CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 34506/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di LOMBARDO, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia ristretto in regime di detenzione domiciliare in esecuzione della pena dell'ergastolo, determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 febbraio 2005. Secondo il Collegio, infatti, non erano stati acquisiti elementi sufficienti a dimostrare il suo «sicuro ravvedimento» ovvero il suo definitivo orientamento verso «valori socialmente condivisi»; né era stato riscontrato alcun interesse al risarcimento delle vittime. 1.1. Con sentenza n. 25605 in data 2 dicembre 2022, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza per vizio di motivazione, essendosi il Tribunale concentrato sull'assenza di iniziative risarcitorie, in realtà non ostativa alla liberazione condizionale, dovendo il «ravvedimento» essere apprezzato nel contesto di una valutazione complessiva del percorso rieducativo, soprattutto ove, come nel caso in esame, il condannato abbia intrapreso una collaborazione con la giustizia, rispetto alla quale dovrebbe considerarsi l'ampiezza del lasso temporale del rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali. 1.2. Con ordinanza in data 24 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha nuovamente rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta nell'interesse di Lombardo. Secondo il Collegio, infatti, il rapporto informativo del Servizio centrale di protezione in data 15 giugno 2022 ha riferito di una condotta sostanzialmente rispettosa delle prescrizioni impostegli, con l'eccezione di due non gravi infrazioni nel 2006; e, tuttavia, non possono ravvisarsi elementi da cui desumere l'abbandono delle scelte criminali, sia con riguardo alla volontà di attenuare le conseguenze del reato, sia in relazione a una completa adesione a valori socialmente condivisi. Ciò in quanto egli svolge attività lavorativa solo dal 2021, non ha mai svolto attività di studio o utili per la società, sintomatici della volontà di compensare quanto causato alla collettività con le sue condotte. Quanto, poi, alla collaborazione con la giustizia, il Collegio ha evidenziato come dalla nota della D.N.A.A. risulti che Lombardo abbia reso dichiarazioni utilmente valutabili solo in due procedimenti, a fronte dei plurimi omicidi dallo stesso commessi. 2. Lombardo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della liberazione condizionale. Il Tribunale non avrebbe considerato l'esistenza di elementi favorevoli indicativi della seria volontà del ricorrente di abbandonare il pregresso stile di vita e di dissociarsi dal sodalizio criminoso di appartenenza, ancorando il giudizio negativo solo sul mancato risarcimento delle vittime e sull'assenza di un serio impegno verso la comunità. Infatti, l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente valorizzato l'attività di collaborazione e la partecipazione all'opera di rieducazione, in esito a un'osservazione pluriennale, già valutate positivamente in occasione della concessione dei permessi premio, della liberazione anticipata e della detenzione domiciliare; né avrebbe adeguatamente considerato il lungo lasso di tempo dalla concessione di tale ultimo beneficio e il suo positivo svolgimento. In questo modo, il Giudice del rinvio avrebbe nuovamente omesso di operare quella valutazione globale e unitaria richiesta dalla sentenza di annullamento, in violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 176 cd. pen. in relazione all'art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991. Il Tribunale sosterrebbe la necessità di un ulteriore periodo di osservazione poiché non vi sarebbe stata prova di effettivo ravvedimento, limitandosi a un laconico rimando al difetto di condotte riparatorie, ovvero a un presupposto non contemplato dalla normativa speciale per i collaboratori di giustizia dettata dai commi 1 e 4 dell'art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991, che consentirebbe loro di beneficiare di misure alternative in deroga alla disciplina ordinaria. In realtà, il ravvedimento sarebbe stato escluso dopo avere il Tribunale condensato in poche righe il percorso di rieducazione del condannato durante l'esecuzione della pena (caratterizzato da una condotta irreprensibile e partecipativa, con puntuale rispetto delle prescrizioni dettate dalla magistratura, dalla fruizione dei permessi premio, della liberazione anticipata e della detenzione domiciliare, con revisione critica della vita anteatta e ottime relazioni intrafamiliari, nonché il personale giudiziario e di polizia, regolare attività lavorativa, pareri favorevoli di GOT - SCP - PNAA). E illogicamente il Tribunale lo avrebbe escluso nonostante il suo precedente riconoscimento in occasione dell'ammissione del condannato ai permessi premio, alla liberazione anticipata e alla detenzione domiciliare e nonostante i 25 anni circa di positiva sperimentazione esterna, che secondo la giurisprudenza di legittimità non consentirebbe il diniego del beneficio adducendo la necessità di un ulteriore periodo di osservazione. Ciò anche tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte di cassazione nel cd. caso Balzerani, secondo cui il «ravvedimento» non può essere individuato nella pretesa modificazione, ideologica e psicologica, della personalità del condannato, connotata interiormente da pentimento, riconoscimento di errori e colpe, riprovazione morale dei delitti commessi, ammissione di colpevolezza, accettazione della condanna e della pena, intima adesione ai valori e ai modelli espressi dall'assetto istituzionale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai contenuti della sentenza rescindente. Sebbene la sentenza rescindente affermi che non può assumere valore determinante l'assenza di iniziative risarcitorie nei confronti della vittima, atteso che l'art. 16-nonies consentirebbe che la liberazione condizionale possa essere riconosciuta al collaboratore anche in deroga alle disposizioni che impongono l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, dovendo il «ravvedimento» essere valutato nel contesto complessivo di un giudizio prognostico nei confronti del detenuto, soprattutto ove, come nel caso in esame, egli abbia da tempo intrapreso una collaborazione con la giustizia (Sez. 1, n. 98152 del 15/02/2008, laghetti, Rv. 239182 - 01), l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il presupposto del «sicuro ravvedimento» implichi comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali la fattiva volontà di eliminare o di attenuare le conseguenze danno del reato, laddove nel caso di specie non sarebbe emerso alcun elemento ulteriore sintomatico di una completa adesione a valori socialmente condivisi. 