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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19402/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1746 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori ignazio.cucchiara@avvsciacca . lega lmail. it e [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; iCL -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3040/08/20, depositata in data 3 giugno 2020; e sul ricorso iscritto al numero 1802 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori [OSCURATO:EMAIL] e vincenzo.cucchiara@avvsciacca .legalmail.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3043/08/20, depositata in data 3 giugno 2020. e sul ricorso iscritto al numero 1815 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivannente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3044/08/20, depositata in data 3 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al ricorso RG 1746-2021, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1960/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TY501T401881/2012 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale socio (al 50%) della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito imponibile ai fini Irpef, in conseguenza del presupposto avviso di accertamento n.

TY501T401879/2012 con il quale erano stati disconosciuti nei confronti della società costi indebitamente dedotti in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il recupero degli interessi per ritardato pagamento di somme dovute dall'ASL su forniture di medicinali in regime di convenzione; -in relazione al ricorso RG 1802-2021, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1961/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TY501T401880/2012 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti della contribuente, quale socia (al 50%) della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito imponibile ai fini Irpef, in conseguenza del presupposto avviso di accertamento n.

TY501T401879/2012 con il quale erano stati disconosciuti nei confronti della società costi indebitamente dedotti in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il recupero degli interessi per ritardato pagamento di somme dovute dall'ASL su forniture di medicinali in regime di convenzione; - in relazione al ricorso RG 1815-2021 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1959/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TY501T401879/2012 con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla società per il recupero degli interessi per ritardato pagamento di somme dovute dall'ASL su forniture di medicinali in regime di convenzione; - in tutti i giudizi, la CTR ha affermato che la quietanza apposta sulle fatture dal professionista distrattario che aveva assistito la parte vittoriosa (Farmacia) non costituiva prova del pagamento delle spese legali da parte di quest'ultima essendo state poste, all'esito dei giudizi, a carico della parte soccombente (ASL) e dovendo il professionista, ricevuto il pagamento da quest'ultima, comunque provvedere alla fatturazione intestandola al proprio cliente ancorché accompagnandola con la quietanza in forza del pagamento già ricevuto; né apparivano determinanti ai fini della prova del pagamento le risultanze dei mastrini di contabilità e del modello 770/2008 operati dal contribuente ai fini della detrazione operata; peraltro, la generica annotazione sulle fatture non consentiva di ritenere comprovata l'imputazione dell'importo fatturato ad ulteriori onorari corrisposti al professionista dalla parte vittoriosa; - in tutti i giudizi, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulle proposte avanzate dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - in relazione ai singoli ricorsi i ricorrenti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] - deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei ricorsi iscritti al R.G. n. 1802/21 e R.G. 1815-2021 a quello recante il più antico numero di ruolo R.G. 1746-2021 al fine di sanare il difetto di litisconsorzio necessario originario; al riguardo va osservato che secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020); l'esigenza sostanziale del simultaneus processus può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, anche nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass.29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018); nel caso di specie, sia il giudizio (RG 1815-2021) - concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento TY501T401879/2012 con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti dell'ASL - che i giudizi (RG 1746/2021 e RG 1802-2021) - concernenti l'impugnativa degli avvisi di accertamento TY501T401881/2012 e TY501T401880/2012 con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito imponibile ai fini Irpef, in conseguenza del presupposto avviso di accertamento n.

TY501T401879/2012 emesso a carico della società - sono stati trattati simultaneamente in primo (celebrati il 4 aprile 2014 con sentenze depositate il 12 giugno 2014; v. pag. 2 della sentenza CTR e pag.4 del controricorso) e in secondo grado (celebrati in data 12.2.2020, con sentenze depositate il 3.6.2020) con identità sostanziale delle decisioni dei giudici di merito e conseguente sanatoria del difetto di litisconsorzio necessario originario attraverso la riunione in sede di legittimità; - in tutti i giudizi con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c. del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR riformato la decisione di primo grado senza una approfondita disamina logica- giuridica degli elementi sottesi al convincimento di accoglinnento dell'appello dell'Agenzia e senza che fosse mutato il quadro probatorio (non avendo quest'ultima prodotto, come in prime cure, né le pronunce di condanna indicanti l'accordata distrazione né copia dell'asserita nota di accompagnamento di alcuna delle fatture medesime); - il motivo è infondato; -premesso che «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un 'approfondita loro disa mina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020) nella specie, la CTR ha ritenuto indebitamente dedotti dalla contribuente i costi relativi alle spese giudiziali distratte a favore dell'Avv.to Timineri (relativamente ai giudizi incardinati dalla Farmacia nei confronti della ASL) per essere state queste ultime poste a carico della parte soccombente (ASL) e per non costituire le fatture con quietanza apposta dal professionista prova del pagamento delle stesse da parte della Farmacia, quale parte vittoriosa, dovendo comunque il professionista provvedere, ricevuto il pagamento dalla parte soccombente, alla fatturazione intestandola al proprio cliente e accompagnandola con quietanza; il giudice di appello ha poi ritenuto non sufficienti a comprovare il detto pagamento le risultanze dei mastrini di contabilità e del modello 770/2008 operati dal contribuente ai fini della detrazione operata; peraltro, la generica annotazione sulle fatture non consentiva di ritenere comprovata l'imputazione dell'importo fatturato ad ulteriori onorari corrisposti al professionista dalla parte vittoriosa; risultano, dunque, evidenti le ragioni per le quali, ad avviso del giudice di appello, la sentenza della CTP andasse riformata e, dunque, palese il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione di accoglimento dell'appello dell'Agenzia; - in tutti i giudizi, con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per avere la CTR affermato, invertendo l'onere della prova, che la farmacia Turlone non avesse dimostrato il pagamento delle spese legali di cui alle fatture quietanzate dal proprio professionista distratta rio, ancorché la prova che tali fatture non attenessero a ipotesi di pagamenti su distrazione dovesse essere fornita dall'Agenzia che era onerata a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; - il motivo è infondato; - premesso che "nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020 nella quale si è osservato che il giudice di appello avesse correttamente ritenuto che la fattura non fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento del costo per l'assenza di documentazione bancaria di supporto; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 13/02/2015), nella specie, la CTR, a fronte del provvedimento di distrazione delle spese legali (in favore del professionista della parte vittoriosa) poste a carico della parte soccombente (ASL) - non violando i criteri distributivi dell'onere della prova - ha ritenuto non costituire sufficiente prova del pagamento delle spese legali da parte della Farmacia in qualità di parte vittoriosa 1) né le fatture quietanzate, dovendo il professionista, una volta ricevuto il pagamento dalla parte soccombente, provvedere, comunque, alla fatturazione intestandola al proprio cliente (evidentemente in qualità di soggetto passivo della rivalsa, ai fini Iva, ex art. 18 del d.P.R. n. 633/72), accompagnandola con la quietanza 2) né le risultanze dei mastrini di contabilità e del modello 770/2008; peraltro, stante la rilevata generica annotazione sulle fatture, il giudice di appello non ha ritenuto comprovata 8 'L l'imputazione dell'importo fatturato ad ulteriori onorari corrisposti al professionista dalla parte vittoriosa; - in conclusione, previa riunione al ricorso RG 1746-2021 dei ricorsi RG n. 1802-2021 e n.

RG 1815-2021, i ricorsi vanno rigettati; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1746 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori ignazio.cucchiara@avvsciacca . lega lmail. it e [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; iCL -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3040/08/20, depositata in data 3 giugno 2020; e sul ricorso iscritto al numero 1802 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori [OSCURATO:EMAIL] e vincenzo.cucchiara@avvsciacca .legalmail.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3043/08/20, depositata in data 3 giugno 2020. e sul ricorso iscritto al numero 1815 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivannente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3044/08/20, depositata in data 3 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al ricorso RG 1746-2021, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1960/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TY501T401881/2012 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale socio (al 50%) della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito imponibile ai fini Irpef, in conseguenza del presupposto avviso di accertamento n. TY501T401879/2012 con il quale erano stati disconosciuti nei confronti della società costi indebitamente dedotti in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il recupero degli interessi per ritardato pagamento di somme dovute dall'ASL su forniture di medicinali in regime di convenzione; -in relazione al ricorso RG 1802-2021, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1961/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TY501T401880/2012 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti della contribuente, quale socia (al 50%) della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito imponibile ai fini Irpef, in conseguenza del presupposto avviso di accertamento n. TY501T401879/2012 con il quale erano stati disconosciuti nei confronti della società costi indebitamente dedotti in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il recupero degli interessi per ritardato pagamento di somme dovute dall'ASL su forniture di medicinali in regime di convenzione; - in relazione al ricorso RG 1815-2021 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1959/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TY501T401879/2012 con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla società per il recupero degli interessi per ritardato pagamento di somme dovute dall'ASL su forniture di medicinali in regime di convenzione; - in tutti i giudizi, la CTR ha affermato che la quietanza apposta sulle fatture dal professionista distrattario che aveva assistito la parte vittoriosa (Farmacia) non costituiva prova del pagamento delle spese legali da parte di quest'ultima essendo state poste, all'esito dei giudizi, a carico della parte soccombente (ASL) e dovendo il professionista, ricevuto il pagamento da quest'ultima, comunque provvedere alla fatturazione intestandola al proprio cliente ancorché accompagnandola con la quietanza in forza del pagamento già ricevuto; né apparivano determinanti ai fini della prova del pagamento le risultanze dei mastrini di contabilità e del modello 770/2008 operati dal contribuente ai fini della detrazione operata; peraltro, la generica annotazione sulle fatture non consentiva di ritenere comprovata l'imputazione dell'importo fatturato ad ulteriori onorari corrisposti al professionista dalla parte vittoriosa; - in tutti i giudizi, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulle proposte avanzate dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - in relazione ai singoli ricorsi i ricorrenti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] - deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei ricorsi iscritti al R.G. n. 1802/21 e R.G. 1815-2021 a quello recante il più antico numero di ruolo R.G. 1746-2021 al fine di sanare il difetto di litisconsorzio necessario originario; al riguardo va osservato che secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020); l'esigenza sostanziale del simultaneus processus può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, anche nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass.29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018); nel caso di specie, sia il giudizio (RG 1815-2021) - concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento TY501T401879/2012 con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, in relazione a fatture afferenti a spese di giudizio distratte a favore dell'Avv.to Timineri nei giudizi incardinati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti dell'ASL - che i giudizi (RG 1746/2021 e RG 1802-2021) - concernenti l'impugnativa degli avvisi di accertamento TY501T401881/2012 e TY501T401880/2012 con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito imponibile ai fini Irpef, in conseguenza del presupposto avviso di accertamento n. TY501T401879/2012 emesso a carico della società - sono stati trattati simultaneamente in primo (celebrati il 4 aprile 2014 con sentenze depositate il 12 giugno 2014; v. pag. 2 della sentenza CTR e pag.4 del controricorso) e in secondo grado (celebrati in data 12.2.2020, con sentenze depositate il 3.6.2020) con identità sostanziale delle decisioni dei giudici di merito e conseguente sanatoria del difetto di litisconsorzio necessario originario attraverso la riunione in sede di legittimità; - in tutti i giudizi con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c. del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR riformato la decisione di primo grado senza una approfondita disamina logica- giuridica degli elementi sottesi al convincimento di accoglinnento dell'appello dell'Agenzia e senza che fosse mutato il quadro probatorio (non avendo quest'ultima prodotto, come in prime cure, né le pronunce di condanna indicanti l'accordata distrazione né copia dell'asserita nota di accompagnamento di alcuna delle fatture medesime); - il motivo è infondato; -premesso che «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un 'approfondita loro disa mina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020) nella specie, la CTR ha ritenuto indebitamente dedotti dalla contribuente i costi relativi alle spese giudiziali distratte a favore dell'Avv.to Timineri (relativamente ai giudizi incardinati dalla Farmacia nei confronti della ASL) per essere state queste ultime poste a carico della parte soccombente (ASL) e per non costituire le fatture con quietanza apposta dal professionista prova del pagamento delle stesse da parte della Farmacia, quale parte vittoriosa, dovendo comunque il professionista provvedere, ricevuto il pagamento dalla parte soccombente, alla fatturazione intestandola al proprio cliente e accompagnandola con quietanza; il giudice di appello ha poi ritenuto non sufficienti a comprovare il detto pagamento le risultanze dei mastrini di contabilità e del modello 770/2008 operati dal contribuente ai fini della detrazione operata; peraltro, la generica annotazione sulle fatture non consentiva di ritenere comprovata l'imputazione dell'importo fatturato ad ulteriori onorari corrisposti al professionista dalla parte vittoriosa; risultano, dunque, evidenti le ragioni per le quali, ad avviso del giudice di appello, la sentenza della CTP andasse riformata e, dunque, palese il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione di accoglimento dell'appello dell'Agenzia; - in tutti i giudizi, con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per avere la CTR affermato, invertendo l'onere della prova, che la farmacia Turlone non avesse dimostrato il pagamento delle spese legali di cui alle fatture quietanzate dal proprio professionista distratta rio, ancorché la prova che tali fatture non attenessero a ipotesi di pagamenti su distrazione dovesse essere fornita dall'Agenzia che era onerata a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; - il motivo è infondato; - premesso che "nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020 nella quale si è osservato che il giudice di appello avesse correttamente ritenuto che la fattura non fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento del costo per l'assenza di documentazione bancaria di supporto; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 13/02/2015), nella specie, la CTR, a fronte del provvedimento di distrazione delle spese legali (in favore del professionista della parte vittoriosa) poste a carico della parte soccombente (ASL) - non violando i criteri distributivi dell'onere della prova - ha ritenuto non costituire sufficiente prova del pagamento delle spese legali da parte della Farmacia in qualità di parte vittoriosa 1) né le fatture quietanzate, dovendo il professionista, una volta ricevuto il pagamento dalla parte soccombente, provvedere, comunque, alla fatturazione intestandola al proprio cliente (evidentemente in qualità di soggetto passivo della rivalsa, ai fini Iva, ex art. 18 del d.P.R. n. 633/72), accompagnandola con la quietanza 2) né le risultanze dei mastrini di contabilità e del modello 770/2008; peraltro, stante la rilevata generica annotazione sulle fatture, il giudice di appello non ha ritenuto comprovata 8 'L l'imputazione dell'importo fatturato ad ulteriori onorari corrisposti al professionista dalla parte vittoriosa; - in conclusione, previa riunione al ricorso RG 1746-2021 dei ricorsi RG n. 1802-2021 e n. RG 1815-2021, i ricorsi vanno rigettati; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali pe