CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 22089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5870/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ANNUNZIATA + ALTRI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2683/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 29.5.2023. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta propostasenza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in favore dell a controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in