3. In data 18 aprile 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 7 giugno 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha evidenziato come la disciplina speciale dettata per i collaboratori imponga di riconoscere, nel caso esaminato, il pieno «ravvedimento» del detenuto, tenuto conto dei rilevantissimi progressi registrati, nel corso degli anni, sul piano trattamentale e delle cogenti indicazioni offerte in sede rescindente, rimaste, tuttavia, inosservate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. [OSCURATO:PERSONA] sta espiando la pena dell'ergastolo, determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 febbraio 2005, nel quale sono confluite delle condanne per alcuni omicidi aggravati, per violazione delle leggi sulle armi e per associazione per delinquere di stampo mafioso, commessi dal 1987 al 1990. Egli è stato ammesso, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 15 luglio 2003, alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991. Detta misura alternativa è, dunque, in esecuzione da oltre 20 anni, cui devono aggiungersi le ulteriori riduzioni di pena per effetto della concessione della liberazione anticipata. Recentemente, come detto, Lombardo ha chiesto l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale. 3. La concessione di tale misura ai collaboratori di giustizia, come ricordato dalla sentenza rescindente, presuppone, ai sensi dell'art. 16-nonies, commi 3 e 4, legge n. 82 del 1991, che l'istante abbia espiato una parte della pena - pari a un quarto della frazione detentiva in caso di condanna alla reclusione e a dieci anni in caso di condanna all'ergastolo -, che sia acquisita la prova del ravvedimento del condannato e che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Inoltre, sempre con riferimento alla medesima categoria di condannati, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la facoltà di ammissione al beneficio in parola anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito del «ravvedimento» (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504 - 01), la cui nozione presuppone il completamento del percorso di rieducazione, idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una futura conformazione del soggetto al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato. A tal fine, è stato affermato che il relativo giudizio deve essere articolato a partire dal complesso dei comportamenti concretamente esteriorizzati dal condannato durante l'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare, in termini quantomeno di elevata probabilità, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico circa la conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 - 01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183 - 01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, Rv. 242900 - 01). Come già affermato in occasione del precedente annullamento, nell'ambito di siffatta valutazione non può assumere valore determinante l'assenza di iniziative risarcitorie nei confronti della vittima, dal momento che il citato art. 16-nonies, nel prevedere la concessione in deroga alle disposizioni ordinarie a beneficio del collaboratore, intende riferirsi anche al requisito previsto dal quarto comma dell'art. 176 cod. pen., che prescrive l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (in termini Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01). Su tali premesse è stato affermato che l'assenza di iniziative risarcitorie non possa ritenersi ostativa alla concessione della liberazione condizionale, essendo necessario compiere un complessivo giudizio prognostico, soprattutto nel caso in cui il condannato abbia intrapreso una risalente condizione di collaboratore di giustizia (Sez. 1, n. 98152 del 15/02/2008, laghetti, Rv. 239182 - 01), all'uopo valorizzando l'ampiezza del lasso temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali (Sez. 1, 9887 del 1/02/2007, Pepe, Rv. 235796 - 01; Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, in motivazione). 4. Nel caso qui esaminato, la motivazione posta a fondamento del nuovo provvedimento di rigetto non è stata emendata dai vizi che erano già stati rilevati in occasione del precedente pronunciamento. In maniera ancora una volta illogica, il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto dell'esistenza di elementi certamente indicativi di una ormai matura volontà di lasciarsi alle spalle il precedente stile di vita e di rompere i legami con il sodalizio mafioso di provenienza, asseverato da una attività di collaborazione risalente a oltre vent'anni or sono, ha finito sostanzialmente per ribadire il precedente rigetto sulla scorta dei medesimi elementi e, in particolare, alla stregua dell'assenza di iniziative risarcitorie o di altre attività in favore della collettività offesa dai reati. E ciò illogicamente obliterando, accanto a una serie di circostanze di indubbio valore prognostico contraddittoriamente enunciate dal Tribunale (quali: la presenza di una costante progressione trattamentale, con l'ammissione dapprima ai permessi premio e, quindi, alla detenzione domiciliare; la fruizione della liberazione anticipata per moltissimi anni; la condotta regolare e rispettosa del programma di protezione e dei connessi obblighi prescrittivi), la stessa condizione di collaboratore, indicativa di una volontà di rompere definitivamente i legami con il contesto criminale di provenienza. Quanto, poi, alla circostanza che Lombardo svolga attività lavorativa soltanto dal 2021, essa viene riportata dal Tribunale senza essere in alcun modo contestualizzata, ossia senza che se ne pongano in luce le ragioni in rapporto al percorso intrapreso, deducendosi apoditticamente dal mero fatto storico una valutazione negativa che avrebbe necessitato una ben più approfondita disamina. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] Annulla il