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Cassazione n. 12484/2023

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“misto”, vale a dire retributivo sino al 1995 e contributivo per il tempo successivo, per il quale l’INPS ha contestato il fondamento della domanda di riliquidazione della relativa quota di pensione, escludendo di poter incrementare il periodo lavorativo perché, ai fini del calcolo della misura del trattamento, occorre considerare solo i contributi versati, essendo irrilevante il numero di settimane di contribuzione, sicché il beneficio dell'esposizione all’amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 risulta ininfluente, poiché è determinante solo l’ammontare della retribuzione.

Il Tribunale evidenzia che la tesi sostenuta dall’INPS si fonda sull’argomento testuale della norma (riferita espressamente solo al periodo lavorativo) e sulla ratiodella stessa, intesa non già a conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, non trovando il beneficio applicazione ove l’interessato abbia già raggiunto l’anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza (Cass., Sez.

IV, 6 luglio 2015, n. 13870).Il giudice a quorileva , tuttavia , che in ordine all’applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, si profila anche una opposta interpretazione -che porterebbe all’accoglimento della domanda del pensionato -orientata a dare risalto alla funzione “risarcitoria” o “indennitaria” del beneficio in questione, come emergerebbe dalla disposizione di cui all’art. 47, comma 1, del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), ove è previsto che, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, il coefficiente moltiplicatore, ridotto da 1,5 a 1,25, si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Va osservato che,nella giurisprudenza di questa Corte, si rinvengono principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta.

La Sezione Lavoro di questa Corte si è espressa, come ricordato dallo stesso rimettente, non soltanto sulla ratio della disciplina rilevante ai fini della decisione della controversia oggetto del giudizio a quo (sul punto anche Cass., Sez.

IV, 13 luglio 2017, n. 17433), ma pure sul rilievo che il beneficio in esame assume in relazione alle concrete modalità di calcolo delle pensioni (Cass., Sez.

VI-L, 23 dicembre 2016, n. 26923; Cass., Sez.

IV, 14 ottobre 2022, n. 30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez.

IV, 18 ottobre 2022, n. 30639; Cass., Sez.

IV, 11 gennaio 2023, n. 528).

In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-biscod. proc. civ.

P.Q.M.

Visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza in premessa.

R

. “misto”, vale a dire retributivo sino al 1995 e contributivo per il tempo successivo, per il quale l’INPS ha contestato il fondamento della domanda di riliquidazione della relativa quota di pensione, escludendo di poter incrementare il periodo lavorativo perché, ai fini del calcolo della misura del trattamento, occorre considerare solo i contributi versati, essendo irrilevante il numero di settimane di contribuzione, sicché il beneficio dell'esposizione all’amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 risulta ininfluente, poiché è determinante solo l’ammontare della retribuzione. Il Tribunale evidenzia che la tesi sostenuta dall’INPS si fonda sull’argomento testuale della norma (riferita espressamente solo al periodo lavorativo) e sulla ratiodella stessa, intesa non già a conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, non trovando il beneficio applicazione ove l’interessato abbia già raggiunto l’anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza (Cass., Sez. IV, 6 luglio 2015, n. 13870).Il giudice a quorileva , tuttavia , che in ordine all’applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, si profila anche una opposta interpretazione -che porterebbe all’accoglimento della domanda del pensionato -orientata a dare risalto alla funzione “risarcitoria” o “indennitaria” del beneficio in questione, come emergerebbe dalla disposizione di cui all’art. 47, comma 1, del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), ove è previsto che, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, il coefficiente moltiplicatore, ridotto da 1,5 a 1,25, si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Va osservato che,nella giurisprudenza di questa Corte, si rinvengono principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta. La Sezione Lavoro di questa Corte si è espressa, come ricordato dallo stesso rimettente, non soltanto sulla ratio della disciplina rilevante ai fini della decisione della controversia oggetto del giudizio a quo (sul punto anche Cass., Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 17433), ma pure sul rilievo che il beneficio in esame assume in relazione alle concrete modalità di calcolo delle pensioni (Cass., Sez. VI-L, 23 dicembre 2016, n. 26923; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 30639; Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 528). In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-biscod. proc. civ. P.Q.M. Visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza in premessa. R
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