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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 46131/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara disponeva l'applicazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] della pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reato oggetto di quel procedimento e quello oggetto della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro processo nei confronti del prevenuto.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'Issami, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 4, e 445, comma 1, cod. proc. pen. per avere il Giudice per indagini preliminari erroneamente condannato il prevenuto al pagamento delle spese del procedimento, benché la pena detentiva in relazione alla quale era stato instaurato il rito speciale e chiesta l'emissione di una sentenza di patteggiamento era di appena quattro mesi di reclusione, dunque inferiore al limite dei due anni previsto per l'adozione di quella pronuncia di condanna accessoria.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2. Nella giurisprudenza di legittimità vi è un unico precedente nnassinnato con il quale si è affermato che è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata che - pur essendo inferiore ad anni due- venga tuttavia posta, ex art. 81 cpv. cod. pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Noschese, Rv. 240689; conf., in seguito, Sez. 6, n. 17117 del 14/03/2019, Gabrieli, non massimato; e Sez. 3, n. 13341 del 09/03/2011, Alves, non nnassimata). [OSCURATO:PERSONA] reputa di dover riaffermare la validità di tale principio.

Milita in tal senso il risultato della interpretazione letterale, dato che l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nello stabilire che la sentenza di patteggiamento "non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento", fa espressamente riferimento al solo caso in cui "la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria".

E non vi è dubbio che, nel caso in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. si fondi sul riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto dello specifico procedimento e altro reato oggetto di una precedente sentenza irrevocabile, il giudice sia chiamato a rideterminare la pena totale finale ed è con riferimento a tale sanzione detentiva che va considerata la possibilità di beneficiare o meno della esenzione di condanna in parola.

A ciò si aggiunga l'esito di una valutazione logico-sistematica della disciplina in esame.

Ai fini che qui rilevano non vi è alcuna differenza tra l'imputato chiamato a rispondere di più reati in continuazione che dovesse decidere di patteggiare la pena e l'imputato di un solo reato, che patteggia la pena con determinazione di un aumento rispetto a quella inflitta in un prtcedente processo oramai definito.

Il legislatore riconosce, infatti, il beneficio premiale della esclusione della condanna al pagamento delle spese del procedimento non esclusivamente in relazione al fatto processuale dell'ammissione di quel rito alternativo, bensì in ragione degli effetti sostanziali che l'instaurazione del giudizio speciale comporta al momento della determinazione della "pena irrogata".

Tale opzione interpretativa trova conferma in quelle decisioni di questa Corte di cassazione che hanno riguardato la individuazione di ulteriori effetti premiali connesscf all'emissione di una sentenza di patteggiannento.

Così, ad esempio, si è chiarito che, tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il limite di due anni di pena detentiva entro il quale opera, ricorrendone le condizioni, l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (così, tra le molte, Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958).

Nella medesima ottica si è affermato che il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che non reputi di disporne per giusto motivo la compensazione), trova applicazione anche nell'ipotesi che il reato per cui si procede sia unificato dal vincolo della continuazione con altro reato relativo a distinto giudizio già esaurito ed in relazione al quale la liquidazione delle spese alla parte civile abbia già avuto luogo.

Infatti, l'istituto della continuazione è una "fictio juris" che ha funzione determinante unicamente "quoad poenam": il riconoscimento della continuazione tra reati, oggetto di distinti giudizi, non ha alcun effetto sulla situazione processuale della parte civile e sui diritti che le sono connessi, ivi compreso quello della rifusione delle spese di costituzione e patrocinio nel giudizio penale (Sez. 6, n. 2664 del 23/09/1998, Della Valentina, Rv. 212430).

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara disponeva l'applicazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] della pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reato oggetto di quel procedimento e quello oggetto della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro processo nei confronti del prevenuto. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'Issami, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 4, e 445, comma 1, cod. proc. pen. per avere il Giudice per indagini preliminari erroneamente condannato il prevenuto al pagamento delle spese del procedimento, benché la pena detentiva in relazione alla quale era stato instaurato il rito speciale e chiesta l'emissione di una sentenza di patteggiamento era di appena quattro mesi di reclusione, dunque inferiore al limite dei due anni previsto per l'adozione di quella pronuncia di condanna accessoria. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2. Nella giurisprudenza di legittimità vi è un unico precedente nnassinnato con il quale si è affermato che è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata che - pur essendo inferiore ad anni due- venga tuttavia posta, ex art. 81 cpv. cod. pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008, Noschese, Rv. 240689; conf., in seguito, Sez. 6, n. 17117 del 14/03/2019, Gabrieli, non massimato; e Sez. 3, n. 13341 del 09/03/2011, Alves, non nnassimata). [OSCURATO:PERSONA] reputa di dover riaffermare la validità di tale principio. Milita in tal senso il risultato della interpretazione letterale, dato che l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nello stabilire che la sentenza di patteggiamento "non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento", fa espressamente riferimento al solo caso in cui "la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria". E non vi è dubbio che, nel caso in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. si fondi sul riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto dello specifico procedimento e altro reato oggetto di una precedente sentenza irrevocabile, il giudice sia chiamato a rideterminare la pena totale finale ed è con riferimento a tale sanzione detentiva che va considerata la possibilità di beneficiare o meno della esenzione di condanna in parola. A ciò si aggiunga l'esito di una valutazione logico-sistematica della disciplina in esame. Ai fini che qui rilevano non vi è alcuna differenza tra l'imputato chiamato a rispondere di più reati in continuazione che dovesse decidere di patteggiare la pena e l'imputato di un solo reato, che patteggia la pena con determinazione di un aumento rispetto a quella inflitta in un prtcedente processo oramai definito. Il legislatore riconosce, infatti, il beneficio premiale della esclusione della condanna al pagamento delle spese del procedimento non esclusivamente in relazione al fatto processuale dell'ammissione di quel rito alternativo, bensì in ragione degli effetti sostanziali che l'instaurazione del giudizio speciale comporta al momento della determinazione della "pena irrogata". Tale opzione interpretativa trova conferma in quelle decisioni di questa Corte di cassazione che hanno riguardato la individuazione di ulteriori effetti premiali connesscf all'emissione di una sentenza di patteggiannento. Così, ad esempio, si è chiarito che, tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il limite di due anni di pena detentiva entro il quale opera, ricorrendone le condizioni, l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (così, tra le molte, Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958). Nella medesima ottica si è affermato che il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che non reputi di disporne per giusto motivo la compensazione), trova applicazione anche nell'ipotesi che il reato per cui si procede sia unificato dal vincolo della continuazione con altro reato relativo a distinto giudizio già esaurito ed in relazione al quale la liquidazione delle spese alla parte civile abbia già avuto luogo. Infatti, l'istituto della continuazione è una "fictio juris" che ha funzione determinante unicamente "quoad poenam": il riconoscimento della continuazione tra reati, oggetto di distinti giudizi, non ha alcun effetto sulla situazione processuale della parte civile e sui diritti che le sono connessi, ivi compreso quello della rifusione delle spese di costituzione e patrocinio nel giudizio penale (Sez. 6, n. 2664 del 23/09/1998, Della Valentina, Rv. 212430). 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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