CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 14184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 24/11/2025, il Tribunale di Roma rigettava l’appellocautelare proposto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di diniegodi revoca della misura della custodia in carcere, emesso dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma in data 30/07/2025, e condannava il ricorrente alpagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione del ‘giudicato cautelare’,violazione dell’art. 5 CEDU ed omessa motivazione in odine alla sussistenza di quadroindiziario idoneo.2.2. Con secondo motivo, deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc pen.relativamente alla omessa valutazione delle esigenze cautelari in ragione delle sopravvenutedecisioni a favore dei co-indagati.Insta pertanto per l’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata depositata, in data 4marzo 2026, dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, rinuncia alricorso, in cui si rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse.Poiché nell’atto di rinuncia all’impugnazione non è dedotta e documentata una specificacausa di sopravvenuta carenza di interesse che possa essere valutata come non imputabileal ricorrente (e che possa quindi portare ad escludere l’ipotesi di soccombenza: Sez. 5, n.30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286244 – 01), si ritiene che la somma in favore della Cassa delle ammende possa esseresolo ridotta e contenuta, in ragione della sopravvenuta rinuncia, nella misura di euro mille.Alla pronuncia segue per legge anche la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente