratto al compito di individuare riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Impieri.

6.2. Con riferimento all'altro episodio poc'anzi ricordato, la difesa aveva segnalato le dichiarazioni dell'Abbruzzese, che aveva escluso qualsiasi ruolo del Casella nella trattativa per risolvere il mancato pagamento della droga, e riferito che gli incontri presso l'autodernolizione del Casella si sarebbero svolti senza la sua partecipazione e, comunque, in un periodo successivo in cui il ricorrente non era più proprietario dell'autodemolizione.

Anche di tale contributo dichiarativo proveniente dal predetto collaboratore di giustizia manca il dovuto scrutinio critico.•

7. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro sui punti evidenziati, conformandosi al principio di diritto, recentemente espresso dalle Sezioni Unite 'Galati', a tenore del quale, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.(Sez.

U., n. 15403 del 30/11/2023 Cc. (dep. 12/04/2024 ) Rv. 286155).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Cosenza - che aveva respinto l'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ( disposta con ordinanza applicativa del 02 agosto 2022) con gli arresti domiciliari, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a lui imputandosi di far parte del 'gruppo criminale denominato 'Banana', riconducibile al 'sistema' criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo 'ndranghetista, operante nel territorio cosentino, egli occupandosi, secondo l'Accusa, di specifiche azioni esecutive del programma associativo, in particolare, da ultimo, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l'attività di narcotraffico. 1.1. L'istanza difensiva era fondata su elementi di novità costituiti dall'apporto del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], indiscusso elemento di vertice del sodalizio di cui al capo 1), e dalle dichiarazioni del Maggiore C.C. [OSCURATO:PERSONA] e dell'ispettore della P.S. [OSCURATO:PERSONA], testi escussi nel dibattimento in corso, i quali, riferendo delle indagini svolte, non menzionavano il Casella tra i partecipi del gruppo degli 'Italiani', nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva collocato il ricorrente vicino agli 'Italiani', piuttosto che ai gruppi dei 'Banana' e degli 'Zingari', ai quali avrebbe fatto riferimento il ricorrente, secondo l'Accusa.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge sette motivi, con i quali denuncia vizi della motivazione afferenti al quadro indiziario, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Vizi della motivazione per avere il Giudice distrettuale, nella valutazione della gravità indiziaria, ritenuto - in violazione degli artt. 125, 273, 299 cod. proc. pen. - non attendibile il narrato del collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], membro apicale del gruppo degli 'Zingari', e, comunque, inconferente il narrato di questi e dei testi escussi nel dibattimento in corso. Espone la Difesa che le dichiarazioni del Barone sono perfettamente sovrapponibili con quelle rese, in particolare, da altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] - a capo del gruppo degli 'Italiani', e ritenuto dagli inquirenti reggente della confederazione 'ndranghetista oggetto di indagine - il quale, al pari del primo, ha escluso che il ricorrente fosse in rapporti criminali con i gruppi degli 'zingari' e dei 'banana' e che fosse coinvolto nelle dinamiche associative. Porcaro ha riferito che il ricorrente si era trovato coinvolto come intermediario con il gruppo dei 'Banana' esclusivamente nella vicenda del terreno di [OSCURATO:PERSONA]; a riscontro delle dichiarazioni del Barone - che escludeva l'inserimento del Casella nel gruppo dei 'Banana', piuttosto avvicinandolo al gruppo degli 'Italiani' - il Maggiore dei carabinieri Sacco, che ha concentrato la sua attività di indagine proprio su tale ultimo gruppo, non ha indicato tra i sodali di consorteria il Casella. D'altro canto, l'ispettore di polizia Bilotta, che ha ricostruito in dibattimento i rapporti con il gruppo dei 'Banana', non menziona il Casella quale soggetto intraneo a detta compagine.2.2. Vizi della motivazione per avere ritenuto non attendibile il narrato di [OSCURATO:PERSONA], svuotandolo di significato sul rilievo che si trattasse di dichiarazioni rese in epoca talmente recente da non potere essere valorizzate in chiave dimostrativa, senza confrontarsi con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, senza considerare che esse si ponevano in stretto collegamento con le propalazioni del Barone. L'illogicità della motivazione sta nell'avere fatto discendere dalla interruzione del percorso collaborativo la inattendibilità del dichiarante, in contrasto con principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e specificamente richiamata nel ricorso, secondo cui il tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare approfonditamente la credibilità del dichiarante, soprattutto alla luce dei riscontri offerti dalla Difesa. 2.3. Vizi della motivazione sono denunciati anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, dal canto loro, hanno escluso rapporti di natura illecita tra il ricorrente e la famiglia Abbruzzese, posta dalla Procura ai vertici del gruppo 'Banana', consorzio criminale all'interno del quale viene collocato il Casella. Si tratta di dichiarazioni delle quali la Difesa è venuta a conoscenza successivamente al deposito dell'atto di appello, in quanto rese nell'udienza dibattimentale del 7 e 9 maggio 2024. Il Tribunale ha omesso di vagliare le dichiarazioni di Abbruzzese, che ha escluso rapporti illeciti del ricorrente con lui e i suoi fratelli; ha chiarito il ruolo del Casella, a cui si imputa di avere fatto da intermediario per il mancato pagamento di una partita di droga da parte degli Abbruzzese; ha chiarito, altresì, che gli incontri presso l'officina di [OSCURATO:PERSONA] - titolare di un'attività di autodemolizione - erano da contestualizzare nel periodo 2012 - 2013, laddove il Casella non è più proprietario dell'attività dal 2005, e comunque ha precisato che l'indicazione doveva essere intesa come riferita alla denominazione storica del luogo in cui avvenivano gli incontri tra i sodali, non alla circostanza che fosse presente anche il Casella. Ancora, si denuncia che ii Giudici di merito non hanno tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], altro elemento di spicco del 'clan degli Zingari', il quale collocava una riunione svoltasi negli anni 2012-2013 in luogo diverso dall'officina del Casella; allo stesso modo, sono state trascurate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di non avere mai fatto il nome del Casella, confermando la estraneità del ricorrente alle dinamiche del gruppo dei 'Banana'. 2.4. Travisamento della intercettazione citata nell'ordinanza impugnata, nel corso della quale i fratelli Abbruzzese concordavano un incontro presso la carrozzeria di Casella per riscuotere i proventi di estorsione, giacchè in essa non vi è alcun accenno alla partecipazione del ricorrente all'attività illecita in questione. 2.5. Vizi di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, in relazione all'episodio del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], contestandosi al Tribunale distrettuale di avere valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]- che ha delineato il ruolo del Casella quale intermediario nella vicenda omicidiaria - sebbene dette dichiarazioni non trovino riscontro in quanto narrato da altri collaboratori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che colloca l'incontro conciliativo avvenuto subito dopo ii fatto, non presso la carrozzeria di Casella, ma presso gli 'Zingari', e riferisce della attività di mediazione svolta, invece, da [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano, ancora, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei quali attribuisce un ruolo a Casella nella vicenda del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, le dichiarazioni di Innpieri sono del tutto prive di qualsivoglia riscontro. 2.6. Vizi della motivazione, sempre con riguardo al quadro indiziario, sono denunciati per avere il Tribunale illogicamente affermato che i nuovi elementi addotti dalla Difesa non appaiono idonei a incidere sul quadro indiziario, senza motivare in merito alle sopravvenute risultanze processuali, costituite dalle fonti dichiarative acquisite nel dibattimento. 2.7. Vizi della motivazione in punto di dimostrazione della partecipazione del Casella al consorzio 'Banana' o ad altro sottogruppo del 'Sistema' ipotizzato dalla Procura, venendo così meno anche l'affectio societatis e i caratteri strutturali della partecipazione associativa, non essendo dimostrato lo stabile inserimento del Casella nella societas sceleris. Evoca altri giudizi di legittimità risoltisi con annullamento con rinvio in relazione alle posizioni dei coimputati. D'altro canto, anche per la posizione del Casella, questa Corte si è già pronunciata due volte annullando con rinvio precedenti ordinanza adottate in materia de libertate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, per quanto si dirà. 2.L'ordinanza impugnata omette il dovuto confronto con i punti di novità segnalati dalla difesa. In particolare, ci si riferisce alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], quale membro apicale del gruppo degli 'Zingari', il quale ha escluso che Casella sia stato mai "vicino" al suo gruppo, tantomeno ai 'Banana', nel cui novero è inserito dall'Accusa anche il Casella, analogamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti di primo piano del clan dei 'Banana'; al propalato di [OSCURATO:PERSONA], considerato dagli inquirenti esponente di vertice del gruppo degli 'Italiani' e reggente della stessa confederazione, il quale ha dichiarato che Casella non è stato mai coinvolto nelle dinamiche associative; allo stesso modo, vengono in rilievo le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, relazionando in merito ai risultati delle indagini, relative, rispettivamente, al gruppo degli 'Italiani', facente capo a Porcaro, e a quello dei 'Banana', facente capo agli Abbruzzese, non hanno menzionato il Casella tra gli appartenenti a tali contesti associativi. 