CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte Civile: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] GloriaMuscarella; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alle statuizioni in punto di risarcimento del danno e riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva, con estensione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 15 m a rzo 202 1 , che condannava [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratrice unica e socia unica fino alla data del 27aprile 2 0 15 , di ce ssione del l’intera quota sociale a [OSCURATO:PERSONA], senza pagamento di corrispettivo, ealla data del 7 maggio 2015, giorno in cui si dimetteva dalla carica di amministratrice unica, nominandoRigon [OSCURATO:PERSONA],e Sn enghi [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coamministratore di fatto, della E-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padovadel 18 novembre 201 5 , alla penaritenuta di giustizia , per i l reat o di bancarotta fraudolenta patrimoniale , per avere distrattotutte le attività della fallita, merci, arredi, attrezzature, rapporti con dipendenti e fornitori, esistenti presso l’unità locale di Padova, [OSCURATO:PERSONA] n.23/F, mediante la costituzione della società I [OSCURATO:SOCIETA]., con medesima insegna, oggetto sociale e sede legale della fallita e nuova unità locale in Vigonza, via Venezia n.85, e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottrattoo distrutto con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, il libro giornale, il libro inventari relativo agli anni 2014 e 2015 ed il libro cespiti, con l’aggravante di cui all’art.219, comma 2, n.1, L.F.per avere commesso più fatti di bancarotta. 2.Gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenzadi appello. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato aquattro motivi. 3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in punto di responsabilità penale per entrambi i reati in contestazione. Si duole della motivazione per relationem con riguardo alla bancarotta patrimoniale,e del mancato confront o con le specifiche censure contenute nell’atto di appello,supportate da documentazione in atti, non affrontate neanche dalla sentenza di primo grado, circa la ontologica diversità della attività delle due società (commercio all’ingrossoe commercio al minuto),della clientela, dei fornitori , delle sedi operative per l’esercizio dell’attività commerciale, e della sede legale e, quanto alla dipendente [OSCURATO:PERSONA], delle dimissioni dalla fallita e della successiva assunzione da parte della società di nuova costituzione. Con riguardo alla denominazione e all’insegna,con cui sarebbe stata nota la fallita,ed utilizzata da I [OSCURATO:SOCIETA]., non si sarebbe tenuto conto che la fallita non aveva alcuna insegna e che, la pubblic ità, sul proprio sito, dell’apertura dello show-room I [OSCURATO:SOCIETA], riguardava un breve periodo di tempo. Con riguardo alla distrazionedi beni strumentali e attrezzature, oggetto della fattura di vendita n.124 del 15 aprile 2015 , si deduce manifesta illogicità della motivazione, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle censure difensive e non si chiariscela ragione della individua zione degli indici della fittiz ietà della cessione . Si deduce la manifesta illogicità delle sentenze di merito, con riguardo al materiale elettronico (PC, stampanti, centralino), non compreso nella fattura di vendita, ritenuto appartenerealla fallita, in mancanza di elementi, sulla base della successione tra le due società e della mancanza di prova di diversa provenienza. Con riguardo alla esistenza di un magazzino della fallita , la motivazione sarebbe manifestamente illogica, non si confront a con l’atto di appello e non escludeche tali beni siano stati venduti presso il negozio I [OSCURATO:SOCIETA]. Con riguardo alla distrazione deibeni in magazzino, che la Corte d’appell o esclude possa attribuirsi alla testa di legno [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non si confronterebbecon l’atto di appello circa il rilascio del locale a seguito di sfratto. Le sentenze di merito non avrebbero motiva to c on riguardo ai rapporti con dipendenti e fornitori. Si deduce difetto di motivazione,con riguardo alla trattativa per la vendita delle quote della fallita a persona presentata da [OSCURATO:PERSONA], nonché mancato confrontocon le censure contenute nell’atto di appello sull a figura di [OSCURATO:PERSONA] . 3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione alla commissione delreato di bancarotta fraudolenta documentale in data antecedente alla cessione delle quote e alla nomina del nuovo amministratore. Quanto alla finalità fraudolenta della sparizione della contabilità, l’affermazione sarebbe assertiva , dedotta sulla base dell’esito negativo del pignoramento del 10 marzo 2015, e non consentirebbe di compiere alcuna valutazione circa lo svuotamento della società , e alla consegna al nuovo amministratore, che agiva per conto di soggetto terzo, dibeni e documentazione contabile,e della imputabilità allo stesso della condotta contestata. 3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vi olazione di legge e correlati vizi motivazionali,in punto di quantificazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche, con riguardo agli elementi dedotti dalla difesa (incensuratezza, corretto comportamento processuale, parziale risarcimento del danno nella misura di euro 1.316,53, di cui si è allegata documentazione,comportamento successivo ai fatti). 3.4Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge , in relazione al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ex art. 219 co. 3 L. Fall.,in punto di individuazione del danno ostativo al riconoscimento, nella specienon provato. 4. L’imputato SnenghiLuigi [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a seimotivi. 4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio dimancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della E-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Si duole dell’utilizzo della motivazione perrelationem, che si limita a richiamare le argomentazioni del giudice di prime cure, e non siconfronta con le doglianze difensive, sulla qualifica di responsabile commerciale della società, confermatanel corso della istruttoria dibattimentaledai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che interloquivano solo con la parte commerciale, rivestita da [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle prove documentali. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali,in relazione all’art.133 cod. pen., in punto di quantificazione della pena. L a Corte di merito non avrebbe tenuto conto del comportamento tenuto dall’imputato dall’epoca della asserita consumazione del reato ad oggi, della prova dell’avvenuto risarcimento del danno, di cui è stata allegata documentazione, della copia ISEE del nucleo familiare, della attestazione di partecipazione NASPI e del contatto avuto con la LILT di Padova. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, che non valorizzail comportamento processuale, l’avvenuto risarcimento del danno, la copia ISEE del nucleo familiare, l’attestazione di partecipazione NASPI e il contatto avuto con la LILT di Padova, rappresentando di versare in evidenti difficoltà economiche. 4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali,in relazione agli artt.216 L.F. e 28 cod. pen.,in punto di applicazione delle pene accessorie e della interdizione temporanea dai pubblici uffici. 4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in punto di quantificazione dell’entità del risarcimento del danno e di provvisionale, nonché erronea applicazione di legge, in punto di revoca della costituzione di parte civile e del conseguente annullamento delle statuizioni civilidella sentenza di primo grado per effetto della avvenuta revoca di tale costituzione con comunicazione PEC del 2settembre 2024 e del mancato deposito delle conclusioni scritte. 4.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in punto di rigetto della richiesta di riduzione di un terzo della pena finale per la richiesta di rito abbreviato condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2.Va, preliminarmente, rilevato che il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rinuncia al mandatodifensivo in data 7 novembre 2025. Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità, anche se la richiesta di trattazione orale si stata accolta ( Sez. 3, Sentenza n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, Rv. 270633 –01; Sez. 2, Sentenza n. 29574 del 07/07/2022,Rv. 283682 – 01 ). Nella specie, la comunicazione della rinuncia al mandato è successiva alla notificazione dell’avviso della udienza de l 5 novembre 2025 , comunicato il 6/11/2025. 3.Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994,Scauri, Rv. 197497 ; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 –01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello. Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. Tanto premesso, nel caso in esame, l'integrazione delle motivazioni non è ammissibile, in quanto la Corte d'appello , a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare con riguardo alla posizione di entrambi iricorrenti su tutte le distrazioni contestate nei capi 1) e 2). In ordine allequestioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimentodegli appelli. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01). 4. Ilprimo e secondo motivo d el ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sono fondat i . La Corte di appello ha sottolineato il ruolo della imputata di amministratore, all’interno della compagine sociale,nonché la consapevole zza della stessa per le operazioni attuate al fine di porre in essere le due ipotesi di bancarottafraudolenta, richiamando genericamente la tempistica dei singoli eventi, culminati nellanomina ad amministratore della società di RigonLino, persona senza fissa dimora e priva della minima esperienza in ambito imprenditoriale. Sul punto, la motivazione non appare congrua in quanto la Corte d’appello non ha argomentato sulle specifiche condotte concorsuali distrattive imputabili alla ricorrente. Con riguardo alla bancarotta fraudolenta di cui al capo 1), la Corte d’appello, con motivazione carente e non sufficientemente congrua, si limita ad effettuare un generico richiamo allaricostruzione dei fatti e alla corretta valutazione d elle prove acquisite, operata dal giudice di prime cure. Nella specie, la Corte territoriale non si confronta con le censure contenute nell’atto di appello , secondo cui la società “I [OSCURATO:SOCIETA]” sarebbe ontologicamente diversa dalla fallita “E [OSCURATO:PERSONA]”,che svolgeva attività di commercio all’ingrosso, mentre l’altra, attività di commercio al minuto, con clientela diversa, diversi fornitori, sedi operative diverse per l’esercizio dell’attività commerciale, diversa sede legale,se non con un generico richiamo alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. Parimenti, la Corte di merito non si confronta con la specifica censura secondo cui la società I [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe proseguito l’attività della fallita, in quantotale società si occupava della vendita al minuto di prodotti diversi da quelli che quest’ultimaproponeva ad una diversa clientela imprenditoriale Con riguardo alla identità della dipendente [OSCURATO:PERSONA], passata dalla E -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito non si confronta con il motivodi appello, che sottolinea che il passaggio non è avvenuto senza soluzione di continuità bensì preceduto dalle dimissioni dalla fallita,cui seguiva la successiva assunzione da parte della società di nuova costituzione. Quanto alladenominazione e all’identità dell’insegna, con cui sarebbe stata nota la fallita ed utilizzata da I [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito non si confronta con la specifica censurasecondo cuila fallita non aveva alcuna insegna e che solo per un breve periodo di tempo aveva pubblicizzato nel proprio sito la prossima apertura dello show-room I [OSCURATO:SOCIETA]. Con riguardo alla distrazione di beni strumentali e attrezzature, oggetto della fattura di vendita n.124 del 15.04.2015, la motivazione è del tutto carente. A fronte dellaspecifica censura sulla sussistenza della distrazione , la Corte di merito non chiarisce la ragione per cui sono stati individuati quali indici della fittizietà della cessione dei beni della fallita una serie di circostanze, quali: la mancanza di una ricevuta del pagamento in contanti della somma residua, che comporterebbe la fittizietà della cessione, a fronte del maggiore pagamento documentato con assegni pari ad euro 8.300; le ritenute implicazioni sulla congruità del prezzo della vendita dei beni, indicato in fattura, della posizione di conflitto di interessi della ricorrente, amministratrice di entrambe le società; il versamento dell’assegno circolare di euro 4.500, che precedeva di una settimana l’emissione della fattura; il mancato rinvenimento dei beni, oggetto della fattura di vendita, nei locali dove operava la fallita alla data del 10.03.2015, di esecuzione del pignoramento mobiliare negativo; la mancata monetizzazione con prelievi contanti del denaro versato mediante assegni. Con riguardo alla distrazione del materiale elettronico (PC, stampanti, centralino), non compreso nella fattura di vendita, la Corte di merito non risponde alla specifica censura secondo cui, in mancanza di elementi comprovanti l’appartenenza alla fallita, si è fatto ricorso alla deduzione sulla base della ritenuta successione tra le due società e della mancanza di prova di una diversa provenienzadi una parte del materiale oggetto del sequestro preventivo, in data 12gennaio 2016 , presso il negozio “I M agazzini della Luce” . Con riguardo alla esistenza di un magazzino della fallita, la motivazione non si confronta e non risponde alle specifiche censure contenute nell’atto di appello, che deduce la manifesta illogicità della sentenza del Tribunale in relazione agli indicidella distrazione: -quanto al valore dell’attivo della società al 31 dicembre 20 1 3 pari ad euro 512.172, e di unmagazzino del valore di circa 500.000 euro, sulla cui circostanza la Corte di merito omette di pronunciare, come non risponde alla specifica deduzione secondo cui la società, per il rifiuto del rinnovo dei fidi bancari e la pretesa dei fornitori di pagamenti immediati, provvedeva all’acquisto di prodotti solo dopo aver realizzato l’incasso anticipato dal cliente finalecui venivano subito consegnati,e, dunque, sulla sussistenza originaria