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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 04392/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34383/2018 R.G. proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore , -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 1 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 692/2018, depositata il 29 maggio 2018 della Corte d’Appello di Lecce, RG 1773/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’attuale controricorrente, dipendente dell’ I.N.P.S. , partecipò alla selezione bandita nel 2008 per la copertura di 85 posti di categoria C3 con previsione della decorrenza degli effetti per i vincitori dal 31.12.2006.

In base all’esito della selezione venne approvata la graduatoria con determina del 20.2.2009ed essolavoratore era risultato vincit ore .

A seguito di contenzioso proposto da altri partecipanti alla selezione, con successiva determina P23/543/11 del 7 . 11 .20 11 , la graduatoria finale venne variata e al lavoratore venne revocato l’inquadramento nella categoria C3 con la decorrenza indicata nel bando, con la conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Detta posizione C3 veniva poi riassegnata al lavoratore solo a fardata dal 31 dicembre 2009.

2. Il lavorat ore si rivolse quindi al Tribunale di Lecce , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella categoria C3 a far tempo dal 31.12.2006 e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme indebitamente recuperate sulle maggiori retribuzioni nel frattempo versate.

Instaurato il contraddittorio (anche nei confronti de l controinteressato all’accoglimento della domanda), il Tribunale respinse la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria superiore, ritenendo legittimo il comportamento ottemperante assunto dall’Amministrazione in ragione delle decisioni del giudice 3 amministrativo, ma accolse quella di condanna dell’ INPS alla restituzione delle differenze retributive indebitamente trattenute in concomitanza dell'inquadramento nella categoria C 3, in ragione delle mansioni superiori svolte.

3. La Corte di Appello di Lecceha rigettato l’impugnazione dell’INPS.

4. Contro la sentenza della C orte d’appello l ’ INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi.

5. Il lavora tore si è difes o con controricorso e ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che,come peraltro, è pacifico tra le parti (si veda pag. 3 del controricorso del lavoratore, pag. 2 del ricorso e pag. 2 della sentenza di appello), la domanda di inquadramento nella categoria C3 a far data dal 31 dicembre 2006 è stata rigettata dal Tribunale con statuizione su cui il lavoratore non risulta aver fatto appello (pag. 3 del controricorso in cui si dà atto dell’appello proposto solo dall’INPS, pag.3 della sentenza di appello in cui si dà atto del solo appello dell’INPS), venendosi così a formare giudicato interno.

In appello è stato devolutadall’INPS la statuizione relativa alla propria condanna alla restituzione delle differenze retributive trattenute in relazione al periodo in cui il lavoratore era stato inquadrato in cat.

C3.

2. Con il primomotivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ovvero in particolare degli artt. 1362 e seguenti, anche in riferimento agli articoli 6, 9, 11, 12, 13 del CCNL Enti pubblici non economici e relativo allegato, nonché degli artt. 52 e 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, (art. 360, n.3, cod. proc. civ.), in relazione alla violazione dei principi di cui all'articolo 111 Cost., ed inparticolare del comma 7, in una lettura integrata con l'articolo 6 della CEDU.

3. Con ilsecondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, dell’art. 2697, cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. civ.) in relazione in relazione alla violazione dei principi di cui all'articolo 111 Cost., ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l'articolo 6 della CEDU.

4. I suddetti motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, perché concorrono, nella sostanza, a suffragare la medesimadoglianza.

Con gli stessi si censura la statuizione della Corte di appello secondo cui alla progressione economica all'interno dell'area (C3) corrisponde il riconoscimento di un maggior livello di professionalità rispetto a quello iniziale o immediatamente precedente alla posizione

3. Ed a tale livello di maggiore professionalità attestato nella graduatoria iniziale, cui seguì l'attribuzione della posizione C 3, doveva necessariamente corrispondere l'affidamento di compiti di adeguato rilievo.

In questa ottica, dall'attribuzione formale della posizione C3 non può che derivare la presunzione dell’espletamento di mansioni di maggiore impegno e rilievo nell'ambito del processo produttivo dell'Area di appartenenza.

Pertanto, era onere dell'INPS dimostrare e allegare che nel periodo in questione.

All'appellante fossero state attribuite funzioni operative riconducibili da un livello di professionalità inferiore a quello formalmente assegnato.

L’INPS prospettache, si era in presenza di una procedura di selezione per la mera progressione economica C3 , dall’originaria assegnazione della suddettaprogressione C3 (poi annullata) non poteva certamente derivare la “ presunzione ” dell’espletamento di mansioni di maggior impegno e rilievonel periodo 31 dicembre 2006-31 dicembre 2009in contestazione (pag. 7 del ricorso).

La Corte d’Appello nel riconoscere al lavoratore le differenze retributive tra la posizione C2 e la posizione C 3 dell'Area C per l'ambito temporale stabilito nella sentenza del Tribunale, sulpresupposto del “teorico”svolgimento di mansioni superiori per il periodo dedotto in giudizio: a)da un lato non ha considerato che il nuovo sistema di classificazione del personale dell’INPS introdotto con il CCNL 2006-2009 è strutturato su tre macroaree A, B, C, nel cui ambito le attività e le prerogative e le connesse responsabilità sono omogenee per tutto il personale facente parte dell’Area; b) d’altra parte, non ha fatto buon governo della normativa di cui al CCNL Enti pubblici non economici 2006 - 2009, sottoscritto in data 1 ottobre 2007 e applicabile nella specie, a n che laddove ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive in contestazione sulla base di un periodo di “teorico” di svolgimento delle mansioni superiori ( 31 dicembre 2006 - 31 dicembre 2009), senza considerare non solo che tale svolgimento, come regola generale, d e ve essere se mpre effettivo ma soprattutto che, nella specie, lo svolgimento delle mansioni superiori non poteva configurarsi neppure in via ipotetica perché la selezione – bandita nel 2008 con effetto giuridico 31 dicembre 2006-− si è conclusa con la determina 21 settembre 2009, di approvazione della graduatoria e la retrodatazione degli effetti non poteva verificarsi prima della pubblicazionedella graduatoria.

5. Imotivi sono fondati.Come rilevato dal ricorrente, il CCNL 2006-2009 Enti pubblici non economici, all’art. 6 sancisce , in particolare: “ Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C” (comma1).

“Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima.

Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A) del presente CCNL” (comma2) .

“Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.4.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigettando la domanda introduttiva del giudizio” (comma 6).

In ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità richieste per l’inquadramento in ciascuna Area, la declaratoria (declaratorie delle aree) allegata al suddetto CCNL descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso alle Aree, superando le precedenti diversificazioni all’interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate.Se si raffronta il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all'esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, si può rilevare che la tornata contrattuale in esame 2006/2009 ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione novellata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo “sviluppo professionale”.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)”.

L’art. 52 cit. assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103, cod. civ. (ex aliis, Cass., n. 11503 del 2022, 29624 del 2019 e giurisprudenza richiamata).

Dunque, erroneamentela Corte d’Appello ha assimilato la progressionenell’Area (da C2 a C3) allo svolgimento di mansioni di maggior livello professionale attribuendo al datore di lavoro un onere della prova che non trova riscontro nella contrattazione collettiva, tanto più che alla stessa contrattazione così come al d.lgs. n. 165 del 2001 è estraneo il concetto di svolgimento “teorico” di mansioni superiori che oltretutto, nella specie, è stato riconosciuto per un periodo di tempo individuato facendo riferimento alla retrodatazione degli effetti previsti nel bando che però non poteva considerarsi operativa prima della pubblicazione della graduatoria finale.

Deve essere sottolineato che l a Corte d’appello , nel ricostruire la vicenda, non ha considerato che l’INPS ha dovuto procedere all’annullamento della originaria graduatoria per dare esecuzione ad un giudicato del Consiglio di Stato formatosi a seguito di contenzioso proposto da altri partecipanti alla selezione.

Ciò ha fatto in autotutela, ai sensi dell'art. 21-noviesdella legge n. 241 del 1990, esercitata in modo corretto nei tempi e nella forma.

L’annullamento in autotutela travolge tutti gli atti conseguenti, sicchè, come affermato anche da questa Corte,se una simile situazione si verifica con riferimento ad un concorso pubblico o ad una selezione (come quella in oggetto) si determina la nullità originaria, rilevabile anche d'ufficio, sebbene accertata successivamente, anche del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso o della selezione in oggetto(vedi: Cass. 17/01/2022, n. 1307 ).

Pertanto, in radice, non si poteva porre alcuna questione di esecuzione di atti nulli, in quanto come è noto quod nullum est nullum producit effectum.

Per le suesposte ragioni, l a sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, disponendosi il rigetto della domanda originaria del lavorat ore, per come residua in questa sede, di restituzione delle somme detratte dall’INPS corrispondenti alla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione spettante alla categoria C3 e quanto realmente spettante sulla base della categoria inferiore di provenienza, nel periodo 31 dicembre 2006-31 dicembre 2009.