3. A fronte di ali elementi di novità segnalati dalla Difesa, l'ordinanza impugnata, per un verso, non si è misurata con le dichiarazioni di Barone, Abbruzzese e Bruzzese a proposito della intraneità (da loro negata) del Casella nel gruppo dei 'Banana'; dall'altro, si è limitata a un atteggiamento attendista in merito allo scrutinio di attendibilità delle propalazioni di Porcaro, segnalando sia che, trattandosi di propalazioni molto recenti, esse sarebbero inidonee a essere valorizzate in chiave dimostrativa, sia la mancanza delle necessarie verifiche da parte degli inquirenti in merito alle dichiarazioni collaborative, anche sottolineando la interruzione del percorso collaborativo con revoca del programma di collaborazione. Il tribunale si è, dunque, sottratto allo scrutinio della attendibilità del Porcaro, a cui era tenuto a prescindere dallo stato del percorso collaborativo, risultando del tutto apodittica, in quanto non esplicata, la affermazione che la già riconosciuta sua attendibilità sarebbe venuta meno per effetto della interruzione della collaborazione. 4.Illogica risulta anche l'affermata incongruenza dimostrativa delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che, pur escludendo la vicinanza del Casella al gruppo degli 'Zingari', di cui il propalante era espressione di vertice, lo ha descritto come vicino al gruppo degli 'Italiani', esternazione che, secondo il tribunale distrettuale, collocherebbe comunque il Casella nel più generale contesto associativo di cui si discute. E, tuttavia, al di là del fatto che al Casella è contestato proprio di essere un'espressione dello specifico gruppo dei 'Banana', e, quindi, degli 'Zingari', non spiega l'ordinanza impugnata come si concili la riferita vicinanza del Casella agli 'Italiani' con quanto dichiarato dal Porcaro ( che ha escluso che Casella fosse coinvolto in dinamiche associative) e, in udienza, dal maggiore Sacco, che, come si è detto, non lo ha menzionato tra gli aderenti a tale ultimo gruppo. 5.Parimenti omesso, del tutto immotivatamente, anche il confronto con le dichiarazioni dei testi di p.g., maggiore Sacco e ispettore Bilotta, con riguardo al profilo, segnalato dalla difesa, che essi non hanno menzionato, durante l'esame dibattimentale, il Casella né quale partecipe del gruppo degli 'Italiani' né quale intraneo a quello degli 'Zingari' o dei 'Banana'. 6. Ancora, non può non segnalarsi come si presenti apodittica l'affermazione del pieno coinvolgimento del Casella nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore tra gli Abbruzzese e i parenti della vittima, ruolo di intermediario che egli avrebbe svolto anche in merito al mancato pagamento della partita di droga da parte degli Abbruzzese. 6.1. A proposito del tentato omicidio, a fronte della chiamata in reità da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], valorizzata dal Tribunale, risulta del tutto obliterato il confronto con altre propalazioni, ovvero con quanto dichiarato da Abbruzzese, che ha escluso rapporti illeciti del Casella con lui e i suoi fratelli; da [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto il nome di un altro mediatore ( [OSCURATO:PERSONA]) e ha riferito che l'incontro era avvenuto presso gli 'zingari', non presso l'autocarrozzeria di Casella; così come l'ordinanza ha sorvolato sulla circostanza che Barone, che si è assunto la paternità del tentativo omicidiario, interpellato sull"episodio, non abbia menzionato il Casella. E' chiaro, dunque, che, su tale specifico episodio, che pure viene indicato come elemento di primaria significatività della intraneità del Casella, il Tribunale del riesame si è sottratto al compito di individuare riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Impieri. 6.2. Con riferimento all'altro episodio poc'anzi ricordato, la difesa aveva segnalato le dichiarazioni dell'Abbruzzese, che aveva escluso qualsiasi ruolo del Casella nella trattativa per risolvere il mancato pagamento della droga, e riferito che gli incontri presso l'autodernolizione del Casella si sarebbero svolti senza la sua partecipazione e, comunque, in un periodo successivo in cui il ricorrente non era più proprietario dell'autodemolizione. Anche di tale contributo dichiarativo proveniente dal predetto collaboratore di giustizia manca il dovuto scrutinio critico.• 7. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro sui punti evidenziati, conformandosi al principio di diritto, recentemente espresso dalle Sezioni Unite 'Galati', a tenore del quale, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.(Sez. U., n. 15403 del 30/11/2023 Cc. (dep. 12/04/2024 ) Rv. 286155). P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla
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