di ingenti riserve di magazzino, acquisite, non pagate e distratte, in carenza di giustificazioni circa la loro destinazionea fronte dell’assenza di indicazioni dal passivo del fallimento circa la insinuazioni di fornitori riferibili al magazzino; -quanto al l’insinuazione al passivo fallimentare del fornitore Toshiba per l’importo di euro 156.558, la Corte d’appello non si confronta con la specifica censura circa il carattere neutr o della circostanza, perché il debito pot eva riguardare beni diversi, acquisiti e venduti in una fase precedente,nonché una fornitura di materiale risultato difettoso, che aveva ingenerato anche una controversia civile tra le due imprese,che era stato necessario sostituire, e dunque sulla esistenza di un magazzinosottratto alla fallita, di cui sarebbe indice tale insinuazione; -quanto alla sparizione della documentazione contabile, la Corte d’appello non risponde alla specifica censura secondo cui i l Tribunale non avrebbe tenuto conto che la documentazione relativa ai rapporti con i fornitori, in particolare i partitari fornitori dal 2010 al 2015, era stata consegnata,e il curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ne aveva la disponibilità, e che la omessa consegna riguardava solo il libro giornale, il libro cespiti e i partitari clienti, e che era , pertanto , possibil e una puntuale verifica della consistenza del magazzino , difettando dunque il dolo specifico necessario per integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica. La Corte territoriale non chiarisce, dunque , se per determinare l’esatta consistenza del magazzino fossero sufficienti i partitari dei fornitori o se, per aggiornare le differenze tra entrate ed uscite dei singoli beni, fossero necessari anche il libro giornale, il libro cespiti, i partitari clienti, oltre all’inventario aggiornato. Con riguardo alla distrazione deibeni in magazzino, la Corte d’appello non si confronta con la specifica deduzione dimanifesta illogicità della motivazione, che esclude la possibilità di attribuire la condotta distrattiva a [OSCURATO:PERSONA], subentrato quale amministratore della società alla ricorrente, e ritenutotesta di legno, perché prima del suo subentro, il 10.03.2015, nei locali utilizzati dalla società non vi era nulla. La Corte di merito non risponde alla specifica censura che riconduce l’assenza dei beni strumentali dailocali della ‘E [OSCURATO:PERSONA]’ al l ’ intervenuto sfratto . Parimenti, la sentenza impugnatanon si pronuncia sulla specifica censura in relazione alla distrazione di rapporti con dipendenti e fornitori. La Corte di merito non si confronta con la specifica censura sul tema del la trattativa per la vendita delle quote della fallita a persona presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale si è ritenuto indice dello scopo fraudolento della cessione il fatto che si trattasse di persona senza fissa dimora, senza alcuna storia imprenditoriale, che in passato aveva lavorato come giardiniere presso l’abitazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] che , in sede di SIT del 13.01.2020,aveva dichiarato di avere acquistato le quote sociali su richiesta di un terzo soggetto,di origine cinese, dietro promessa di compenso mai corrisposto , per l’assunzione della carica di amministratore. La Corte d’appello non si sarebbe confrontata con le censure, contenute nell’atto di appello,sulle vicende che avevano condotto alla cessione delle quote della fallita a favore di [OSCURATO:PERSONA] (ragioni fiscali della mancanza di residenza, allegazione di contratto di affitto e ricevuta di pagamento canoni, nuova residenza in Vigonza, pregressa attività lavorativa svolta a servizio di [OSCURATO:PERSONA],vent’anni prima), che operava per conto di un soggetto di origine cinese, interessato all’acquisizione dell’importante pacchetto clienti, comprensivo di oltre 3.000 aziende. Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d’appello non si confronta con la specifica censura, contenuta nell’atto di appello, sulla assenza di prova della riconducibilità dello spoglio della fallita e della distruzione o soppressione del libro giornale, del libro cespiti e del libro degli inventari degli anni 2014 e 2015alla ricorrente e, quindi , ad un periodo antecedente la cessione delle quote e la nomina del nuovo amministratore. La Corte di appello omette di motivare sulla deduzione che si tratterebbe di affermazione solo assertiva, dedotta dal Tribunale sulla base dell’esito negativo del pignoramento mobiliare del 10 marzo 2015, e che non consentirebbe di ritenere che la società fosse stata già svuotata e che beni e documentazione contabile non fossero stati consegnati al nuovo amministratore, e che non si sarebbe tenuto conto che la fallita aveva dovuto lasciare la sede operativa a seguito dello sfratto. Quanto alla finalità fraudolenta della sparizione della contabilità, la Corte