6. La soccombenza alterna sulle domande proposte dal lavoratore – in parte accolte e in parte respinte nel corso dei giudizi di merito – e la sostanziale novità delle questioni esaminate giustificano l ’ integrale compensazione del le spese legali per l’intero processo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del lavoratore, per come residua in questa sede, di restituzione delle somme detratte dall’INPS corrispondentialla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione spettante alla categoria C3 e quanto realmente spett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34383/2018 R.G. proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore , -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 1 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 692/2018, depositata il 29 maggio 2018 della Corte d’Appello di Lecce, RG 1773/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’attuale controricorrente, dipendente dell’ I.N.P.S. , partecipò alla selezione bandita nel 2008 per la copertura di 85 posti di categoria C3 con previsione della decorrenza degli effetti per i vincitori dal 31.12.2006. In base all’esito della selezione venne approvata la graduatoria con determina del 20.2.2009ed essolavoratore era risultato vincit ore . A seguito di contenzioso proposto da altri partecipanti alla selezione, con successiva determina P23/543/11 del 7 . 11 .20 11 , la graduatoria finale venne variata e al lavoratore venne revocato l’inquadramento nella categoria C3 con la decorrenza indicata nel bando, con la conseguente richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito. Detta posizione C3 veniva poi riassegnata al lavoratore solo a fardata dal 31 dicembre 2009. 2. Il lavorat ore si rivolse quindi al Tribunale di Lecce , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella categoria C3 a far tempo dal 31.12.2006 e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme indebitamente recuperate sulle maggiori retribuzioni nel frattempo versate. Instaurato il contraddittorio (anche nei confronti de l controinteressato all’accoglimento della domanda), il Tribunale respinse la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria superiore, ritenendo legittimo il comportamento ottemperante assunto dall’Amministrazione in ragione delle decisioni del giudice 3 amministrativo, ma accolse quella di condanna dell’ INPS alla restituzione delle differenze retributive indebitamente trattenute in concomitanza dell'inquadramento nella categoria C 3, in ragione delle mansioni superiori svolte. 3. La Corte di Appello di Lecceha rigettato l’impugnazione dell’INPS. 4. Contro la sentenza della C orte d’appello l ’ INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi. 5. Il lavora tore si è difes o con controricorso e ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che,come peraltro, è pacifico tra le parti (si veda pag. 3 del controricorso del lavoratore, pag. 2 del ricorso e pag. 2 della sentenza di appello), la domanda di inquadramento nella categoria C3 a far data dal 31 dicembre 2006 è stata rigettata dal Tribunale con statuizione su cui il lavoratore non risulta aver fatto appello (pag. 3 del controricorso in cui si dà atto dell’appello proposto solo dall’INPS, pag.3 della sentenza di appello in cui si dà atto del solo appello dell’INPS), venendosi così a formare giudicato interno. In appello è stato devolutadall’INPS la statuizione relativa alla propria condanna alla restituzione delle differenze retributive trattenute in relazione al periodo in cui il lavoratore era stato inquadrato in cat. C3. 2. Con il primomotivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ovvero in particolare degli artt. 1362 e seguenti, anche in riferimento agli articoli 6, 9, 11, 12, 13 del CCNL Enti pubblici non economici e relativo allegato, nonché degli artt. 52 e 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, (art. 360, n.3, cod. proc. civ.), in relazione alla violazione dei principi di cui all'articolo 111 Cost., ed inparticolare del comma 7, in una lettura integrata con l'articolo 6 della CEDU. 3. Con ilsecondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, dell’art. 2697, cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. civ.) in relazione in relazione alla violazione dei principi di cui all'articolo 111 Cost., ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l'articolo 6 della CEDU. 4. I suddetti motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, perché concorrono, nella sostanza, a suffragare la medesimadoglianza. Con gli stessi si censura la statuizione della Corte di appello secondo cui alla progressione economica all'interno dell'area (C3) corrisponde il riconoscimento di un maggior livello di professionalità rispetto a quello iniziale o immediatamente precedente alla posizione 3. Ed a tale livello di maggiore professionalità attestato nella graduatoria iniziale, cui seguì l'attribuzione della posizione C 3, doveva necessariamente corrispondere l'affidamento di compiti di adeguato rilievo. In questa ottica, dall'attribuzione formale della posizione C3 non può che derivare la presunzione dell’espletamento di mansioni di maggiore impegno e rilievo nell'ambito del processo produttivo dell'Area di appartenenza. Pertanto, era onere dell'INPS dimostrare e allegare che nel periodo in questione. All'appellante fossero state attribuite funzioni operative riconducibili da un livello di professionalità inferiore a quello formalmente assegnato. L’INPS prospettache, si era in presenza di una procedura di selezione per la mera progressione economica C3 , dall’originaria assegnazione della suddettaprogressione C3 (poi annullata) non poteva certamente derivare la “ presunzione ” dell’espletamento di mansioni di maggior impegno e rilievonel periodo 31 dicembre 2006-31 dicembre 2009in contestazione (pag. 7 del ricorso). La Corte d’Appello nel riconoscere al lavoratore le differenze retributive tra la posizione C2 e la posizione C 3 dell'Area C per l'ambito temporale stabilito nella sentenza del Tribunale, sulpresupposto del “teorico”svolgimento di mansioni superiori per il periodo dedotto in giudizio: a)da un lato non ha considerato che il nuovo sistema di classificazione del personale dell’INPS introdotto con il CCNL 2006-2009 è strutturato su tre macroaree A, B, C, nel cui ambito le attività e le prerogative e le connesse responsabilità sono omogenee per tutto il personale facente parte dell’Area; b) d’altra parte, non ha fatto buon governo della normativa di cui al CCNL Enti pubblici non economici 2006 - 2009, sottoscritto in data 1 ottobre 2007 e applicabile nella specie, a n che laddove ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive in contestazione sulla base di un periodo di “teorico” di svolgimento delle mansioni superiori ( 31 dicembre 2006 - 31 dicembre 2009), senza considerare non solo che tale svolgimento, come regola generale, d e ve essere se mpre effettivo ma soprattutto che, nella specie, lo svolgimento delle mansioni superiori non poteva configurarsi neppure in via ipotetica perché la selezione – bandita nel 2008 con effetto giuridico 31 dicembre 2006-− si è conclusa con la determina 21 settembre 2009, di approvazione della graduatoria e la retrodatazione degli effetti non poteva verificarsi prima della pubblicazionedella graduatoria. 5. Imotivi sono fondati.Come rilevato dal ricorrente, il CCNL 2006-2009 Enti pubblici non economici, all’art. 6 sancisce , in particolare: “ Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C” (comma1). “Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A) del presente CCNL” (comma2) . “Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.4. In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigettando la domanda introduttiva del giudizio” (comma 6). In ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità richieste per l’inquadramento in ciascuna Area, la declaratoria (declaratorie delle aree) allegata al suddetto CCNL descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso alle Aree, superando le precedenti diversificazioni all’interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate.Se si raffronta il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all'esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, si può rilevare che la tornata contrattuale in esame 2006/2009 ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione novellata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo “sviluppo professionale”. Ed infatti, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)”. L’art. 52 cit. assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103, cod. civ. (ex aliis, Cass., n. 11503 del 2022, 29624 del 2019 e giurisprudenza richiamata). Dunque, erroneamentela Corte d’Appello ha assimilato la progressionenell’Area (da C2 a C3) allo svolgimento di mansioni di maggior livello professionale attribuendo al datore di lavoro un onere della prova che non trova riscontro nella contrattazione collettiva, tanto più che alla stessa contrattazione così come al d.lgs. n. 165 del 2001 è estraneo il concetto di svolgimento “teorico” di mansioni superiori che oltretutto, nella specie, è stato riconosciuto per un periodo di tempo individuato facendo riferimento alla retrodatazione degli effetti previsti nel bando che però non poteva considerarsi operativa prima della pubblicazione della graduatoria finale. Deve essere sottolineato che l a Corte d’appello , nel ricostruire la vicenda, non ha considerato che l’INPS ha dovuto procedere all’annullamento della originaria graduatoria per dare esecuzione ad un giudicato del Consiglio di Stato formatosi a seguito di contenzioso proposto da altri partecipanti alla selezione. Ciò ha fatto in autotutela, ai sensi dell'art. 21-noviesdella legge n. 241 del 1990, esercitata in modo corretto nei tempi e nella forma. L’annullamento in autotutela travolge tutti gli atti conseguenti, sicchè, come affermato anche da questa Corte,se una simile situazione si verifica con riferimento ad un concorso pubblico o ad una selezione (come quella in oggetto) si determina la nullità originaria, rilevabile anche d'ufficio, sebbene accertata successivamente, anche del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso o della selezione in oggetto(vedi: Cass. 17/01/2022, n. 1307 ). Pertanto, in radice, non si poteva porre alcuna questione di esecuzione di atti nulli, in quanto come è noto quod nullum est nullum producit effectum. Per le suesposte ragioni, l a sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, disponendosi il rigetto della domanda originaria del lavorat ore, per come residua in questa sede, di restituzione delle somme detratte dall’INPS corrispondenti alla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione spettante alla categoria C3 e quanto realmente spettante sulla base della categoria inferiore di provenienza, nel periodo 31 dicembre 2006-31 dicembre 2009. 6. La soccombenza alterna sulle domande proposte dal lavoratore – in parte accolte e in parte respinte nel corso dei giudizi di merito – e la sostanziale novità delle questioni esaminate giustificano l ’ integrale compensazione del le spese legali per l’intero processo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del lavoratore, per come residua in questa sede, di restituzione delle somme detratte dall’INPS corrispondentialla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione spettante alla categoria C3 e quanto realmente spett
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