CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 34418/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29312/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio, nella sua qualità di avvocato, e rappresentato e difeso anchedall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata– avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA , n. 3934/2017, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Cartella di pagamento –c.d. rottamazione –prova dell’avviso di accertamento prodromico –mancanza – difetto di interesse Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l’avviso di accertamento (n. TF501ACO5706/2013) con il quale l’Agenzia delle Entrate, previo precedente invito di esibizione di documentazione, aveva rettificato,ai sensi dell’art 39, comma1 lett. d), d.P.R. n.600 del 1973 l’imponibile per l’anno d’imposta 2008, ai fini Iva, Irpef e Irap, accertando maggiori ricavirispetto a quelli dichiarati e disconoscendo di alcuni costi 2. La C.t.p. di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza dei motivi di impugnazione, con sentenza confermata in appello. La C.t.r. rileva va che era del tutto assente la parte argomentativa ovvero la critica all’atto impositivo ed affermava che non era sufficiente l’esibizione di fatture e documenti a soddisfare l’onere imposto dalla legge, occorrendo invece spiegare perché fossero idonei a contrastare la tesi dell’Ufficio. 3. Il contribuente propo ne ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrateche non ha espletato attività difensiva. Con memoria depositata il 24 novembre 2025il ricorrente ha dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con adesione alla definizione agevolataed ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, espese compensate. Considerato che: 1. Con l’unico motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione per apparente motivazione, con conseguente nullità della sentenza e comunque, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs.31 dicembre 1992, n.546. Il contribuente assumeche, contrariamente a quanto assunto dalla C.t.r., il ricorso contene va specifici motivi di impugnazione, anche in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 considerazione della struttura e dei contenuti dell’avviso di rettifica, dell’oggetto della domandae dei documenti depositati. 2. Il ricorrente deduce di aver aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e, per l’effetto, chiede dichiararsi l’estinzione del processo. A sostegno dell’istanza ha depositato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle somme da pagare per l’adesione alla c.d. rottamazione ed i bollettini attestanti il pagamento delle dieci rate dicui al piano comunicatogli. 3. Invero, manca agli atti la prova che le cartelle di cui alla rottamazione siano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato. In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosi ritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione della cartella esattoriale, l’istanza rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo (nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109). 4. Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, nella specie, perdifetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]