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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 27525/2026

Testo disponibile della fonte

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o e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 12) dell'imputazione provvisoria.2.

Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio lametino, e di un reato scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati.

3.1. Violazione di legge e motivazione omessa o apparente per non avere il Tribunale dato risposta alle censure svolte nella memoria difensiva e per avere ritenuto l'indagato partecipe sulla base del solo episodio di presunta cessione di hashish, contestato al capo 12) e commesso il 27 marzo 2024; da tale unico dato, in assenza di ulteriori elementi, non si sarebbe potuta desumere la gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Il Tribunale non avrebbe, inoltre, correttamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la partecipazione all'associazione richiede un contributo stabile e indispensabile alla vita del sodalizio, quale quello dello stabile fornitore, profilo del quale non vi sarebbe traccia nel caso di specie.

3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura cautelare.

La custodia in carcere sarebbe sproporzionata, tenuto conto della non serialità della condotta — riferita a un solo episodio, peraltro risalente al marzo 2024 — e della mancanza di attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito 2abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle' risultanze probatorie.

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio.

Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ricostruito, sulla base delle risultanze investigative, l'esistenza del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato, con specifico riferimento al ricorrente, plurimi elementi indicativi della sua partecipazione.

In particolare, ha valorizzato il dialogo intercettato il 24 marzo 2024, tre giorni prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], dal quale erano emerse pretese economiche di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferibili a pregresse forniture di sostanza stupefacente.

Anche il giorno successivo all'arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] della propria vicenda cautelare e ipotizzato che eventuali indagini non avrebbero potuto accertare la dimensione associativa delle condotte, avendo egli evitato di esporre il cugino [OSCURATO:PERSONA].

Il 29 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] aveva di nuovo sollecitato il pagamento del proprio credito e [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che egli non era in grado di corrispondere il prezzo della fornitura di hashish già ricevuta, poiché la sostanza, sequestrata medio tempore dalla Guardia di finanza, non era stata venduta e non aveva prodotto il ricavato necessario al pagamento.

Da queste conversazioni il Tribunale ha desunto non soltanto la gravità indiziaria in ordine alla cessione di hashish contestata al capo 12), non specificamente contestata dalla difesa, ma anche l'esistenza di un rapporto di fornitura stabile e continuativo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato risultava ulteriormente confermato: dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, nel quale, nel riepilogare i debiti insoluti, il primo aveva fatto riferimento a un debito di euro 1.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dalle frequenti visite di quest'ultimo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; dall'intercettazione riportata a pagina 42 della comunicazione di notizia di reato, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto se [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale, gli anzidetti elementi dimostravano la stabilità della fornitura, poiché l'importo del debito era superiore al prezzo della singola cessione di 1,5 chilogrammi di hashish contestata al capo 12), mentre la frequenza dei contatti telefonici e degli accessi di [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] deponeva per un rapporto non occasionale, ma duraturo.

Anche le modalità di consegna e di pagamento a debito risultavano sintomatiche di una relazione commerciale illecita non episodica, riferita a quantitativi significativi di sostanza. 3Quanto al profilo dell'indispensabilità, dalle conversazioni intercettate emergeva che il canale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo l'unico, costituiva una fonte di approvvigionamento rilevante, sulla quale il gruppo faceva affidamento soprattutto nei momenti di carenza di stupefacente, tanto da rivolgersi a lui nonostante avesse fama di raggirare gli acquirenti.

Il Tribunale ha quindi ritenuto integrata la condotta partecipativa del ricorrente nella struttura associativa facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli elementi indicati dimostravano non solo la stabilità della fornitura, ma anche la piena consapevolezza dell'indagato circa la destinazione della sostanza ceduta alla successiva vendita a terzi.

Tale consapevolezza era desumibile dai dialoghi intercettati relativi al prezzo dello stupefacente, al profitto ricavabile dalla sua cessione e ai debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA] anche con altri fornitori, elementi dai quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] conosceva il circuito di spaccio gestito dal gruppo.

Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui la veste di partecipe di un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01).

Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574 - 01).

Nondimeno — come si è già condivisibilmente precisato in altri arresti — il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287375 - 01; Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01).

Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del 4rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.

Nel caso in esame, come sopra sottolineato, il Tribunale ha rilevato che la reiterazione delle forniture, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, aveva assunto la connotazione di una somministrazione che aveva una rilevanza obiettiva per il sodalizio.

A fronte del provvedimento impugnato, il ricorrente non ha indicato specifici passaggi della decisione idonei a disarticolare o comunque a incrinare la complessiva tenuta del percorso logico-argomentativo del Collegio del riesame, essendosi limitato a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari.

Tale prospettazione è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché mira a ottenere un'inammissibile rilettura di merito del compendio probatorio.

4. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è privo di specificità.

Il Tribunale, oltre a ricordare che l'indagato risponde di un reato per il quale vige la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha rilevato che il quadro a carico di [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente allarmante, deponendo in tal senso, tra le altre, diverse condanne definitive per cessione di sostanze stupefacenti e un procedimento pendente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In assenza di elementi positivi idonei a far ritenere cessate o attenuate le esigenze di prevenzione, il Tribunale ha ravvisato un concreto pericolo di reiterazione, desumibile dall'ambito operativo dell'organizzazione criminale, impegnata in plurimi episodi di cessione di droga, e dal ruolo tutt'altro che marginale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella struttura associativa.