di merito non si confronta con la specifica censura sul tema della trattativa per la venditadelle quote della fallita , che sarebbe stato ignorato dal Tribunale , sul la figura diRigon, che non sarebbe persona senza fissa dimora né giardiniere degli imputati,che avrebbe agito per conto di un soggetto terzo, che aveva acquisito i riferimenti del pacchetto clienti oltre agli eventuali beni aziendali diversi da quelli ceduti a I [OSCURATO:SOCIETA]. con fattura n.124 del 15aprile 2015, e che dunque alla selezione della documentazione da eliminare avrebbe potuto provvedere il terzo, per conto del quale agiva [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il terzo e quarto motivodi ricorso sono invece i nammissibili . Va premesso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 –01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Nella specie, il terzo e quarto motiv o di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, non sono consentit i in sede di legittimità perché ad oggetto questioni non già devolutecon l’atto d’ appello. 6. Il primo motivo del ricorsodello [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Con riguardo al ruolo dell’imputato, di amministratore di fatto della società fallita, la Corte d’appellorichiama per relationem le argomentazioni del giudice di prime cure che condivide, e sottolinea che l’imputato, pur apparendo semplice dipendente della società, si è ingerito costantemente nell’amministrazione della stessa, tanto da esserne il veroamministratore, il deus ex machina . 6.1La motivazione non si confronta con le doglianze contenute nel motiv o di appello, cuinon fornisce congrua e adeguata risposta . Sul punto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] richiama le dichiarazioni, rese, nel corso dell’esame, dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], che indica il ricorrente soltanto come responsabile commerciale della E-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e non come amministratore di fatto della stessa, nonché le dichiarazioni delle dipendenti, [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che interloquivano direttamente solo con la parte commerciale, rivestita da [OSCURATO:PERSONA], e non con altre persone. Con riguardo all’esercizio in concreto dei poteri gestori del ricorrente, a fronte della precisa indicazione delle testimonianze a discarico, la motivazione richiama genericamente la deposizione di più testi,che consentirebbero di imputare anche allo Snenghile scelte amministrative, senza indicare né il nome né il contenuto delle dichiarazioni rese. La sentenza impugnatainfine non si è confronta ta neppure c on riguardo alle prove documentali, prodotte dalla difesaall’udienza del 3 maggio 2019 , cui pure facevano riferimento i motivi d’appello. 7. Il secondo, terzo e quarto motiv o di ricorso, inerenti il trattamento sanzionatorio sono fondati. 7.1 Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). Nella specie, la Corte d’appello non si confronta con la specifica deduzione che richiama il comportamento tenuto dall’imputato dall’epoca della asserita consumazione del reato ad oggi,l’avvenuto risarcimento del danno, di cui è stata allegata documentazione, della copia ISEE del nucleo familiare, della attestazione di partecipazione NASPI e del contatto avuto con la LILT di Padova. 7.2 Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione è carente e non si confronta con il motivo. Come noto, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269– 01; (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022, Rv. 282693 –01). La Corte d’appello richiama l’assenza di alcun elem e nt o emerso , e non risponde allacensura che si duole della mancata valorizzazione del comportamento processuale, quale indice di resipiscenza, dell’avvenuto risarcimento del danno, della copia ISEE del nucleo familiare, dell’attestazione di partecipazione NASPI e del contatto avuto con la LILT di Padova, ed ha rappresentato di versare in evidenti difficoltà economiche. 7.3 La motivazione è,altresì, carente con riguardo a lla censura di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie e della interdizione temporanea dai pubblici ufficiapplicate all’imputato. 8. Il quinto motivo di ricorsoè fondato in quanto al la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, comunicata con pec del 2settembre 2024, avrebbe dovuto conseguire la revoca delle statuizioni in punto di risarcimento del danno e riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva. 9. Il sesto motivo di ricorsoè fondato. La Corte di merito non si confronta e non risponde alla specifica censura, formulata nell’atto di gravame, sulla richiesta di riduzione di un terzo della pena finale per la richiesta di rito abbreviato condizionato, all’esame dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del curatore fallimentare della Società E [OSCURATO:PERSONA],