Tale motivazione è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai criteri dell'art. 275 cod. proc. pen., poiché fondata su circostanze di fatto specifiche, idonee a delineare un pericolo di reiterazione attuale e concreto, non fronteggiabile con misure meno afflittive della custodia in carcere.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno5 `'í2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

6. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 12) dell'imputazione provvisoria.2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio lametino, e di un reato scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione di legge e motivazione omessa o apparente per non avere il Tribunale dato risposta alle censure svolte nella memoria difensiva e per avere ritenuto l'indagato partecipe sulla base del solo episodio di presunta cessione di hashish, contestato al capo 12) e commesso il 27 marzo 2024; da tale unico dato, in assenza di ulteriori elementi, non si sarebbe potuta desumere la gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, correttamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la partecipazione all'associazione richiede un contributo stabile e indispensabile alla vita del sodalizio, quale quello dello stabile fornitore, profilo del quale non vi sarebbe traccia nel caso di specie. 3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura cautelare. La custodia in carcere sarebbe sproporzionata, tenuto conto della non serialità della condotta — riferita a un solo episodio, peraltro risalente al marzo 2024 — e della mancanza di attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito 2abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle' risultanze probatorie. 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio. Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ricostruito, sulla base delle risultanze investigative, l'esistenza del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato, con specifico riferimento al ricorrente, plurimi elementi indicativi della sua partecipazione. In particolare, ha valorizzato il dialogo intercettato il 24 marzo 2024, tre giorni prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], dal quale erano emerse pretese economiche di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferibili a pregresse forniture di sostanza stupefacente. Anche il giorno successivo all'arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] della propria vicenda cautelare e ipotizzato che eventuali indagini non avrebbero potuto accertare la dimensione associativa delle condotte, avendo egli evitato di esporre il cugino [OSCURATO:PERSONA]. Il 29 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] aveva di nuovo sollecitato il pagamento del proprio credito e [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che egli non era in grado di corrispondere il prezzo della fornitura di hashish già ricevuta, poiché la sostanza, sequestrata medio tempore dalla Guardia di finanza, non era stata venduta e non aveva prodotto il ricavato necessario al pagamento. Da queste conversazioni il Tribunale ha desunto non soltanto la gravità indiziaria in ordine alla cessione di hashish contestata al capo 12), non specificamente contestata dalla difesa, ma anche l'esistenza di un rapporto di fornitura stabile e continuativo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato risultava ulteriormente confermato: dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, nel quale, nel riepilogare i debiti insoluti, il primo aveva fatto riferimento a un debito di euro 1.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dalle frequenti visite di quest'ultimo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; dall'intercettazione riportata a pagina 42 della comunicazione di notizia di reato, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto se [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, gli anzidetti elementi dimostravano la stabilità della fornitura, poiché l'importo del debito era superiore al prezzo della singola cessione di 1,5 chilogrammi di hashish contestata al capo 12), mentre la frequenza dei contatti telefonici e degli accessi di [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] deponeva per un rapporto non occasionale, ma duraturo. Anche le modalità di consegna e di pagamento a debito risultavano sintomatiche di una relazione commerciale illecita non episodica, riferita a quantitativi significativi di sostanza. 3Quanto al profilo dell'indispensabilità, dalle conversazioni intercettate emergeva che il canale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo l'unico, costituiva una fonte di approvvigionamento rilevante, sulla quale il gruppo faceva affidamento soprattutto nei momenti di carenza di stupefacente, tanto da rivolgersi a lui nonostante avesse fama di raggirare gli acquirenti. Il Tribunale ha quindi ritenuto integrata la condotta partecipativa del ricorrente nella struttura associativa facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli elementi indicati dimostravano non solo la stabilità della fornitura, ma anche la piena consapevolezza dell'indagato circa la destinazione della sostanza ceduta alla successiva vendita a terzi. Tale consapevolezza era desumibile dai dialoghi intercettati relativi al prezzo dello stupefacente, al profitto ricavabile dalla sua cessione e ai debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA] anche con altri fornitori, elementi dai quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] conosceva il circuito di spaccio gestito dal gruppo. Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui la veste di partecipe di un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574 - 01). Nondimeno — come si è già condivisibilmente precisato in altri arresti — il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287375 - 01; Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01). Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del 4rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato. Nel caso in esame, come sopra sottolineato, il Tribunale ha rilevato che la reiterazione delle forniture, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, aveva assunto la connotazione di una somministrazione che aveva una rilevanza obiettiva per il sodalizio. A fronte del provvedimento impugnato, il ricorrente non ha indicato specifici passaggi della decisione idonei a disarticolare o comunque a incrinare la complessiva tenuta del percorso logico-argomentativo del Collegio del riesame, essendosi limitato a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari. Tale prospettazione è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché mira a ottenere un'inammissibile rilettura di merito del compendio probatorio. 4. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è privo di specificità. Il Tribunale, oltre a ricordare che l'indagato risponde di un reato per il quale vige la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha rilevato che il quadro a carico di [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente allarmante, deponendo in tal senso, tra le altre, diverse condanne definitive per cessione di sostanze stupefacenti e un procedimento pendente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In assenza di elementi positivi idonei a far ritenere cessate o attenuate le esigenze di prevenzione, il Tribunale ha ravvisato un concreto pericolo di reiterazione, desumibile dall'ambito operativo dell'organizzazione criminale, impegnata in plurimi episodi di cessione di droga, e dal ruolo tutt'altro che marginale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella struttura associativa. Tale motivazione è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai criteri dell'art. 275 cod. proc. pen., poiché fondata su circostanze di fatto specifiche, idonee a delineare un pericolo di reiterazione attuale e concreto, non fronteggiabile con misure meno afflittive della custodia in carcere. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno5 `'í2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 6. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
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